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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07466/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato, che chiede dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso del Pubblico Ministero, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di non luogo a procedersi per l'esito positivo della messa alla prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto, ad avviso del ricorrente, non erano sussistenti i presupposti per l'ammissione al beneficio, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, per motivi attinenti all'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, stante la preclusione derivante dall'avvenuta decorrenza del termine entro il quale può essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5245 del 15/10/2020, dep. 10/02/2021, PG C/Bonandrini, Rv. 280638); considerato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato, che chiede dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso del Pubblico Ministero, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di non luogo a procedersi per l'esito positivo della messa alla prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto, ad avviso del ricorrente, non erano sussistenti i presupposti per l'ammissione al beneficio, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, per motivi attinenti all'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, stante la preclusione derivante dall'avvenuta decorrenza del termine entro il quale può essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5245 del 15/10/2020, dep. 10/02/2021, PG C/Bonandrini, Rv. 280638); considerato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso
Sentenza Cassazione n. 07466/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris