CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 43956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 emessa del Gup di Trento; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorso è direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23/06/2017, n. 103, il che impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Rilevato che, essendo stato presentato avverso sentenza pronunciata a seguito di c.d. patteggiamento, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, in quanto presentato per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura c.d. de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere es