CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 545- bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato visto che la Corte di appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti per sostituire la pena e, pertanto, dare avviso alle parti, sulla base di motivazione logica e completa fondata su un giudizio prognostico negativo in ragione dei plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02