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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10833/2026

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orrente –controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato:– controricorrente–avversola sentenza n.1054 pronunciata in data 2/5/2017 dalla CommissioneTributaria Regionale del Piemonte e depositata il 5/07/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:Numero registro generale 4851/2018Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 10833/2026Data pubblicazione 23/04/20261.

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente l’avviso n.T7E012200096/2014 con il quale accertava, ai sensi dell’art. 39,comma 1, del d.P.R. 600/1973, l’omesso inserimento tra i ricavi dellafattura n. 13 emessa il 30/12/2009 per euro 96.310,68 ed incassatanell’anno 2010.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo accoglieva ilricorso del contribuente rilevando che l’atto di accertamento non erastato regolarmente sottoscritto dal funzionario all’uopo delegato.3. [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte accoglieval’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che l’avviso diaccertamento doveva ritenersi validamente sottoscritto in presenza didelega al funzionario prodotta in sede di impugnazione, che l’obbligodel contraddittorio preventivo non poteva ritenersi regola generale eche nel merito della contestazione non era stata proposta alcunadoglianza da parte del contribuente.4.

Il contribuente ricorre per cassazione articolando un unico motivodi censura.

L’Agenzia deposita controricorso.5.

Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 6 e 12, comma 2 e comma 7, della legge212/2000, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 117 Cost., rilevando cheanche negli accertamenti svolti senza accesso presso i locali della partedeve trovare applicazione il principio del contraddittorio, non essendosufficiente l’invio di questionari e/o di verbali di constatazione e nonessendo stato notificato alcun avviso di inizio della verifica fiscale perl’anno di imposta 2009, né alcun verbale di chiusura delle operazioniNumero registro generale 4851/2018Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 10833/2026Data pubblicazione 23/04/2026sui rilievi relativi all’anno di imposta poi trasfusi nell’avviso diaccertamento emesso in violazione del termine di sessanta giorniprevisto.2.

Va preliminarmente disattesa la richiesta di trattazione dellacausa in pubblica udienza formulata dal ricorrente nell’intestazione delricorso.In adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti dellatrattazione in pubblica udienza, qualora i principi applicabili sianoconsolidati (Cass.

S.U. n. 14437 del 05/06/2018) e non si verta inipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass.

S.U., n. 8093del 23/04/2020).Deve osservarsi che la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, con la statuizione su questioni nuove, laddoveesse si ritiene non abbiano peculiare rilevanza nomofilattica e venganorisolte alla luce dei principi consolidati derivanti dal dettatocostituzionale e dalle disposizioni normative in armonia con i primi.Nel caso di specie, la decisione non involge questioni aventicarattere di novità o di particolare rilievo nomofilattico, potendo esseredecisa secondo i principi consolidati espressi dalla Corte anche a sezioniunite.3.

Il motivo è infondato.3.1.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare chel’applicabilità dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto averifiche fiscali di cui all'articolo 12 legge n. 212 del 2000, rationetemporis vigente, postula lo svolgimento di accessi, ispezioni everifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali,industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente (Cass.,23/2/2026, n.4092; Cass, 10/5/2024, n. 12840).Numero registro generale 4851/2018Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 10833/2026Data pubblicazione 23/04/2026In tali casi, lo statuto dei diritti e delle garanzie è di contrappesoall'invasione della sfera del contribuente, nei luoghi di sua pertinenza,ponendosi l’esigenza concreta di una specifica esigenza dicontraddittorio, al fine di contemperare l’interesse perseguitodall'Amministrazione alle esigenze di tutela del contribuente.

Conriferimento alla individuazione dell’ambito di applicabilità dell’art. 12,comma 7, legge n. 212 del 2000, abrogato dall'art. 1, comma 1, letterao) del d.lgs. n. 219 del 2023, e sulle conseguenze della violazione deltermine dilatorio previsto dalla disposizione, le Sezioni Unite della Cortehanno espressamente correlato il dies a quo di decorrenza del termineal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato unaccesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'eserciziodell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delleoperazioni (Cass., Sez.

Un., 29/7/2013, n.18184).3.2.

Diversa è, invece, l'ipotesi in cui la pretesa impositiva -comenel caso in esame- sia scaturita dal vaglio degli atti sottopostiall'Amministrazione dallo stesso contribuente o esaminati in ufficio.

Leipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e delcontrollo c.d. a tavolino non possono essere assimilate, non essendovil’esigenza in tale ultimo caso di imporre termini dilatori all'azione diaccertamento che derivi da controlli fatti dall'Amministrazione nellapropria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisitidocumentalmente (Cass., 6/6/2016, n. 11539).

Anche la Cortecostituzionale si è pronunciata sulla questione, evidenziando che, difronte alla molteplicità di situazioni spetta al legislatore, nel rispettodei principi costituzionali, il compito di adeguare il diritto vigente,scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino idifferenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievoal contraddittorio con i contribuenti (Corte Cost. n. 47 del 2023).Numero registro generale 4851/2018Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 10833/2026Data pubblicazione 23/04/2026Più in particolare, in ordine alla questione del contraddittorioendoprocedimentale preventivo ed alla compatibilità del diritto internocon il diritto dell’Unione europea, la Corte di Cassazione, con lapronuncia a sezioni unite n. 21271 del 25/07/2025, con particolareriguardo ai diritti ed alle garanzie del contribuente sottopostoa verifiche fiscali c.d.

"a tavolino", nella disciplina che qui viene inrilievo applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n.212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis deld.l. n. 39 del 2024, convertito con modifiche dalla legge n. 67 del2024), ha affermato che l'obbligo di contraddittorioendoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo seespressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per solitributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invaliditàdell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare inconcreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbiaproposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultatodiverso del procedimento impositivo, secondo una valutazioneprobabilistica ex ante spettante al giudice di merito.3.3.

Nel caso di specie, laddove si verte pacificamente in ipotesi diverifica c.d. a tavolino che ha condotto all’accertamento di IRPEF eIRAP e contributi previdenziali per l’anno 2009, non vengono in rilievole disposizioni normative volte a garantire obbligatoriamente ilcontraddittorio preventivo, non essendo prevista normativamentel’obbligatorietà del contraddittorio, in quanto le attività di verifica sonostate compiute in epoca antecedente alla modifica dell’art. 12 dellalegge 212/2000 e nella vigenza della richiamata disposizione normativanon si è proceduto ad accessi e verifiche presso i luoghi di pertinenzadel contribuente, non ponendosi pertanto l’esigenza di comporreNumero registro generale 4851/2018Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 10833/2026Data pubblicazione 23/04/2026l’interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento con quelladi tutela del contribuente e, quindi, di garantire una partecipazionedella parte contestualmente ad operazioni di controllo invasive dellasua sfera di pertinenza.4.

