Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23402/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 17 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa e sostituzione di persona.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per i delitti di truffa e sostituzione di persona, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di doglianze di merito, come tali non consentite in sede di legittimità e, comunque, adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 3, con motivazione congrua e non illogica, ha già sottolineato come l'intestazione all'imputata del conto su cui era stato bonificato l'ingiusto profitto, del quale la stessa non aveva denunciato l'indebita percezione, costituisse piena prova della sua responsabilità, quantomeno a titolo di concorso, per i delitti contestati; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato di favoreggiamento reale, è manifestamente infondato poiché la doglianza non risulta essere stata proposta con l'atto di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva, come emerge chiaramente dalla considerazione delle censure del ricorrente da parte del giudice di secondo grado, alla luce di quanto disposto dall' art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 17 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di truffa e sostituzione di persona. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per i delitti di truffa e sostituzione di persona, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di doglianze di merito, come tali non consentite in sede di legittimità e, comunque, adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 3, con motivazione congrua e non illogica, ha già sottolineato come l'intestazione all'imputata del conto su cui era stato bonificato l'ingiusto profitto, del quale la stessa non aveva denunciato l'indebita percezione, costituisse piena prova della sua responsabilità, quantomeno a titolo di concorso, per i delitti contestati; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato di favoreggiamento reale, è manifestamente infondato poiché la doglianza non risulta essere stata proposta con l'atto di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva, come emerge chiaramente dalla considerazione delle censure del ricorrente da parte del giudice di secondo grado, alla luce di quanto disposto dall' art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 23402/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris