CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 20012/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24672/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -Intimate – Avverso l’ ordinanza d el Tribunale Piacenza n. R.G. 775/2002 depositata il 06/04/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 4 marzo 2025. Rilevato che: 1. Con ricorso depositato il 1° ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Piacenza la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 829/2011 dell’intestato Tribunale nella parte in cui condannava l’attore a rifondere ai convenuti - i coniugi [OSCURATO:PERSONA] errore materiale Pagani e [OSCURATO:PERSONA], deceduti in corso di causa, ai quali erano succedute,in qualità di uniche eredi, le sorelle Angela, Bianca e [OSCURATO:PERSONA] – le spese del giudizio, nonostante il difensore delle contropart i , nel rassegnare le conclusioni, avesse chiesto la distrazione a proprio delle spese,dichiarandosi anticipatario. L’interesse del ricorrente a presentare l’istanza di correzione era dovuta al fatto che il legale dei convenuti era deceduto prima del deposito della sentenza, sicché Antonelli, nel pagare gli eredi dell’avvocato,avrebbe risparmiato l’IVA e il CPA; 2. i l Tribunale di Piacenza , nel contraddittorio delle parti, con ordinanza depositata il 06/04/2022 , ha dichiarato inammissibile la domanda e ha condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori, sulla base dei seguenti rilievi: il vizio dedotto poteva integrare un motivo di gravame e non costituiva un mero errore materiale; l’istante, come eccepito da controparte, era privo di legittimazione attiva poiché legittimati a dolersi del mancato accoglimento della domanda di distrazione erano il patrocinatore anticipatario e, quindi, i suoi successori mortis causa ; lo stesso ricorrente riconosceva che il suo interesse ad agire era connesso alla ripetizione dell’indebito e ad evitare un indebito arricchimento, quali presupposti di un’azione ordinaria tipica, non certo del rimedio dell’art. 287c.p.c., nella specie utilizzato per veicolare le menzionate azioni tipiche; le spese del giudizio di correzione andavano liquidate secondo il principio della soccombenza; 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un motivo, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Piacenza. Le parti intimate non si sono costituite; 4. all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte (con ord. interloc. n. 36143/2023) ha rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite su questione sovrapponibile al tema di questo giudizio. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria. Consideratoche: 1. l’unico motivo di ricorsodenuncia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 287 c.p.c.: si sostiene che la condanna dell’istante alle spese del giudizio disposta dal Tribunale di Piacenza sarebbe erronea in quanto , nel procedimento di correzione dell’errore materiale, che ha natura amministrativa, non può sussistere alcuna soccombenza, sicché mancano i presupposti dell’art. 91c.p.c.; 1.1. il motivo è fondato alla luce del principio di diritto, recentemente enunciato dalle Sezioni unite della Corte, secondo cui, per quanto qui rileva, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. ( Sez. U ., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 -01); 2. ne consegue che, accolto l’unico motivo di ricorso, il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio, nella parte in cui statuisce sulle spese; 3. trattandosi di questione alla quale la S.C. ha dato una risposta solo di recente, sussistono i presupposti per dichiarare irri petibili le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte in cui statuisce sulle spese. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera d