CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 40582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Pistoia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordai:o sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te