CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 14486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 11802 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] del valore in Dogana –artt. 70-74 del Reg. UE n. 952/2013 [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata pressolo studio del difensore, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20 -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 8587/ 11 / 19 depositata in data 15 novembre 2019 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che - l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di rettifica n. 94446 /RU in relazione all ’ operazion e di importazionedi stoffe a maglia di fibre sintetiche dalla Cina, avvenut a nel 2017, ritenendoche il valore delle merci dichiarato in dogana fosse inferiore a quello effettivo risultante dalla media del sistema [OSCURATO:PERSONA] conseguente recupero dei dazi evasi; -avverso il detto atto impositivo, la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che, con sentenza n. 17615/12/2018, lo accoglieva; -la Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 8587/11/2019 depositata il 15 novembre 2019, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane avverso la sentenza di primo grado; -in punto di diritto, il giudice di appello ha confermato l’illegittimità dell’atto impositivo in quanto la rettifica del valore dichiarato nella bolletta doganale – che era stato ritenuto incongruo dall’Ufficio sulla base di un esame empirico di un piccolo campione di merce stimata di “buona qualità” - era stata basata unicamente sulla discordanza con i valori statistici della Banca dati COGNOS, senza considerare che, come riconosciuto dallo stesso Ufficio, dalla ulteriore documentazione prodotta dalla società in sede di contraddittorio (fattura e dichiarazione di esportazione presentata all’autorità doganale estera) non erano emersi elementi contraddittori rispetto a quanto riportato in dichiarazione; pertanto, ad avviso del giudice di appello, le circostanze sulle quali era stata basata la rettifica-inferiorità dei valori dichiarati al 50% della media dei minimi eai valori dichiarati dallo stesso operatore per precedenti operazioni- non potevano ritenersi sufficienti, anche considerando che il fatto che l’importatore avesse dichiarato valori superiori per altre operazioni induceva a ritenere che il valore dichiarato per l’operazione in questione fosse stato oggettivamente inferiore; -avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione , affidato a tre motivi, illustrati con memoria; resiste la società contribuente con controricorso. Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92 stante l’ammissibilità dell’atto di appello proposto dall’Ufficio rispettoso dei requisiti di specificità dei motivi di impugnazione; - il motivo è inammissibile per difetto di interesse, avendo la CTR rigettato nel merito il gravame dell’Ufficio affermando espressamente che “a prescindere dai possibili profili di inammissibilità per non risultare specifiche censure alla sentenza di primo grado”, l’appello era infondato;-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 70-74 del Reg. UE n. 952/2013nonché degli artt. 140 del Reg. UE n. 2447/2015 e 35, comma 35 del d.l. n. 223del 2006, conv. con mod. nella legge n. 248 del 2006, per avere la CTR confermato la illegittimità dell’a tto impositivoritenendo insufficienti per la rettifica del valore della merce importata le circostanze,sulle quali quest’ultima era stata basata, della risultata inferiorità dei valori dichiarati al 50%della media dei minimi e dei valori dichiarati dall’importatore per precedenti operazioni, sebbene, nel caso, come nella specie,di esistenza di fondati dubbi sul valoredichiarato delle merci importate (risultato inferiore al 50% della media dei minimi),l’autorità doganale ben po tesse , ai sensi dell’art. 74 del CDU (corrispondente all’art. 30 CDC), determinare il valore in dogana dei beni con riferimento al valore di transazione di merci similari, utilizzando il sistema COGNOS; -con il terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699, 2700, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR, in contrasto con i criteri di riparto dell’onere probatorio, addossato in capo all’Ufficio l’onere di provare che il valore dichiarato in dogana non corrispondesse al valore reale della transazione allorquando, nel caso di fondati dubbi sul valore dichiarato, il ricorso alla determinazione del valore dei merci in base alle risultanze della banca dati MERCE/Cognos, concretando una presunzione semplice, grave precisa e concordante, esaurisse l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione; -il secondo motivo è fondato, con assorbimento del terzo; -invero, sulla determinazione dell'obbligazione doganale, comechiarito da questa Corte, l'unico valore rilevante è quello in doganache coincide di norma col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Cass. 27 settembre 2018, n. 23246), stante la necessità di determinare nel diritto dell'Unione un sistema equo, uniforme e neutro, che escluda l'impiego di valori indogana arbitrari o fittizi e garantisca la certezza della prassicommerciale (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C-116/12, punto 44; Corte giust.15 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], C-354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, Carboni e derivati s.r.I., C- 263/06, punto 60). I l codice doganale comunitario ha, pertanto , stabilito con gli articoli 29, 30 e 31 (corrispondenti agli artt. 70-74 del Reg. UE n. 952/2013, CDU, applicabile ratione temporis ) una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e il regolamento attuativo ha predisposto una specifica disciplina, regolata dall'art. 181-bis, qualora le autorità doganali abbiano «fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagareai sensi dell'articolo 29 del codice doganale» (Cass. n. 23246 del 2018; Cass.4 aprile 2013, n. 8323; Cass. 13 settembre 2013, n. 20931). In questo caso, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l'autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall'art. 29. Ne consegue che, nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, l a valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell'art. 30 del codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti allelettere da a) a d) del paragrafo 2 di quest'ultimo articolo (Corte giust.12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C-116/12, punto 41). E soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell'art. 30 del codice doganale, si opererà la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell'articolo 31 di tale codice (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C - 116/12, punto 42; 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] GmbH c. [OSCURATO:PERSONA], C - 529/16). In definitiva, i criteri di determinazione delvalore in dogana devono essere applicati in base sì agli artt. 29, 30e 31 del codice doganale comunitario, ma rispettando il nesso disussidiarietà tra essi esistente: soltanto quando il valore in dogana non possa essere determinato applicando la disposizione precedentesi deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l'ordine stabilito dal codice (Corte giust. 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C -116/12). Il valore di transazione restacomunque il metodo prioritario di determinazione, in quanto èconsiderato il più adatto e il più frequentemente utilizzato. Per disattenderlo, occorre che: l'Amministrazione abbia fondati dubbiche esso sia inattendibile; i dubbi persistano, anche dopo unarichiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazionee dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di farvalere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali sono fondati tali dubbi; l'Amministrazione ricorra in primo luogo ai metodidi valutazione immediatamente sussidiari, ossia a quelli stabiliti, in suc cessione, dall'art. 30 del codice doganale comunitario (Cass. n. 23246 del 2018). Dunque, qualora le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul valore dichiarato, per potersi discostare da questo, devono innanzitutto chiedere informazioni supplementari e sollecitare il contradditorio con l'interessato e, in mancanza dei necessari chiarimenti, devono ricorrere ai metodi di valutazione immediatamente sussidiari ossia a quelli stabiliti, in successione, dall'art. 30 del medesimo codice doganale comunitario (Cass. n.23246 del 2018; Cass., sez. 5, n. 1965 del 2020);-sulla specifica garanzia procedurale di cui all’art. 181-bis, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993, la Corte di Cassazione (ex multis, Cass. civ., sez. trib, 23 gennaio 2019, n. 1787; v. anche; Cass., civ., sez. trib, 27 settembre 2018, n. 23246; Cass. civ., sez. trib, 26 novembre 2019, n. 30761) ha richiamato e fatto applicazione del principio espresso nella sentenza della Corte Ce, del 16 giugno 2016, in causa C-291/15, secondo cui: « L’articolo 181-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 3254/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, deve essere interpretato nel senso che non osta a una prassi delle autorità doganali[come quella di cui al procedimento principale] secondo la quale il valore in dogana delle merci importate è determinato con riferimento al valore di transazione di merci similari, metodo di cui all’articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, ove si ritenga che il valore di transazione indicato, confrontato con la media statistica dei prezzi di acquisto riscontrati nell’importazione di merci similari, sia anormalmente bassoqua ntunque l’autorità doganale non confuti né ponga altrimenti in dubbio l’autenticità della fattura o del documento probatorio del bonifico presentati per giustificare il prezzo effettivamente corrisposto per le merci importate e senza che l’importatore, in risposta alla richiesta in tal senso dell’autorità doganale, adduca prove aggiuntive per dimostrare l’esattezza del valore di transazione delle stesse »; nella richiamata pronuncia, la Corte di giustizia, ha precisato che “si deve considerare che una differenza di prezzo, come quella constatata (il prezzo dichiarato era inferiore al prezzo medio statistico di più del 50%), è sufficiente a giustificare i dubbi nutriti dall’autorità doganale e il rigetto da parte della stessa del valore in dogana delle merci in questione”; -nella sentenza impugnata, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere illegittimo l’atto impositivo in quanto fondato unicamente sui valori statistici della banca dati COGNOS, stimando non sufficienti a giustificare la rettifica le circostanze valorizzate dall’Ufficio della risultata inferiorità del valore dichiarato in dogana al 50% della media dei minimi e ai valori dichiarati dallo stesso operatore in precedenti operazioni, allorquando,in base ai principi sopra richiamati, in caso di fondato dubbio sull’attendibilità del valore dichiarato – nella specie, risultato inferiore al 50% della media dei minimi- l’Am ministrazione, potesse fare ricorso al metodo secondario di cui art. 74 del CDU ( 29 CDC) di determinazione del valore delle merci importate con riferimento al valore di transazione di merci similari, utilizzando la banca dati MERCE/COGNOS; quest’ultimo, come precisato da questa Corte, costituisce un sistema informatico che raccoglie informazioni sulle merci importate nell'UE, indicando prodotto per prodotto una scala di valori entro la quale èammesso che possa oscillare il valore dichiarato delle merci. Tale sistema è alimentato con dati di provenienza nazionale e internazionale, scaturenti dalle dichiarazioni doganali e dagli elenchi riepilogativi degli acquisti e cessioni intracomunitarie. Esso consentequindi di individuare, con la maggiore precisione possibile, per ciascuna voce doganale la materia prima utilizzata, il nome della ditta importatrice, i marchi più o meno noti della merce importata e quindiil valore e la qualità dei prodotti similari a quello oggetto di controllo (Cass. n. 40145 del 2021); la CTR ha ugualmente disatteso i suddetti principi, nell’attribuire rilievo alla emersa non contraddittorietà dei dati risultanti dalla ulteriore documentazione prodotta dalla società (fattura e dichiarazione di esportazione presentata all’autorità doganale estera) con quanto dichiarato, ancorchési trattasse di circostanza irrilevante ai fini della determinazione del valore effettivo della merce importata; -in conclusione, va accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo, assorbito il terzo, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata- in relazione al m