CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COLOMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13 settembre 2021, ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Padova, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 628, comma 2, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo dedotto, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale ed . vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina impropria anziché di furto aggravato, denunciandosi l'insussistenza dell'elemento oggettivo della violenza, sono manifestamente infondati perché la supposta violazione degli artt.628 e 625 cod. pen. risulta fondata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità, e l'asserito vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica risulta smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti. In particolare, sulla scorta della ricostruzione dei fatti fornita dall'addetto alla sicurezza, ritenuto intrinsecamente attendibile, la Corte territoriale ha ritenuto provata la realizzazione di una condotta violenta, consistita in una forte spallata, posta in essere successivamente alla sottrazione di una cintura (previa rimozione del cartellino ed occultamento della stessa sotto la maglietta), il che consentiva di ritenere integrato il delitto di rapina, in quanto le due azioni poste in essere dal prevenuto configuravano le due fasi descritte dalla fattispecie incriminatrice ex art. 628, comma 2, cod. pen. avente natura di reato complesso. considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la decisione impugnata in punto di pena risulta corredata da un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici, che espone le ragioni poste a fondamento del diniego. In particolare, la Corte territoriale, rilevando l'insussistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento ai fini del riconoscimento del beneficio invocato, ritiene a ciò ostative la capacità a delinquere del reo, desunta dalla presenza di precedenti penali a carico del prevenuto nonché la congruità della pena già inflitta dal giudice di primo grado. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590) come è avvenuto nella specie (si veda pag. 4); osservato, peraltro, che le doglianze dedotte risultano meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere s