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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 12876/2023

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doglianze non si confrontano affatto con il decisum della Corte territoriale, sia in relazione alla richiesta di rivalutazione del materiale probatorio (documenti e prove testimoniali) evidentemente non più sindacabili nel giudizio di legittimità (cfr. infra), è infondato in tutte le sue articolazioni.

1.2. Giova partire dalla motivazione posta dalla Corte di appello a fondamento della pronunzia di rigetto.

La correttezza dell’inquadramento in VII, anziché in VIII qualifica funzionale del lavoratore del d.P.R. n. 347/1983, all.

A, è stata ritenuta in applicazione dell’art. 26 ter del d.l. n. 663 del 1979 che “nell’ammettere i partecipanti ai progetti agli esami di idoneità per l’immissione nei ruoli delle amministrazioni, poneva un esplicito limite facendoli accedere soltanto all’esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l’assunzione” (cfr. sentenza di appello pag. 3).

Ne conseguiva, secondo l’interpretazione operata dai giudici di merito, che [OSCURATO:PERSONA], dottore in economia e commercio e abilitato alla professione di dottore commercialista, non avesse quindi diritto alla pretesa VIII qualifica funzionale, in quanto l’assunzione non era avvenuta in virtù del possesso del titolo di laurea e dell’abilitazione professionale.

In estrema sintesi, la Corte di appello ha evidenziato che l’inquadramento in VIII qualifica non compete al lavoratore, perché - ai fini di cui innanzi - egli avrebbe dovuto dimostrare non solo di esseremunito di abilitazione professionale abbinata alla laurea, ma anche che tale titolo era un requisito per l’ammissione all’esame di idoneità in funzione della successiva assunzione (si veda pag. 4 della sentenza di appello).

1.3. Tanto premesso, in disparte, si ribadisce, il profilo di inammissibilità del motivo in quanto si limita a riproporre l’argomento già sottoposto alla Corte territoriale, senza confrontarsi in modo critico con il decisum e con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, lo stesso è infondato.

Ai fini del compiuto esame della questione è utile richiamare il contenuto delle norme che vengono in rilievo.

L’art. 26 ter del d.l. n. 663 del 1979, inserito in sede di conversione (cfr. l. n. 138 del 1984) prevede: “ insiste, altresì, che il diritto all’inquadramento competerebbe in applicazione della circolare n. 1/1986 della Regione Calabria e della tabella di corrispondenza ad essa allegata.

1.5. Il rilievo è infondato, come già sottolineato dalla Corte territoriale.

Infatti la circolare citata, benché effettivamente preveda l’inquadramento in VIII qualifica professionale del laureato professionista, regolamenta la materia in esame “contra legem” (in virtù di quanto si è innanzi detto al punto 1.3.), sicché detto atto amministrativo va evidentemente disapplicato.

1.6. La terza critica contenuta nel motivo si incentra, come visto, anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza amministrativa, sulla dedotta illegittimità del comportamento datoriale della Regione che, dopo aver in un primo momento riconosciuto l’inquadramento in VIII qualifica funzionale lo ha poi negato, revocando il precedente inquadramento.

1.7. L’infondatezza della censura è desumibile dai principi generali in tema di pubblico impiego (oggi contrattualizzato).

Al riguardo basti ricordare che il datore di lavoro, prima del 1998, esercitando i propri poteri nell’ambito dello statuto amministrativo, dunque, con atti riconducibili a quelli autoritativi della P.A., ad oggi, utilizzando i poteri conformativi spettanti alla parte datoriale nella conformazione del rapporto di lavoro, in applicazione dei principi costituzionali, della legge e delle clausole di correttezza e buona fede, ha sempre non solo il potere, ma anche il dovere di “conformare” il rapporto a quello che è l’asset previsto dal legislatore (o dalla contrattazione collettiva), anche eventualmente revocando gli atti datoriali precedentemente assunti.6.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200 ,00 per esborsi ed € 3.5 00 ,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
doglianze non si confrontano affatto con il decisum della Corte territoriale, sia in relazione alla richiesta di rivalutazione del materiale probatorio (documenti e prove testimoniali) evidentemente non più sindacabili nel giudizio di legittimità (cfr. infra), è infondato in tutte le sue articolazioni. 1.2. Giova partire dalla motivazione posta dalla Corte di appello a fondamento della pronunzia di rigetto. La correttezza dell’inquadramento in VII, anziché in VIII qualifica funzionale del lavoratore del d.P.R. n. 347/1983, all. A, è stata ritenuta in applicazione dell’art. 26 ter del d.l. n. 663 del 1979 che “nell’ammettere i partecipanti ai progetti agli esami di idoneità per l’immissione nei ruoli delle amministrazioni, poneva un esplicito limite facendoli accedere soltanto all’esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l’assunzione” (cfr. sentenza di appello pag. 3). Ne conseguiva, secondo l’interpretazione operata dai giudici di merito, che [OSCURATO:PERSONA], dottore in economia e commercio e abilitato alla professione di dottore commercialista, non avesse quindi diritto alla pretesa VIII qualifica funzionale, in quanto l’assunzione non era avvenuta in virtù del possesso del titolo di laurea e dell’abilitazione professionale. In estrema sintesi, la Corte di appello ha evidenziato che l’inquadramento in VIII qualifica non compete al lavoratore, perché - ai fini di cui innanzi - egli avrebbe dovuto dimostrare non solo di esseremunito di abilitazione professionale abbinata alla laurea, ma anche che tale titolo era un requisito per l’ammissione all’esame di idoneità in funzione della successiva assunzione (si veda pag. 4 della sentenza di appello). 1.3. Tanto premesso, in disparte, si ribadisce, il profilo di inammissibilità del motivo in quanto si limita a riproporre l’argomento già sottoposto alla Corte territoriale, senza confrontarsi in modo critico con il decisum e con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, lo stesso è infondato. Ai fini del compiuto esame della questione è utile richiamare il contenuto delle norme che vengono in rilievo. L’art. 26 ter del d.l. n. 663 del 1979, inserito in sede di conversione (cfr. l. n. 138 del 1984) prevede: “ insiste, altresì, che il diritto all’inquadramento competerebbe in applicazione della circolare n. 1/1986 della Regione Calabria e della tabella di corrispondenza ad essa allegata. 1.5. Il rilievo è infondato, come già sottolineato dalla Corte territoriale. Infatti la circolare citata, benché effettivamente preveda l’inquadramento in VIII qualifica professionale del laureato professionista, regolamenta la materia in esame “contra legem” (in virtù di quanto si è innanzi detto al punto 1.3.), sicché detto atto amministrativo va evidentemente disapplicato. 1.6. La terza critica contenuta nel motivo si incentra, come visto, anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza amministrativa, sulla dedotta illegittimità del comportamento datoriale della Regione che, dopo aver in un primo momento riconosciuto l’inquadramento in VIII qualifica funzionale lo ha poi negato, revocando il precedente inquadramento. 1.7. L’infondatezza della censura è desumibile dai principi generali in tema di pubblico impiego (oggi contrattualizzato). Al riguardo basti ricordare che il datore di lavoro, prima del 1998, esercitando i propri poteri nell’ambito dello statuto amministrativo, dunque, con atti riconducibili a quelli autoritativi della P.A., ad oggi, utilizzando i poteri conformativi spettanti alla parte datoriale nella conformazione del rapporto di lavoro, in applicazione dei principi costituzionali, della legge e delle clausole di correttezza e buona fede, ha sempre non solo il potere, ma anche il dovere di “conformare” il rapporto a quello che è l’asset previsto dal legislatore (o dalla contrattazione collettiva), anche eventualmente revocando gli atti datoriali precedentemente assunti.6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200 ,00 per esborsi ed € 3.5 00 ,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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