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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10145/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnei procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento parziale della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Verona ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione del bene alla pubblica fede. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo, con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 56-624, 625 cod. pen. riguardo alla mancata irrogazione della pena della multa.

Come è noto il reato di furto pluriaggravato prevede all'ultimo comma la pena edittale congiunta della reclusione da tre anni a 10 anni e della multa da euro 206 ad euro 1549, invece il giudice ha inflitto all'imputato la sola pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione omettendo di infliggere la pena della multa prevista congiuntamente alla pena detentiva.

Si deduce quindi l'illegalità della pena applicata e si insta per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata inflizione della pena pecuniaria della multa.

Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Ed invero, l'impugnazione proposta si risolve nella segnalazione di un errore materiale.

In buona sostanza, il ricorso, pur denunciando apparentemente il vizio di violazione di legge, è volto a far valere la correzione di errore materiale, come appare evidente dalla espressa previsione, nella motivazione della sentenza impugnata, della pena pecuniaria non trascritta nel dispositivo.

Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince, infatti, che il giudice del merito ha inteso applicare la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 200,00 di multa (tanto che sono state precisate le modalità di calcolo), talché l'omessa indicazione della pena pecuniaria nel dispositivo è, all'evidenza, frutto di mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. Ed invero, secondo un consolidato orientamento di questa Corte il potere di rettifica dell'erronea indicazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile da parte della Corte di cassazione solo in caso di ammissibilità del ricorso, irn quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (così, Sez. 5, Sentenza n. 47621 del 11/09/2019, Rv. 278036 - 01 che ha affermato che il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a correggere l'erronea indicazione, nel dispositivo, della pena pecuniaria, dovuta a mero errore materiale, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen.

Nella specie questa Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso tendente ad ottenere la correzione del dispositivo della sentenza che aveva irrogato per errore la pena di 30 euro di multa in luogo di quella di 300, ha indicato quale rimedio esperibile quello di cui all'art. 130 cod. proc. pen.)

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnei procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento parziale della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Verona ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione del bene alla pubblica fede. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo, con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 56-624, 625 cod. pen. riguardo alla mancata irrogazione della pena della multa. Come è noto il reato di furto pluriaggravato prevede all'ultimo comma la pena edittale congiunta della reclusione da tre anni a 10 anni e della multa da euro 206 ad euro 1549, invece il giudice ha inflitto all'imputato la sola pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione omettendo di infliggere la pena della multa prevista congiuntamente alla pena detentiva. Si deduce quindi l'illegalità della pena applicata e si insta per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata inflizione della pena pecuniaria della multa. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Ed invero, l'impugnazione proposta si risolve nella segnalazione di un errore materiale. In buona sostanza, il ricorso, pur denunciando apparentemente il vizio di violazione di legge, è volto a far valere la correzione di errore materiale, come appare evidente dalla espressa previsione, nella motivazione della sentenza impugnata, della pena pecuniaria non trascritta nel dispositivo. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince, infatti, che il giudice del merito ha inteso applicare la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 200,00 di multa (tanto che sono state precisate le modalità di calcolo), talché l'omessa indicazione della pena pecuniaria nel dispositivo è, all'evidenza, frutto di mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. Ed invero, secondo un consolidato orientamento di questa Corte il potere di rettifica dell'erronea indicazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile da parte della Corte di cassazione solo in caso di ammissibilità del ricorso, irn quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (così, Sez. 5, Sentenza n. 47621 del 11/09/2019, Rv. 278036 - 01 che ha affermato che il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a correggere l'erronea indicazione, nel dispositivo, della pena pecuniaria, dovuta a mero errore materiale, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen. Nella specie questa Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso tendente ad ottenere la correzione del dispositivo della sentenza che aveva irrogato per errore la pena di 30 euro di multa in luogo di quella di 300, ha indicato quale rimedio esperibile quello di cui all'art. 130 cod. proc. pen.) 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile
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