CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01829/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello della sentenza impugnata; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha ribaltato la sentenza di condanna (anche a fini civili) pronunziata dal Tribunale di Lanciano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere di tentata violenza privata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte distrettuale ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. Caporale era stato condannato in primo grado per avere minacciato la persona offesa — allorché quest'ultima stava effettuando dei lavori — di rivolgersi al competente [OSCURATO:PERSONA] comunale per ottenerne la sospensione e di dare risalto mediatico alla vicenda facendo intervenire una troupe televisiva, con l'aggravante di avere abusato della propria qualifica di consigliere comunale di Lanciano e senza riuscire nell'intento per la ferma opposizione della persona offesa. 2. Contro la sentenza liberatoria ha proposto ricorso per cassazione la parte civile a mezzo del proprio difensore di fiducia, formulando tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta apparenza della motivazione perché la Corte territoriale, nell'escludere la rilevanza penale del fatto, non ha approfondito la natura del pericolo che derivava dal danneggiamento del tubo del gas e le ragioni dell'irrilevanza di tale accertamento, nonostante, al momento dell'intervento dell'imputato, i lavori interessassero la pavimentazione del cortile condominiale e non più il tubo. Ancora, la Corte di merito avrebbe omesso di soffermarsi sulla liceità o ingiustizia del male minacciato, facendola automaticamente dipendere dalla ritenuta liceità del motivo della condotta del prevenuto. A seguire, il ricorrente, dopo aver riportato un passaggio della deposizione della persona offesa, denunzia la mancanza, nella motivazione della Corte territoriale, di un passaggio che chiarisse se la sospensione dei lavori potesse essere disposta dai competenti uffici comunali e se la spendita, da parte di Caporale, della sua qualità di consigliere comunale fosse diretta a dotare le espressioni proferite di una maggiore carica intimidatoria, anche tenuto conto del fatto che il suo intervento era stato richiesto da vicini che avevano più volte osteggiato i lavori di Benintendi. Solo apparentemente, dunque, la preoccupazione per la pubblica incolumità è alla base dell'agire dell'imputato, sia quanto alla minaccia di far sospendere i lavori, sia in ordine alla prospettazione dell'intervento della troupe televisiva. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 610 cod. pen. per la confusione tra motivi dell'agire e ingiustizia del male minacciato. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 125, 192, 546 anche in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. e mette a confronto i passaggi della sentenza impugnata con i passaggi di singole deposizioni che li smentirebbero. Il riferimento è: - al qualificarsi dell'imputato come consigliere comunale; - all'interesse sotteso all'azione dell'imputato, tesa a tutelare le ragioni dei vicini confinanti; - alla tempistica dell'intervento dell'emittente televisiva;- alla sollecitazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] circa l'intervento dell'imputato. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], 1'8 novembre 2021, ha presentato via PEC motivi aggiunti. 3.1. Il primo motivo aggiunto denunzia l'apparenza della motivazione ed il travisamento dell'esame del teste Visco e dell'imputato. Precisa il ricorrente che la condotta dell'imputato si è articolata in due episodi, avvenuti il 14 ed il 16 dicembre 2011, mentre la Corte territoriale ha fatto riferimento in maniera palese solo al primo. Solo in quest'ultimo — seguendo il ragionamento della Corte — l'imputato poteva invocare l'inconsapevolezza della non pericolosità del tubo del gas, mentre, nel secondo episodio, egli aveva avuto piena contezza che il problema era stato risolto. A decorrere dal 14 dicembre 2011, infatti, l'imputato sapeva, per esserne stato informato da Visco (ufficio tecnico G6 [OSCURATO:PERSONA] Spa) e [OSCURATO:PERSONA] (ufficio tecnico comunale) che: 1) il tubo non era pericoloso ma aveva una semplice "scorticatura"; 2) era stato messo in sicurezza dalla G6 [OSCURATO:PERSONA] Spa società addetta alla gestione delle tubature già nella mattina del 14.12.11; 3) il Comune di Lanciano non aveva alcuna competenza circa la gestione delle rete gas; 4) non c'era alcun interesse pubblico all'intervento; 5) l'unico ad avere richiesto l'intervento del prevenuto era [OSCURATO:PERSONA]. In conseguenza di quanto sopra, l'intervento ulteriore del 16 dicembre 2011 con la troupe televisiva era sine causa. L'unico fine dell'imputato dopo il 14 dicembre era di evitare che venisse effettuata una colata di cemento sul tubo. Nel motivo di ricorso sono inseriti tratti, anche ampi, delle deposizioni del teste Visco e dell'esame dell'imputato. 