CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12995/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, chiarendo, in particolare, che non vi siano dubbi sul fatto che le immagini visibili nel video in atti ritraggono la rapina subita dalla persona offesa (cfr. pag. 6); considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della tenuità del danno, introdotta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha esaustivamente chiarito che le modalità violente della condotta dell'imputato non consentono di ritenere sussistente un caso di offensività minima tale da legittimare il riconoscimento dell'attenuante in parola (si veda, in particolare, pag. 7); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M