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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:281
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0659_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 giugno 2020 – ZS / BEI (causa T‑659/18) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Condizioni di salute – Invalidità parziale – Schede di presenza – Assenze ingiustificate – Compensazioni ridotte – Responsabilità»

1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Atto lesivo – Nozione – Nota dell’amministrazione che precisa il calcolo delle detrazioni indicate in una decisione precedente che fissa i diritti finanziari di un agente a seguito del suo collocamento in invalidità totale – Natura confermativa della nota rispetto alla decisione – Esclusione (Statuto del personale, artt. 90 e 91) (v. punti 30-33)

2. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza di annullamento di una decisione che fissa i diritti finanziari di un agente a seguito del suo collocamento in invalidità – [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente di risarcimento del danno materiale subito – Carattere prematuro della domanda (Art. 266, comma 1, TFUE) (v. punto 90)

3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione – Assenza di indicazioni quanto alla natura e alla portata del danno subito nonché al nesso di causalità – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 94) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, per un verso, all’annullamento delle decisioni della BEI del 27 settembre e del 22 dicembre 2017, che fissano le compensazioni dovute al ricorrente a seguito del suo collocamento in invalidità e, per altro verso, al risarcimento del danno da questi asseritamente subito.

Dispositivo 1) La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 27 settembre 2017 è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) ZS sopporterà la metà delle proprie spese. 4) La BEI sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute da ZS.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0659_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 giugno 2020 – ZS / BEI (causa T‑659/18) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Condizioni di salute – Invalidità parziale – Schede di presenza – Assenze ingiustificate – Compensazioni ridotte – Responsabilità» 1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Atto lesivo – Nozione – Nota dell’amministrazione che precisa il calcolo delle detrazioni indicate in una decisione precedente che fissa i diritti finanziari di un agente a seguito del suo collocamento in invalidità totale – Natura confermativa della nota rispetto alla decisione – Esclusione (Statuto del personale, artt. 90 e 91) (v. punti 30-33) 2. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza di annullamento di una decisione che fissa i diritti finanziari di un agente a seguito del suo collocamento in invalidità – [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente di risarcimento del danno materiale subito – Carattere prematuro della domanda (Art. 266, comma 1, TFUE) (v. punto 90) 3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione – Assenza di indicazioni quanto alla natura e alla portata del danno subito nonché al nesso di causalità – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 94) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, per un verso, all’annullamento delle decisioni della BEI del 27 settembre e del 22 dicembre 2017, che fissano le compensazioni dovute al ricorrente a seguito del suo collocamento in invalidità e, per altro verso, al risarcimento del danno da questi asseritamente subito. Dispositivo 1) La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 27 settembre 2017 è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) ZS sopporterà la metà delle proprie spese. 4) La BEI sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute da ZS.
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