In definitiva, il ricorso va rigettato con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delleentrate, spese liquidate come in dispositivo.Si dà atto ai sensi, dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.La Corte di cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 4.100,00 a titolo dicompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente –controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato:– controricorrente–avversola sentenza n.1054 pronunciata in data 2/5/2017 dalla CommissioneTributaria Regionale del Piemonte e depositata il 5/07/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:Numero registro generale 4851/2018Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 10833/2026Data pubblicazione 23/04/20261. L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente l’avviso n.T7E012200096/2014 con il quale accertava, ai sensi dell’art. 39,comma 1, del d.P.R. 600/1973, l’omesso inserimento tra i ricavi dellafattura n. 13 emessa il 30/12/2009 per euro 96.310,68 ed incassatanell’anno 2010.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo accoglieva ilricorso del contribuente rilevando che l’atto di accertamento non erastato regolarmente sottoscritto dal funzionario all’uopo delegato.3. [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte accoglieval’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che l’avviso diaccertamento doveva ritenersi validamente sottoscritto in presenza didelega al funzionario prodotta in sede di impugnazione, che l’obbligodel contraddittorio preventivo non poteva ritenersi regola generale eche nel merito della contestazione non era stata proposta alcunadoglianza da parte del contribuente.4. Il contribuente ricorre per cassazione articolando un unico motivodi censura. L’Agenzia deposita controricorso.5. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 6 e 12, comma 2 e comma 7, della legge212/2000, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 117 Cost., rilevando cheanche negli accertamenti svolti senza accesso presso i locali della partedeve trovare applicazione il principio del contraddittorio, non essendosufficiente l’invio di questionari e/o di verbali di constatazione e nonessendo stato notificato alcun avviso di inizio della verifica fiscale perl’anno di imposta 2009, né alcun verbale di chiusura delle operazioniNumero registro generale 4851/2018Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 10833/2026Data pubblicazione 23/04/2026sui rilievi relativi all’anno di imposta poi trasfusi nell’avviso diaccertamento emesso in violazione del termine di sessanta giorniprevisto.2. Va preliminarmente disattesa la richiesta di trattazione dellacausa in pubblica udienza formulata dal ricorrente nell’intestazione delricorso.In adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti dellatrattazione in pubblica udienza, qualora i principi applicabili sianoconsolidati (Cass. S.U. n. 14437 del 05/06/2018) e non si verta inipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass. S.U., n. 8093del 23/04/2020).Deve osservarsi che la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, con la statuizione su questioni nuove, laddoveesse si ritiene non abbiano peculiare rilevanza nomofilattica e venganorisolte alla luce dei principi consolidati derivanti dal dettatocostituzionale e dalle disposizioni normative in armonia con i primi.Nel caso di specie, la decisione non involge questioni aventicarattere di novità o di particolare rilievo nomofilattico, potendo esseredecisa secondo i principi consolidati espressi dalla Corte anche a sezioniunite.3. Il motivo è infondato.3.1. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare chel’applicabilità dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto averifiche fiscali di cui all'articolo 12 legge n. 212 del 2000, rationetemporis vigente, postula lo svolgimento di accessi, ispezioni everifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali,industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente (Cass.,23/2/2026, n.4092; Cass, 10/5/2024, n. 12840).Numero registro generale 4851/2018Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 10833/2026Data pubblicazione 23/04/2026In tali casi, lo statuto dei diritti e delle garanzie è di contrappesoall'invasione della sfera del contribuente, nei luoghi di sua pertinenza,ponendosi l’esigenza concreta di una specifica esigenza dicontraddittorio, al fine di contemperare l’interesse perseguitodall'Amministrazione alle esigenze di tutela del contribuente. Conriferimento alla individuazione dell’ambito di applicabilità dell’art. 12,comma 7, legge n. 212 del 2000, abrogato dall'art. 1, comma 1, letterao) del d.lgs. n. 219 del 2023, e sulle conseguenze della violazione deltermine dilatorio previsto dalla disposizione, le Sezioni Unite della Cortehanno espressamente correlato il dies a quo di decorrenza del termineal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato unaccesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'eserciziodell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delleoperazioni (Cass., Sez. Un., 29/7/2013, n.18184).3.2. Diversa è, invece, l'ipotesi in cui la pretesa impositiva -comenel caso in esame- sia scaturita dal vaglio degli atti sottopostiall'Amministrazione dallo stesso contribuente o esaminati in ufficio. Leipotesi del controllo eseguito presso la sede del contribuente e delcontrollo c.d. a tavolino non possono essere assimilate, non essendovil’esigenza in tale ultimo caso di imporre termini dilatori all'azione diaccertamento che derivi da controlli fatti dall'Amministrazione nellapropria sede, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisitidocumentalmente (Cass., 6/6/2016, n. 11539). Anche la Cortecostituzionale si è pronunciata sulla questione, evidenziando che, difronte alla molteplicità di situazioni spetta al legislatore, nel rispettodei principi costituzionali, il compito di adeguare il diritto vigente,scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino idifferenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievoal contraddittorio con i contribuenti (Corte Cost. n. 47 del 2023).Numero registro generale 4851/2018Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 10833/2026Data pubblicazione 23/04/2026Più in particolare, in ordine alla questione del contraddittorioendoprocedimentale preventivo ed alla compatibilità del diritto internocon il diritto dell’Unione europea, la Corte di Cassazione, con lapronuncia a sezioni unite n. 21271 del 25/07/2025, con particolareriguardo ai diritti ed alle garanzie del contribuente sottopostoa verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina che qui viene inrilievo applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n.212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis deld.l. n. 39 del 2024, convertito con modifiche dalla legge n. 67 del2024), ha affermato che l'obbligo di contraddittorioendoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo seespressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per solitributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invaliditàdell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare inconcreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbiaproposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultatodiverso del procedimento impositivo, secondo una valutazioneprobabilistica ex ante spettante al giudice di merito.3.3. Nel caso di specie, laddove si verte pacificamente in ipotesi diverifica c.d. a tavolino che ha condotto all’accertamento di IRPEF eIRAP e contributi previdenziali per l’anno 2009, non vengono in rilievole disposizioni normative volte a garantire obbligatoriamente ilcontraddittorio preventivo, non essendo prevista normativamentel’obbligatorietà del contraddittorio, in quanto le attività di verifica sonostate compiute in epoca antecedente alla modifica dell’art. 12 dellalegge 212/2000 e nella vigenza della richiamata disposizione normativanon si è proceduto ad accessi e verifiche presso i luoghi di pertinenzadel contribuente, non ponendosi pertanto l’esigenza di comporreNumero registro generale 4851/2018Numero sezionale 3032/2026Numero di raccolta generale 10833/2026Data pubblicazione 23/04/2026l’interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento con quelladi tutela del contribuente e, quindi, di garantire una partecipazionedella parte contestualmente ad operazioni di controllo invasive dellasua sfera di pertinenza.4. In definitiva, il ricorso va rigettato con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delleentrate, spese liquidate come in dispositivo.Si dà atto ai sensi, dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.La Corte di cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 4.100,00 a titolo dicompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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