Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:312
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑28/05
[OSCURATO:PERSONA] SCA
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA])
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo OMEGA 3 — Marchio nazionale denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA]‑OMEGA 3 — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94»
Massime della sentenza
1.
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 63 e 74, n. 1)
2.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
3.
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Portata
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7 e 8, n. 1, lett. b)]
4.
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63)
5.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
1.
Il ricorso di cui il Tribunale è investito, diretto contro le decisioni delle commissioni di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), mira al controllo della legittimità delle dette decisioni ai sensi dell’art. 63
del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario. Orbene, fatti invocati dinanzi al Tribunale che non siano stati previamente
dedotti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] possono viziare la legittimità di una tale decisione solo se l’[OSCURATO:PERSONA] doveva tenerne conto d’ufficio.
A tale proposito, dall’art. 74, n. 1, in fine, dello stesso regolamento, secondo cui, in procedimenti concernenti impedimenti
relativi alla registrazione, l’esame dell’[OSCURATO:PERSONA] è limitato ai motivi di contestazione dedotti e alle richieste presentate
dalle parti, emerge che questo non è tenuto a prendere in considerazione, d’ufficio, fatti che non sono stati dedotti dalle
parti. Pertanto, fatti del genere non sono idonei a mettere in discussione la legittimità di una decisione della commissione
di ricorso.
(v. punto 35)
2.
In sede di valutazione di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio
comunitario, un marchio complesso può essere considerato simile a un altro marchio, identico o presentante una somiglianza
con una delle componenti del marchio complesso, soltanto se questa costituisce l’elemento dominante nell’impressione globale
prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l’immagine di tale marchio che
il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili
nell’impressione complessiva da questo prodotta.
(v. punto 43)
3.
Nell’ambito di un procedimento di opposizione proposto dal titolare di un marchio anteriore ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, se è certamente vero che il richiedente del marchio non può contestare la
validità del marchio anteriore richiamato a sostegno dell’opposizione adducendo che la sua registrazione sarebbe contraria
all’art. 7 dello stesso regolamento, quando venga invece in questione un impedimento assoluto che osterebbe alla registrazione
del marchio comunitario richiesto, l’[OSCURATO:PERSONA] ha la facoltà, parallelamente al procedimento di opposizione, di riaprire la
fase di riesame per verificare la sussistenza di un impedimento del genere.
(v. punto 47)
4.
Un ricorrente che contesti una decisione di una commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) non ha alcun legittimo interesse all’annullamento di una siffatta decisione nel caso in cui tale
annullamento potrebbe solo dare luogo alla pronuncia di una nuova decisione, identica, nel merito, alla decisione annullata.
(v. punto 51)
5.
Esiste, per il consumatore spagnolo, un rischio di confusione tra il marchio figurativo comprendente l’elemento denominativo
«omega 3», la cui registrazione come marchio comunitario è richiesta per «Margarina», rientrante nella classe 29 ai sensi
dell’Accordo di Nizza, e il marchio nazionale «[OSCURATO:PERSONA]-OMEGA 3», registrato anteriormente in Spagna per «carni, pesci, pollame
e selvaggina; estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte, uova, latte
e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili» rientranti nella stessa classe.
Dato che, infatti, sotto il profilo visivo e fonetico, l’elemento «omega 3» è contemporaneamente il secondo dei due elementi
che costituiscono il marchio anteriore (il primo è l’elemento «puleva») e l’unico elemento denominativo del marchio richiesto,
di cui costituisce l’elemento dominante, i marchi in conflitto, considerati ciascuno nel suo insieme tenendo conto, in particolare,
dei loro elementi distintivi e dominanti, sono simili, di modo che il pubblico di riferimento può pensare che i prodotti alimentari
contrassegnati dal marchio richiesto possano provenire dall’impresa titolare del marchio anteriore.
(v. punti 56, 59-60)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
18 ottobre 2007 (
*
)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo OMEGA 3 – Marchio nazionale denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA]-OMEGA 3 – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94»
Nella causa T‑28/05,
[OSCURATO:PERSONA] SCA,
con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata dall’avv. C. de Haas,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA])
, rappresentato dal sig. A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] e interveniente dinanzi al Tribunale:
[OSCURATO:PERSONA], SA,
con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dall’avv. P. [OSCURATO:PERSONA],
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] 6 ottobre 2004 (procedimento
R 117/2001‑4), relativa al procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] SA (divenuta [OSCURATO:PERSONA], SA) e la [OSCURATO:PERSONA]
SCA,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, e dai sigg. F. [OSCURATO:PERSONA] e D. Šváby, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 gennaio 2005,
visto il controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2005,
visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2005,
in seguito alla trattazione orale del 9 novembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti della controversia
1
Il 17 aprile 1998 la società Cema ha presentato una domanda di marchio comunitario all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) ([OSCURATO:PERSONA]), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio
comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2
Il marchio figurativo a colori di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente:
3
Il prodotto per il quale è stata chiesta la registrazione del marchio rientra nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza
15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto
e modificato, e corrisponde alla seguente descrizione: «Margarina».
4
L’11 gennaio 1999 la domanda di marchio è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari.
5
Il 12 aprile 1999 l’interveniente, [OSCURATO:PERSONA] SA (divenuta [OSCURATO:PERSONA], SA), ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto.
6
A sostegno dell’opposizione è stato dedotto il motivo di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio nazionale
denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA]-OMEGA3 dell’interveniente, registrato in Spagna il 22 marzo 1999 con il numero 2140889 per prodotti
appartenenti alla classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «carni, pesci, pollame
e selvaggina; estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte, uova, latte
e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili».
7
Il 7 febbraio e il 10 maggio 2000 l’interveniente e la società Cema, rispettivamente, hanno presentato osservazioni supplementari.
8
Con decisione 24 novembre 2000, la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione con la motivazione che i prodotti e i
segni controversi erano simili e pertanto sussisteva un rischio di confusione per il pubblico spagnolo.
9
Il 26 gennaio 2001 la società Cema ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.
10
Il 6 aprile 2001 l’interveniente ha presentato le proprie osservazioni alla commissione di ricorso.
11
Il 28 agosto 2002 la società Cema ha trasferito la propria domanda di marchio comunitario alla Primalliance, SAS.
12
Il 30 agosto 2004 la Primalliance ha trasferito la propria domanda di marchio comunitario alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA],
SCA.
13
Con decisione 6 ottobre 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ha respinto
il ricorso e ha confermato la decisione della divisione di opposizione con la motivazione che i prodotti controversi erano
simili o identici e sussisteva un certo grado di somiglianza tra i segni.
14
Per quanto riguarda il raffronto dei prodotti, la commissione di ricorso ha precisato, al punto 11 della decisione impugnata,
che il prodotto contraddistinto dal marchio di cui si chiedeva la registrazione, ossia la margarina, era molto simile o identico
ai prodotti oli, grassi commestibili e latticini contraddistinti dal marchio anteriore.
15
Quanto al raffronto tra i segni, la commissione di ricorso, al punto 14 della decisione impugnata, ha considerato che l’elemento
«omega 3» presentava un carattere distintivo normale per quanto riguarda i prodotti contraddistinti dal marchio di cui si
chiedeva la registrazione e che, quindi, occorreva tenerne conto in sede di comparazione dei marchi in conflitto. La commissione
di ricorso ha precisato che il consumatore medio spagnolo, al momento della domanda di registrazione del marchio richiesto,
non percepiva che detto elemento era descrittivo delle caratteristiche essenziali dei prodotti interessati, in quanto era
improbabile che il consumatore medio spagnolo associasse l’elemento «omega 3» ad acidi grassi polinsaturi il cui valore nutrizionale
contribuisce a prevenire le malattie cardiovascolari. Quanto agli estratti da vari siti Internet forniti dalla ricorrente
e riferentisi all’elemento «omega 3», la commissione di ricorso ha precisato che da un’accurata analisi non risultava corroborata
la tesi della ricorrente secondo la quale l’elemento «omega 3» faceva parte del linguaggio corrente e una gran parte del pubblico
spagnolo conosceva le sue proprietà mediche e nutrizionali.
16
Sotto il profilo visivo, la commissione di ricorso, ai punti 15 e 16 della decisione impugnata, ha precisato che l’elemento
«omega 3» costituiva l’elemento dominante del marchio richiesto, mentre l’elemento figurativo sembrava indubbiamente meno
importante e contribuiva scarsamente al carattere distintivo di detto marchio. Né la presenza del termine «puleva» nel marchio
anteriore né gli elementi figurativi del marchio richiesto consentivano ai consumatori di distinguere sufficientemente i segni
in conflitto. Sotto il profilo fonetico, la commissione di ricorso, al punto 17 della decisione impugnata, ha precisato che
i marchi confliggenti erano simili in quanto avevano in comune l’elemento «omega 3», ma differivano per lunghezza e ritmo
per la presenza dell’elemento «puleva» nel marchio anteriore. Sotto il profilo concettuale, la commissione di ricorso, al
punto 18 della decisione impugnata, ha precisato che il consumatore medio non era in grado di stabilire una relazione concettuale
tra l’elemento denominativo «omega 3» e il tipo di acidi grassi polinsaturi dello stesso nome noto per le sue proprietà mediche
e che al massimo sarebbe stato in grado di identificare il termine «omega» come l’ultima lettera dell’alfabeto greco. Quanto
all’elemento «puleva» del marchio anteriore, la commissione di ricorso ha precisato che era un nome di fantasia che non aveva
alcun significato in spagnolo.
17
La commissione di ricorso è pervenuta alla conclusione che per i consumatori spagnoli sussistesse quindi un rischio di confusione
tra i marchi in conflitto ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Conclusioni delle parti
18
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare e riformulare la decisione impugnata;
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
19
L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese;
– condannare ogni interveniente dinanzi al Tribunale a sopportare le proprie spese nel caso in cui il ricorso sia accolto.
20
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
21
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un motivo unico relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94.
Argomenti delle parti
22
Secondo la ricorrente non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto dal momento che il consumatore spagnolo
dei due segni controversi ricorderà soltanto la parola «puleva» nel marchio anteriore, da un lato, e la grafica e i colori
particolari associati all’elemento «omega 3» nel marchio richiesto, dall’altro.
23
In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’elemento «omega 3» è descrittivo e usuale per contraddistinguere prodotti alimentari
di cui questo tipo di acidi grassi polinsaturi costituisce un componente chimico. A sostegno di questa tesi, la ricorrente
produce documenti relativi all’esistenza di prodotti alimentari nel mercato spagnolo che mettono in rilievo l’elemento «omega 3»
e relativi anche all’esistenza di marchi depositati in Spagna che contengono tale elemento. Risulterebbe inoltre dagli articoli
di stampa diffusi nel territorio spagnolo e dagli estratti di siti Internet prodotti dalla ricorrente in allegato al suo ricorso
che il consumatore medio spagnolo conosce bene le proprietà benefiche degli acidi grassi polinsaturi di tipo omega 3 e non
considera affatto questo elemento come costitutivo di un segno distintivo. Il carattere descrittivo o usuale per il pubblico
spagnolo dell’elemento «omega 3» per prodotti alimentari sarebbe stato inoltre riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] de Patentes
y Marcas ([OSCURATO:PERSONA] spagnolo dei brevetti e dei marchi) e confermato in appello dai [OSCURATO:PERSONA] de Justicia (Corti
di cassazione delle autorità autonome) nell’ambito di cause relative a opposizioni analoghe. La ricorrente ritiene, pertanto,
che sia sbagliato affermare che l’elemento «omega 3» è dominante nei due marchi in conflitto. La tesi della commissione di
ricorso sarebbe, inoltre, contraddittoria dal momento che, per giustificare una somiglianza concettuale tra i marchi confliggenti,
essa avrebbe ritenuto che il consumatore spagnolo conoscesse a sufficienza l’elemento «omega 3».
24
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che soltanto l’elemento «puleva» è insolito e presenta un carattere distintivo nel
marchio anteriore. Il fatto che questo elemento sia la denominazione sociale del titolare del marchio anteriore non renderebbe
questa parola un elemento accessorio di tale marchio. La ricorrente afferma che o l’elemento «puleva» gode di una certa notorietà
presso il pubblico spagnolo, nel qual caso il marchio anteriore sarebbe sicuramente conosciuto e focalizzerebbe l’attenzione
del pubblico, oppure l’elemento «puleva» non è particolarmente conosciuto, nel qual caso dovrebbe essere considerato arbitrario
e quindi distintivo per i prodotti interessati. Secondo la ricorrente, la parola «puleva» serve proprio a garantire l’origine
dei prodotti e permette dunque ai consumatori di distinguere i prodotti dell’interveniente da quelli dei propri concorrenti.
La ricorrente aggiunge che la parola «puleva» messa in cima al marchio anteriore ne costituisce l’elemento dominante sotto
il profilo visivo, poiché il consumatore la legge per prima, e l’elemento dominante sotto il profilo fonetico, perché le sillabe
«pu» e «va» hanno un suono che si percepisce molto chiaramente. Per di più, la lettera «p» sarebbe una consonante dalla pronuncia
molto marcata che catturerebbe l’attenzione del consumatore. Inoltre, la parola «puleva» non avrebbe alcun senso, mentre il
consumatore spagnolo saprebbe, almeno approssimativamente, che gli acidi grassi polinsaturi di tipo omega 3 hanno proprietà
benefiche per quanto riguarda le malattie cardiovascolari.
25
In terzo luogo, la ricorrente osserva che l’elemento figurativo del marchio richiesto è pienamente distintivo. Essa osserva
che l’elemento «omega 3» è stilizzato, sebbene il numero «3» sembri inserirsi nel prosieguo della lettera «a» della parola
«omega». Il marchio richiesto sarebbe, inoltre, rappresentato con colori molto vivaci, ovvero il verde, il giallo, il blu
e il rosso, i quali attirerebbero l’attenzione del consumatore. Secondo la ricorrente, anche l’elemento figurativo del marchio
richiesto, vale a dire un arcobaleno verde, giallo e blu che termina su un cuore rosso situato tra la lettera «o» e la lettera
«m» della parola «omega», è un elemento distintivo.
26
In quarto luogo, la ricorrente afferma che i consumatori spagnoli avranno la possibilità di effettuare un confronto diretto
tra i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto. Secondo la ricorrente, non si tratta di confrontare la margarina con
tutti prodotti alimentari che appartengono alla classe 29, ma soltanto di confrontarli con il latte e i latticini e anche
con gli oli e i grassi commestibili. Il consumatore spagnolo sarebbe in grado di confrontare direttamente, per esempio, tutte
queste bevande al latte messe le une accanto alle altre sugli scaffali e di effettuare la propria scelta in funzione del marchio
o del prezzo del prodotto.
27
Infine, la ricorrente osserva che attribuire a un marchio quale il marchio anteriore, costituito dall’elemento «puleva-omega3»,
un monopolio sull’elemento «omega 3» crea un’incertezza giuridica molto dannosa, mentre questa parola dovrebbe poter essere
utilizzata liberamente (sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2779,
punto 25).
28
L’[OSCURATO:PERSONA] ribatte che, dal momento che la ricorrente non ha dimostrato in tempo utile che l’elemento «omega 3» poteva essere
percepito come descrittivo dal pubblico spagnolo di riferimento, la commissione di ricorso ha giustamente reputato che tale
elemento fosse distintivo e dominante all’interno del marchio anteriore tanto quanto l’elemento «puleva». Le somiglianze complessive
tra i segni in conflitto, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], inducono a prendere una decisione nel senso di considerarli simili. Poiché i prodotti
interessati sono identici o molto simili, sarebbe giustificato ritenere che in Spagna sussista un rischio di confusione tra
i marchi in conflitto.
29
Quanto ai documenti prodotti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, l’[OSCURATO:PERSONA] osserva che essi non sono stati prodotti dinanzi
alla commissione di ricorso e che, pertanto, per principio sono irricevibili.
30
Innanzitutto, l’interveniente sostiene che l’elemento «omega 3» è in sé stesso dominante e distintivo nonché privo di carattere
distintivo o usuale. Secondo l’interveniente, l’elemento «omega 3» eventualmente è noto ad un certo pubblico specializzato,
ma non è conosciuto dal pubblico in generale e in particolare dal consumatore spagnolo medio non specializzato.
31
L’interveniente sostiene poi che esiste un’evidente somiglianza tra i due marchi in conflitto. Secondo l’interveniente, l’elemento
«omega 3» è l’elemento predominante in ognuno dei due marchi in conflitto, dato che tale elemento denominativo è quello che
il consumatore medio memorizza per prima cosa tanto sotto il profilo visivo quanto sotto il profilo fonetico. Il fatto che
il marchio richiesto contenga un elemento figurativo non avrebbe importanza considerata la predominanza dell’elemento denominativo
sull’elemento figurativo.
32
Inoltre, l’interveniente osserva che la ricorrente limita il confronto tra i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto
soltanto al settore dei latticini, degli oli e dei grassi. Secondo l’interveniente, a prescindere dal fatto che nel mercato
esistano altri marchi che contengono l’elemento «omega 3», i prodotti contraddistinti dai segni controversi presentano una
forte somiglianza.
33
Infine, l’interveniente rileva che gli argomenti della ricorrente comporterebbero un’esclusione dalla registrazione del marchio
richiesto. Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] de Patentes y Marcas avrebbe rifiutato la registrazione del marchio denominativo OMEGA 3
per prodotti appartenenti alla classe 30 che l’interveniente aveva richiesto, con la motivazione che il segno controverso
era costituito esclusivamente da indicazioni descrittive delle caratteristiche dei prodotti.
Giudizio del Tribunale
Sulla ricevibilità di determinati documenti prodotti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale
34
La ricorrente, negli allegati 4–21, 24‑27 e 33 al suo ricorso, fornisce elementi di fatto che non sono stati forniti all’[OSCURATO:PERSONA],
come risulta dopo aver consultato il fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, trasmesso al Tribunale
a norma dell’art. 133, n. 3, del suo regolamento di procedura. Il Tribunale accerta che nel procedimento dinanzi agli organi
dell’[OSCURATO:PERSONA] sono stati prodotti soltanto gli estratti di siti Internet che la ricorrente ha fornito nell’allegato 30 al suo
ricorso.
35
In questa sede occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, il ricorso di cui il Tribunale viene investito mira al
controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94. Orbene,
fatti invocati dinanzi al Tribunale che non siano stati previamente dedotti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] possono viziare la legittimità
di una tale decisione solo se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse dovuto tenerne conto d’ufficio. A tale proposito, dall’art. 74, n. 1, in fine,
del regolamento n. 40/94, secondo cui, in procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’[OSCURATO:PERSONA] si limita,
in tale esame, agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti, emerge che questo non è tenuto a prendere in
considerazione, d’ufficio, i fatti che non sono stati dedotti dalle parti. Pertanto, fatti del genere non sono idonei a mettere
in discussione la legittimità di una decisione della commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 13 luglio
2004, causa T‑115/03, Samar/[OSCURATO:PERSONA] – Grotto ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2939, punto 13, e 21 aprile 2005, causa T‑269/02, PepsiCo/[OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA]Gebäck (RUFFLES), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1341, punto 35].
36
Di conseguenza, i documenti prodotti dalla ricorrente negli allegati 4‑21, 24‑27 e 33 devono essere estromessi senza che ne
sia necessario esaminare l’efficacia probatoria.
Sulla fondatezza del motivo attinente alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
37
Ai termini dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio
anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende
il rischio di associazione con il marchio anteriore.
38
In forza dell’art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati
in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
39
Nella fattispecie, il marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione è registrato e tutelato in Spagna. Pertanto, per accertare
l’eventuale esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, è necessario tener conto del punto di vista del
pubblico destinatario in Spagna.
40
Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti
o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro. Secondo
questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico
destinatario ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti
del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati
[sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2821, punti 30 ‑32, e giurisprudenza ivi citata].
41
Occorre rilevare che la conclusione che la commissione di ricorso trae nella decisione impugnata per quanto riguarda la somiglianza
o l’identità dei prodotti designati dai segni in conflitto non è contestata dalla ricorrente. Le parti controvertono unicamente
sulla questione se la commissione di ricorso abbia considerato a buon diritto che i segni in conflitto erano globalmente simili.
42
Occorre dunque esaminare la questione della somiglianza tra i segni in conflitto.
43
Per costante giurisprudenza, possono essere considerati simili un marchio complesso e un altro marchio, identico o presentante
una somiglianza con una delle componenti del marchio complesso, soltanto se questa costituisce l’elemento dominante nell’impressione
globale prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l’immagine di tale marchio
che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili
nell’impressione complessiva da questo prodotta [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑6/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4335, punto 33, e 4 maggio 2005, causa T‑359/02, Chum/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] TV ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1515, punto 44].
44
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha sbagliato nella decisione impugnata a ritenere che sussistesse un
rischio di confusione tra i marchi in conflitto per il fatto che questi ultimi avessero in comune l’elemento denominativo
«omega 3». Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto è stato ritenuto nella decisione impugnata, l’elemento «omega 3»
deve essere considerato descrittivo delle caratteristiche dei prodotti interessati e, per questa ragione, è il termine «puleva»
che costituisce l’elemento dominante del marchio anteriore. Pertanto, nel caso di specie, non sussisterebbe alcun rischio
di confusione tra i due marchi in conflitto.
45
Si deve rilevare a questo proposito che, secondo la giurisprudenza, benché, quando si esamina l’impressione complessiva prodotta
sul pubblico pertinente dal marchio richiesto, una componente priva di carattere distintivo costituisca l’elemento dominante
proveniente dal detto marchio, mentre gli altri elementi figurativi e grafici che lo compongono sono di natura accessoria,
poiché non presentano alcun aspetto, in particolare in termini di fantasia o quanto al modo in cui sono combinati, che consenta
a detto marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione,
complessivamente il marchio richiesto è privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94 e deve essere escluso dalla registrazione (v. in tal senso, sentenza della Corte 15 settembre 2005, causa C‑37/03 P,
BioID/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7975, punti 73‑75).
46
La medesima conclusione si impone quando si tratta della richiesta di un marchio il cui elemento dominante, nell’impressione
complessiva prodotta sul pubblico destinatario, consiste in un elemento denominativo completamente descrittivo ai sensi dell’art. 7,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, mentre gli elementi figurativi di tale marchio non colpiscono sufficientemente il
pubblico destinatario tanto da catturarne l’attenzione al posto dell’elemento denominativo descrittivo e conferire al segno
controverso, considerato nel suo insieme, un effetto distintivo (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Léger
presentate nella causa BioID/[OSCURATO:PERSONA], cit., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7979, punto 75).
