CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 3684-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, P.zza di Priscilla n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1207/22/2015della Commissione tributaria regionale delVeneto, depositata il 9.07.2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022, ed in riconvocazione il 19 maggio 2023, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince cheal Rogato furono notificati gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate contestò per gli anni Accertamento –Condono ex art. 5 l. n. 130 del 2022 -Estinzione RGN 3684/2016 Consigliere rel. Federici d’imposta 2007,2008 e 2009 maggiori imponibili a titolo di Irpef, Irap ed Iva. Fu in particolare contestata la mancata registrazione di fatture emesse dal contribuente nei confronti di una società tedesca -presso la quale ne erano state rinvenute copie, trasmesse dall’autorità tedesca a quella italiana-, e pertanto l’omessa dichiarazione di una parte dei ricavi. Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova nella sentenza n. 20/02/2014, con la quale fu accolto il ricorso del Rogato. L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto fu invece accolto con la sentenza n. 1207/22/2015, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale, riformando le statuizioni di primo grado, ha ritenuto che le fatture fossero riconducibili al Rogato e provassero la volontà del contribuente di sottrarre parte dei ricavi ad imposizione, così che l’accertamento risultava fondato su specifiche prove. Il ricorrente ha censurato con tre motivi la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Nelle more del processo i l contribuent e ha chiesto la sospensione del giudizio,al fine di avvalersi della definizione agevolata delle cause tributari e pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130. Nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022 , ed in seguito a riconvocazione, del 19 maggio 2023, la causa è stata riservata e decisa. Considerato che La sentenza è stata pronunciata con riferimento ad un atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 5, comma 5, legge 130/2022).RGN 3684/2016 Consigliere rel. Federici P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Cosi deciso in Roma,il 21