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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 34264/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11327/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Pescia (PT), alla via Amendola n. 27, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, al F oro Traiano n. 1/A, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] P ototschnig ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende . -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Pescia (PT), alla via A mendola n. 27 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende. -controricorrente e ricorrente incidentale- e [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 333/2024,depositata il 20/02/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali tra le sole parti costituite.

L e stesse vanno poste a carico del Benetti e della Lazarescu, in solido tra loro, ex art. 97, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., e liquidate come in dispositivo, applicandosi la maggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, ultima parte, del d.m. n. 55 del 2014; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, ex art. 97, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., a l pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11327/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Pescia (PT), alla via Amendola n. 27, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, al F oro Traiano n. 1/A, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] P ototschnig ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende . -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Pescia (PT), alla via A mendola n. 27 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende. -controricorrente e ricorrente incidentale- e [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 333/2024,depositata il 20/02/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali tra le sole parti costituite. L e stesse vanno poste a carico del Benetti e della Lazarescu, in solido tra loro, ex art. 97, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., e liquidate come in dispositivo, applicandosi la maggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, ultima parte, del d.m. n. 55 del 2014; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, ex art. 97, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., a l pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge.
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