CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 47047/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui i difensori di [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto la declaratoria di nullità di tutti gli atti posti in essere successivamente all'ordinanza della Corte di appello di Torino del 20/9/2019 di declaratoria di incompetenza e, quindi, anche del provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano aveva revocato il decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Procura generale presso la Corte di appello di Torino aveva emesso decreto di esecuzione e contestuale sospensione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contestualmente chiedendo alla Corte d'appello la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con due sentenze nonché l'applicazione dell'indulto per altre. La Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 20/9/2019, aveva declinato la propria competenza sulla considerazione che, il 2/6/2019, era divenuta irrevocabile una sentenza di condanna del Tribunale di Bolzano. In precedenza, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione al Tribunale di Sorveglianza di Torino, depositandola presso la Procura Generale. Successivamente, la Procura della Repubblica di Bolzano, alla luce dell'irrevocabilità della sentenza di condanna di quel Tribunale, aveva emesso nuovo provvedimento di cumulo, con sospensione dell'esecuzione; [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato nuova richiesta di misure alternative alla detenzione che la Procura di Bolzano aveva trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di Torino. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva rigettato la richiesta di misura alternativa con ordinanza del 27/10/2020 e la Procura della Repubblica di Bolzano aveva conseguentemente revocato la sospensione dell'esecuzione. Secondo la difesa di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Sorveglianza di Torino non poteva pronunciarsi sulla istanza di misure alternative alla detenzione, atteso che l'A.G. di Torino non era competente ad emettere il provvedimento di esecuzione. Il Tribunale, dopo avere rilevato che analoga istanza era già stata respinta con ordinanza del 23/12/2020, ribadiva che il principio della perpetuatio iurisdictionis si applicava al Tribunale di Sorveglianza di Torino, la cui competenza si era correttamente radicata con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione da parte del condannato. Il Tribunale rimarca, altresì, che nessun incidente di esecuzione era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] per contestare la competenza della Procura Generale presso la Corte di appello di Torino ad emettere l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione, in forza del quale il condannato aveva presentato istanza di applicazione di misure alternative al Tribunale di Sorveglianza di Torino, benché fosse consapevole della intervenuta irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Bolzano. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. L'unico organo competente ad emettere l'ordine di esecuzione era la Procura della Repubblica di Bolzano, mentre quello precedente, caducato dalla Corte di Appello di Torino, era stato adottato dal Pubblico Ministero presso un giudice incompetente. Di conseguenza erano carenti a provvedere tutti gli organi che, intervenuti successivamente alla declaratoria di incompetenza, avevano acquistato il potere di decidere in conseguenza del provvedimento invalido del pubblico ministero. Secondo il ricorrente, pertanto, il provvedimento viola il principio del giudice naturale: il Tribunale di Sorveglianza interviene accessoriamente, in quanto strumentale all'esecuzione di una condanna detentiva attivata da un pubblico ministero legittimato. Non si tratta, quindi, di vicende processuali sopravvenute, ma di iniziale difetto di attribuzione del potere di pronunciare. Il ricorrente eccepisce, quindi, la nullità di tutti i provvedimenti adottati successivamente all'ordinanza di incompetenza della Corte di appello di Torino e rimarca l'inidoneità dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza a produrre effetti. Sottolinea, ancora, che era dovuta ad un evento casuale la circostanza che il Tribunale di Sorveglianza di Torino avesse pronunciato la propria ordinanza dopo che il Procuratore della Repubblica di Bolzano aveva emesso il nuovo provvedimento di "cumulo". Sulla base dell'art. 25, comma 2, Costituzione, non può invocarsi il principio della perpetuati° iurisdictionis senza avere prima adempiuto alle regole di riparto della competenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi con i quali deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 655, 656 e 677 cod. proc. pen. e all'art. 25 della Costituzione. L'ordinanza di incompetenza emessa dalla Corte di appello di Torino era corretta; da parte sua, la Procura della Repubblica di Bolzano, emettendo nuovo provvedimento di "cumulo" e sospendendo l'esecuzione ai sensi dell'art. 656, 2 comma 5 cod. proc. pen., aveva innovato la procedura esecutiva e non aveva affatto voluto proseguire quella iniziata dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Torino; cosicché [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato nuova istanza di concessione delle misure alternative, indirizzata correttamente al Tribunale di Sorveglianza di Bolzano che, però, era stata trasmessa a quello di Torino. La competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza è inderogabile e rilevabile anche di ufficio in ogni stato del procedimento. Il difensore conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato e, in particolare, della revoca del decreto di sospensione disposta dal Procuratore della Repubblica di Bolzano, con conseguente remissione in libertà di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Secondo il ricorrente, poiché la Procura generale di Torino non era competente ad emettere il decreto di esecuzione e contestuale sospensione ai sensi dell'art 656, comma 5, cod. proc. pen. in data 17/6/2019, in quanto, in data precedente (2/6/2019), era divenuta irrevocabile altra sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal Tribunale di Bolzano, gli atti conseguenti, ivi compresa la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino e la revoca da parte del Procuratore della Repubblica di Bolzano della sospensione dell'esecuzione, sono nulli e inefficaci. 2. Come ricorda correttamente l'ordinanza impugnata, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'incompetenza territoriale del pubblico ministero, in assenza di una specifica previsione di legge, non comporta la nullità dell'ordine di esecuzione, trattandosi di un atto privo di natura giurisdizionale e non autonomamente impugnabile (Sez. 1, Sentenza n. 12846 del 20/03/2020 Cc. (dep. 23/04/2020) Rv. 278817 - 01), avverso il quale è proponibile soltanto l'incidente di esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 10126 del 29/01/2013 Cc. (dep. 04/03/2013) Rv. 254978 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 31916 del 02/07/2007 Cc. (dep. 03/08/2007) Rv. 237574 - 0). Non solo, quindi, il provvedimento di esecuzione e contestuale sospensione emesso dalla Procura generale di Torino non era nullo, ma si deve escludere che - come ripetuto più volte nel ricorso - l'ordinanza della Corte di appello di Torino che, provvedendo sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena e sull'applicazione dell'indulto, aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Bolzano, avesse "caducato" il provvedimento: in effetti, ciò non era stato chiesto dalla difesa del condannato né, tanto meno, dal Pubblico Ministero; di conseguenza, quell'ordine di esecuzione rimase valido ed efficace fino a quando venne sostituito dal nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica di Bolzano. Come, ancora, correttamente osserva il Tribunale, l'odierno ricorrente non aveva promosso alcun incidente di esecuzione per fare annullare l'ordine di esecuzione per essere stato emesso da pubblico ministero "incompetente". 3. Ciò premesso, la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Torino sulla richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione discendeva dalla previsione dell'art. 656, comma 6 cod. proc. pen., che individua come competente "il tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero". Se, quindi, competente era il Tribunale di Sorveglianza di Torino - competenza su cui il ricorrente non aveva alcun dubbio, avendo indirizzato a quel Tribunale l'istanza - per esso vale il principio della perpetuatio iurisdictionis, dovendosi, quindi, ritenere lo stesso competente a decidere su tali istanze. Si è affermato che, in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis, la competenza per territorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti (Sez. 1, Sentenza n. 198 del 17/12/2004 Cc. (dep. 11/01/2005) Rv. 230544 - 01 D'altro canto, da una parte non è certamente quella dell'incidente di esecuzione la sede in cui dedurre l'invalidità per incompetenza dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, dall'altra tale incompetenza - a quanto emerge - non era stata eccepita nemmeno davanti a quel Tribunale, né l'ordinanza era stata impugnata per quel motivo. 4. L'emissione da parte della Procura della Repubblica di Bolzano di un nuovo provvedimento di "cumulo" comprendente anche la condanna pronunciata dal locale Tribunale, quindi, in nessun modo poteva incidere sulla competenza del Tribunale di Sorveglianza di Torino così come, in precedenza, nessuna incidenza sulla competenza poteva avere l'ordinanza della Corte di appello di Torino che aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Bolzano. Si osserva, tuttavia, che la Procura della Repubblica di Bolzano, emettendo un nuovo ordine di esecuzione con contestuale sospensione, aveva assegnato un nuovo termine al condannato per presentare richiesta di misure alternative alla detenzione, tanto che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato nuova istanza diretta al Tribunale di Sorveglianza di Bolzano. Si è affermato che l'emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, prima della valutazione dell'istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata (Sez. 1, Sentenza n. 27008 del 19/05/2021 Cc. (dep. 14/07/2021) Rv. 281616 - 01); ma, evidentemente, questo principio non può incidere su quello della perpetuati() iurisdictionis già evocato, cosicché l'emissione del nuovo ordine di esecuzione non faceva in alcun modo venire meno la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Torino. Infine, dopo l'emissione del provvedimento di rigetto dell'istanza, la Procura della Repubblica di Bolzano non poteva che revocare il decreto di sospensione dell'esecuzione, come imposto dall'art. 656, comma 8 cod. proc. pen. Si deve ricordare che, in forza di quanto disposto dall'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, principio che vale anche se la condanna oggetto del primo ordine di esecuzione e contestuale sospensione venga inglobata in un provvedimento di cumulo che comprende anche altre condanne: in effetti, l'espressione "stessa condanna" di cui all'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. si riferisce anche ad una soltanto delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un'unica pronuncia, e, quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l'esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 19596 del 22/06/2020 Cc. (dep. 30/06/2020)