47
Inoltre, se è certamente vero che il richiedente di un marchio comunitario non può, nell’ambito di un procedimento di opposizione,
contestare la validità del marchio anteriore richiamato a sostegno dell’opposizione perché la sua registrazione sarebbe contraria
all’art. 7 del regolamento n. 40/94 [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 giugno 2004, causa T‑186/02, BMI Bertollo/[OSCURATO:PERSONA]
– Diesel (DIESELIT), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1887, punto 71], quando si tratta, invece, di un impedimento assoluto che osterebbe alla
registrazione del marchio comunitario richiesto, l’[OSCURATO:PERSONA] ha la facoltà, parallelamente al procedimento di opposizione, di riaprire
la fase di riesame per verificare la sussistenza di un impedimento del genere [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9
aprile 2003, causa T‑224/01, Durferrit/[OSCURATO:PERSONA] – Kolene (NU-TRIDE), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1589, punto 73].
48
A proposito di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che nel caso in esame occorra verificare, innanzitutto, se, nell’impressione
complessiva prodotta dal marchio richiesto sul pubblico di riferimento, l’elemento denominativo «omega 3» costituisca l’elemento
dominante che proviene da detto marchio complesso, e ciò a prescindere dal carattere descrittivo o meno di tale elemento.
49
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso ha giustamente considerato, al punto 15 della decisione
impugnata, che l’elemento denominativo «omega 3», scritto in caratteri verdi, grandi e con un’ombreggiatura gialla, costituisce
l’elemento dominante del marchio richiesto, in quanto attirerà per primo l’attenzione del consumatore per il fatto di trovarsi
nella posizione centrale nel marchio di cui trattasi. Invece, l’elemento figurativo di questo stesso marchio, ossia l’arcobaleno
verde, giallo e blu che sovrasta l’elemento «omega 3» e che termina su un cuore rosso, che si trova tra la lettera «o» e la
lettera «m» della parola «omega», è di dimensioni nettamente inferiori e contribuisce quindi scarsamente al carattere distintivo
del detto marchio.
50
Ciò premesso, il motivo unico dedotto dalla ricorrente deve essere respinto, senza che occorra che il Tribunale si pronunci
sul carattere descrittivo o meno, per i prodotti presi in considerazione dai marchi in conflitto, dell’elemento denominativo
dominante, «omega 3», per quanto riguarda il pubblico spagnolo. Infatti, anche supponendo che tale elemento sia descrittivo,
come pretende la ricorrente, l’annullamento della decisione impugnata sulla base di questo motivo porterebbe l’[OSCURATO:PERSONA], che dovrebbe
trarre, esso stesso, le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del Tribunale [sentenze del Tribunale
31 gennaio 2001, causa T‑331/99, Mitsubishi HiTec [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Giroform), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑433, punto 33; 27 febbraio
2002, causa T‑34/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑683, punto 12, e 23 ottobre 2002, causa T‑388/00, Institut
für Lernsysteme/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (ELS), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4301, punto 19], a riaprire il procedimento di esame della
domanda di marchio comunitario presentata dalla ricorrente e a respingerla sulla base delle considerazioni esposte sopra ai
punti 45‑49.
51
Orbene, un ricorrente non ha alcun interesse legittimo all’annullamento di una decisione nel caso in cui tale annullamento
possa solo dare luogo alla pronuncia di una nuova decisione, identica, nel merito, alla decisione annullata [v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T‑16/02, Audi/[OSCURATO:PERSONA] (TDI), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5167, punto 97, e giurisprudenza ivi
citata].
52
Se invece bisogna considerare che l’elemento «omega 3» non è descrittivo, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto
nella decisione impugnata che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto tenuto conto del carattere dominante
dell’elemento denominativo «omega 3» all’interno del marchio richiesto.
