CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02619/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE di APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo in composizione monocratica del 18/03/2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello della lunghezza totale di cm. 21, di cui 9 di lama, occultandolo all'interno delle tasche e per l'effetto - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo unico di ricorso, attraverso il quale deduce cumulativamente i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 4 legge n. 110 del 1975, nonché per manifesta illogicità della motivazione; segnatamente, si duole il ricorrente della mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria sostitutiva. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La Corte territoriale, infatti, ha considerato la invocata pena pecuniaria non coerente, con il fine rieducativo che è proprio della sanzione, oltre che con l'esigenza di elidere il pericolo di recidiva, apparendone improbabile, peraltro, il pagamento ad opera dell'imputato, che versa in precarie condizioni socio-economiche. Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, in conclusione, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza. 4. A fronte di tali argomentazioni - scevre da vizi logici e giuridici e prive di contraddittorietà - non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando assenti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,