CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 35202/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta l'illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggett vo del reato di cui all'art. 640 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui evidenzia che fittizie poste attive, riconducibili al conto economico di EDC scaff service srl, venivano impiegate per saldare le posizioni debitprie degli imputati, i quali si attivavano per impedire che Unicredit bloccasse il rapporto di conto affidato, informando il personale della Banca di una prossima copertura dell'ammanco contabile mediante il conferimento di una provvista proveniente dalla Germania; che, per tale ragione, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto , apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una éritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena e, in particolare, la carenza di motivazione in merito al discostamento dal minimo edittale non è i consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pag. 7, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata acquisizione, quale nuova prova utilizzabile per la decisione del gravame, della cessione del credito effettuata da Unicredit, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui evidenzia che il danno patrimoniale liquidato in favore della parte civile ha ad oggetto i falsi crediti utilizzati per carpire la buona fede di Unicredit e che tali false poste attive sono estranee all'oggetto del contratto di cessione del credito; che, per tale ragione, il medesimo deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre\ r ila , ciascuno in orif 3 favore della Cassa delle ammende. Considerato che l'esito del giudizio comporta anche la condanna di ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile. 44, P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle Spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza a difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi puro tremila, oltre accessori di legge. Così deciso, in data 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]