53
Si deve necessariamente constatare che la ricorrente, in quest’ipotesi, non deduce argomenti precisi per contestare la fondatezza
della decisione della commissione di ricorso.
54
In via generale, occorre rilevare che due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico destinatario, esiste
tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto
30). Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, sono pertinenti gli aspetti visivo, fonetico e concettuale. Inoltre, la
valutazione della somiglianza tra due marchi deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione,
in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v., per analogia, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C‑251/95,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6191, punto 23, e 22 giugno 1999, causa C‑342/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3819, punto 25).
55
Al riguardo, il Tribunale ritiene che occorra, anzi tutto, considerare che, nel caso in cui l’unico elemento denominativo
dominante di un marchio complesso sia identico, sotto il profilo visivo e sotto il profilo fonetico, a uno soltanto dei due
elementi che compongono un marchio denominativo anteriore, e tali elementi considerati insieme o da soli non abbiano, sotto
il profilo concettuale, nessun significato per il pubblico interessato, i marchi controversi, ciascuno considerato complessivamente,
di regola devono essere considerati simili ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
56
Nel caso in esame, si deve constatare che, sotto il profilo visivo e fonetico, l’elemento «omega 3» è contemporaneamente il
secondo dei due elementi che costituiscono il marchio anteriore (il primo è l’elemento «puleva») e l’unico elemento denominativo
del marchio richiesto, di cui costituisce l’elemento dominante (v. punto 49 supra).
57
Sebbene il pubblico cui ci si rivolge non consideri l’elemento «omega 3» descrittivo dei prodotti interessati, il pubblico
di riferimento percepirà che questo elemento presenta un aspetto di fantasia e intrinsecamente distintivo.
58
Dato che la stessa considerazione vale per l’elemento «puleva», occorre considerare che questi due elementi attraggono allo
stesso modo il pubblico di riferimento e che, accostati insieme nell’espressione «puleva-omega 3», saranno percepiti dal detto
pubblico come dominanti in ugual misura, senza che l’elemento «omega 3» perda il suo carattere distintivo.
59
Ciò premesso, la commissione di ricorso è giustamente pervenuta alla conclusione che i marchi in conflitto, considerati ciascuno
nel suo insieme tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti, erano simili.
60
Tenuto conto di quanto precede, il pubblico di riferimento può pensare che i prodotti alimentari contrassegnati dal marchio
richiesto possono provenire dall’impresa titolare del marchio anteriore. Di conseguenza, il grado di somiglianza tra i marchi
in conflitto basta a poter considerare che esiste un rischio di confusione tra di loro.
61
La circostanza richiamata dalla ricorrente, secondo la quale il consumatore spagnolo potrà direttamente confrontare i prodotti
contraddistinti dai marchi in conflitto, non può escludere il rischio di confusione così accertato. Infatti, nessun elemento
consente di affermare che i prodotti della ricorrente e quelli dell’interveniente siano venduti, come sostiene la ricorrente,
gli uni a fianco degli altri. Al contrario, il Tribunale ritiene giusto considerare, come ha constatato la commissione di
ricorso nella decisione impugnata, che il consumatore medio di prodotti alimentari soltanto raramente ha la possibilità di
fare un confronto diretto tra i vari marchi. Infatti, il consumatore che osserva dei prodotti alimentari prende in considerazione
e memorizza l’elemento predominante del segno che gli consente, al momento di un successivo acquisto, di ripetere l’esperienza.
Orbene, quando il pubblico di riferimento troverà prodotti contraddistinti dal marchio richiesto, il cui elemento dominante
è identico a una delle due componenti del marchio anteriore, è del tutto probabile che attribuirà la stessa origine commerciale
ai prodotti in questione.
62
Date queste premesse, occorre respingere il motivo unico relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94.
63
Il ricorso va pertanto respinto.
Sulle spese
64
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata
alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SCA è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Šváby
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 ottobre 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: il francese.