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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 13694/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catania lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, 80, d.P.R. 309/1990, per avere trasportato ed importato a bordo di una motonave una ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana proveniente dall'Albania, pari 880 chilogrammi.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla aggravante della ingente quantità, considerato che per le droghe leggere la soglia è di due kilogrammi.

Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il primo ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che il Giuliano è stato visto dagli operanti scendere dalla motonave di nome Fatima, di proprietà della moglie ed allontanarsi dal posto dal porto di riposto a bordo di una autovettura.

La circostanza che il ricorrente si sia allontanato subito dopo l'ormeggio della motonave è sintomatica del fatto che egli non fosse coinvolto nell'acquisto ma tuttavia attesta il ruolo materiale svolto durante il trasporto e durante la navigazione, avendo egli fornito il mezzo di trasporto e assistenza durante la navigazione.

A bordo della motonave è stata rinvenuta marijuana del peso di 880 chilogrammi confezionata in imballaggi di cellophane cellophane posti nella stiva.

La Corte territoriale ha anche evidenziato la consapevolezza dell'imputato che lo stupefacente trasportato fosse di ingente quantità, posto che si era reso necessario reclutare persone per provvedere allo scarico.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla obiettiva gravità della condotta nonché al rilevante contributo offerto circa la potenziale immissione nel mercato di un così ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Peraltro, il giudice a quo ha rilevato la mancata prospettazione da parte dell'imputato di concrete e positive circostanze da valutare ai fini dell'attuazione del trattamento sanzionatorio.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catania lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, 80, d.P.R. 309/1990, per avere trasportato ed importato a bordo di una motonave una ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana proveniente dall'Albania, pari 880 chilogrammi. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla aggravante della ingente quantità, considerato che per le droghe leggere la soglia è di due kilogrammi. Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il primo ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che il Giuliano è stato visto dagli operanti scendere dalla motonave di nome Fatima, di proprietà della moglie ed allontanarsi dal posto dal porto di riposto a bordo di una autovettura. La circostanza che il ricorrente si sia allontanato subito dopo l'ormeggio della motonave è sintomatica del fatto che egli non fosse coinvolto nell'acquisto ma tuttavia attesta il ruolo materiale svolto durante il trasporto e durante la navigazione, avendo egli fornito il mezzo di trasporto e assistenza durante la navigazione. A bordo della motonave è stata rinvenuta marijuana del peso di 880 chilogrammi confezionata in imballaggi di cellophane cellophane posti nella stiva. La Corte territoriale ha anche evidenziato la consapevolezza dell'imputato che lo stupefacente trasportato fosse di ingente quantità, posto che si era reso necessario reclutare persone per provvedere allo scarico. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla obiettiva gravità della condotta nonché al rilevante contributo offerto circa la potenziale immissione nel mercato di un così ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Peraltro, il giudice a quo ha rilevato la mancata prospettazione da parte dell'imputato di concrete e positive circostanze da valutare ai fini dell'attuazione del trattamento sanzionatorio. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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