3.2. Il secondo motivo aggiunto lamenta vizio di motivazione sub specie di omesso esame e travisamento di risultanze istruttorie in relazione alle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la condotta del prevenuto era idonea ad incutere timore, se non altro proprio per la qualifica pubblica rivestita e per le modalità realizzative della condotta, perpetratasi per ben due volte anche quando le "presunte" esigenze di pericolo erano venute meno. A conferma di quanto sopra, basti richiamare la testimonianza del tecnico addetto alla manutenzione della rete che aveva effettuato la fasciatura della tubatura, [OSCURATO:PERSONA]. Poiché il Comune non aveva alcuna competenza in materia — continua il ricorrente —la minaccia di coinvolgerlo non era funzionale a scongiurare il pericolo derivante dal tubo.L'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] — anch'esso ampiamente riportato per stralcio nel motivo di ricorso — evidenziava che vi era interesse a non fare realizzare il muro piuttosto che alla pubblica incolumità. 3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta che la Corte di merito non abbia offerto una motivazione puntuale per smentire quella del Giudice di prime cure. 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello della sentenza impugnata. La ragione della richiesta fonda sulla circostanza che «la decisione assolutoria si è fondata su una motivazione che non ha tenuto conto di una serie ben individuata di elementi dai quali scaturiva l'obiettiva assenza di effettiva disamina della liceità o meno del danno minacciato in relazione all'effettivo contesto dell'azione, come risultante dal materiale probatorio». 5. La difesa dell'imputato, il 16 novembre 2021, ha presentato una memoria, in cui ha replicato analiticamente ai singoli motivi di ricorso. - Il primo motivo di ricorso sarebbe infondato perché il ragionamento della Corte territoriale è corretto, coerente e non contraddittorio, dal momento che l'azione dell'imputato era stata mossa dalla volontà di scongiurare un pericolo per la pubblica incolumità. - Il secondo motivo sarebbe infondato perché era stata fatta corretta applicazione dell'art. 610 cod. pen. - Il terzo motivo di ricorso sarebbe infondato perché fondato su una cattiva lettura del compendio istruttorio, che la parte si intrattiene a smentire. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. 1. Quale premessa ermeneutica circa il dovere motivazionale del Giudice di appello in caso di overturning della sentenza di condanna resa in primo grado, occorre chiarire che il precedente cui fare riferimento è Sez. U Troise (sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430), secondo cui il giudice d'appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva; non è imposto, invece, un obbligo di motivazione rafforzata quale si impone nel ribaltamento in malam partem della pronunzia liberatoria di primo grado. 2. Tanto precisato, in questa opera di demolizione del verdetto di primo grado, la Corte territoriale è incorsa in errori che possono ricondursi, in definitiva, al mancato assolvimento del dovere argomentativo come sopra tracciato. Va ricordato che i Giudici di appello hanno insistito sulla legittimità dell'azione dell'imputato, che non sarebbe stata ispirata dall'intento di coartare la volontà della persona offesa, sì da costringerla sine causa ad interrompere i lavori, ma sarebbe stata volta a fronteggiare il pericolo che il coinvolgimento del tubo nei lavori in corso di svolgimento poteva determinare. Ebbene, questo passaggio argornentativo non tiene conto di quanto si legge nella sentenza di primo grado come frutto della ricostruzione della persona offesa, ma anche di tutti gli altri testi escussi, vale a dire che, nel momento del primo intervento di Caporale, il tubo era stato messo in sicurezza, nel senso che la zona dove esso si trovava era stata delimitata, e che i lavori stavano interessando un'area diversa. Neanche la Corte territoriale lascia comprendere come sia stata sconfessata l'affermazione che si legge nella decisione di prime cure quanto alla circostanza che, al momento del secondo accesso di Caporale, questa volta insieme alla troupe televisiva, vi fosse già stato l'intervento del personale dell'azienda di erogazione del gas. Si tratta di due momenti topici, rispetto ai quali sarebbe stato necessario chiarire perché si fosse ritenuto che la condotta dell'imputato potesse ancora essere mossa dall'intento di evitare un pericolo, laddove detto pericolo era già stato fronteggiato o neutralizzato. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore