CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 635 comma 2 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché generico. Considerato, in particolare, che il motivo di ricorso inerente al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva è lindeducibile perché volto a censurare una valutazione di merito (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) incentrato su un negativo giudizio della personalità alla luce dei numerosi precedenti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1