CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 12984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza della ritenuta diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. rispetto alle circostanze aggravanti; ritenuti i motivi inammissibili perché generici (sin dalla loro proposizione in appello) non essendo stato spiegato in concreto perché, a fronte della ricostruzione compiuta dai giudici di merito, l'attenuante avrebbe dovuto essere ritenuta prevalente anche rispetto alla recidiva. rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle limmende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.