CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano, con la decisione in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], emessa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi quattro ed euro 100 di multa in relazione al reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen. L'imputato, approfittando di uno stratagemma con cui aveva distratto la vittima, secondo la ricostruzione del provvedimento impugnato, ha tentato di sottrarle la borsa, infilando la mano nell'auto di quest'ultima, attraverso il finestrino. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura deduce vizio di omessa motivazione in relazione al motivo d'appello con cui si era contestata la configurabilità, nel caso di specie, dell'aggravante della destrezza. La Corte d'Appello ha riproposto le carenti argomentazioni del primo giudice, mal interpretando il principio del "recupero motivazionale", non applicabile in caso di deficit giustificativo della sentenza di primo grado, e si è fondata su una errata ricostruzione dei fatti quanto all'ipotizzata condotta, volta a distrarre la vittima, che avrebbe realizzato l'imputato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce erronea applicazione della legge penale ancora con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con destrezza, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 34090 del 2017, con cui si è chiarito che essa richiede un comportamento dell'agente dotato di particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare od eludere la sorveglianza sul bene; mentre essa non si configura nei confronti di chi si limiti ad approfittare di situazioni di disattenzione del detentore non provocate dall'autore della condotta, come nel caso di specie, in cui il ricorrente si è limitato ad introdurre il braccio nel finestrino aperto, dal lato passeggeri, dell'autovettura, per appropriarsi della sua borsa. Dall'insussistenza dell'aggravante, poi, deriverebbe l'improcedibilità del reato poiché la denuncia della persona offesa non contiene la benchè minima manifestazione di volontà in tal senso. 2.3. La terza eccezione denuncia vizio di motivazione manifestamente illogica, sempre con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante della destrezza, per il travisamento probatorio in cui è incorsa la Corte d'Appello, che ha equivocato il primo avvicinamento dell'imputato all'automobile della madre della vittima (la quale lo ha allontanato), porgendole una sorta di richiesta di informazioni, e lo ha letto come uno stratagemma per distrarre la persona offesa, quasi fosse stata quest'ultima ad essere al centro della manovra che si è ritenuta erroneamente "distraente".2.4. Infine, un ultimo motivo eccepisce il vizio di mancanza di motivazione, avuto riguardo al beneficio della non menzione, espressamente richiesto nei motivi d'appello e "dimenticato" dalla Corte milanese, nonostante abbia concesso la sospensione condizionale della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] Giordano, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. I primi tre motivi devono essere affrontati congiuntamente poiché vertono tutti su una identica questione di fondo, e cioè la dedotta inconfigurabilità della circostanza aggravante della destrezza, esaminata sotto diversi profili: a) l'omessa motivazione sulle obiezioni sollevate dal ricorrente con l'atto di appello; b) il travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni testimoniali e, in particolare, l'errata ricostruzione della dinamica dell'azione dell'imputato, il quale non avrebbe realizzato alcuno stratagemma utile a distrarre la persona offesa, a dispetto di quanto argomentato in sentenza; c) la violazione di legge, avuto riguardo all'interpretazione dell'aggravante della destrezza nei reati di furto che è stata adottata dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088. 2.1. Anzitutto, il Collegio rileva che non può essere rilevato il vizio di omessa motivazione sulla sussistenza dell'aggravante in relazione al provvedimento impugnato. La motivazione, per quanto estremamente sintetica, ha dimostrato di aver avuto contezza delle censure dedicate a ritenere insussistente l'aggravante dell'aver agito con destrezza, circostanza che, invece, la sentenza d'appello ha espressamente ribadito fosse da ritenersi configurabile nel caso di specie, evidentemente agganciandosi alle modalità della condotta, poco prima ripercorse nei loro contenuti essenziali e, più ampiamente, con richiamo alla giurisprudenza consolidata che consente di saldare la motivazione conforme di secondo grado a quella di primo grado, ancor più con riguardo al giudizio abbreviato, mediante cui si è proceduto nei confronti dell'imputato. E difatti, è autoevidente, nel senso di valutare come sussistente l'aggravante, il riferimento all'aver tentato "repentinamente" di appropriarsi della borsa della vittima, posta sul sedile anteriore dell'autovettura di costei, dal lato passeggero. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno sì chiarito che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (così il principio di diritto della citata sentenza Quarticelli del 2017). Tuttavia, nelle manovre idonee a sorprendere, attenuare od eludere la sorveglianza del detentore del bene sottratto (o che si tenta di sottrarre), devono essere ricom prese senza dubbio anche quelle improvvise azioni, caratterizzate da imprevedibile velocità esecutiva o da repentina abilità, che intervengono in situazioni non di disattenzione della vittima ma di semplice sua occupazione in ordinarie attività di vita quotidiana. E' il caso della tecnica di furto cd. del "borseggio", ovviamente anche tentato, poiché l'aggravante non è esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione ed è dunque applicabile anche al delitto di furto tentato, quando l'azione posta in essere dall'agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell'uomo medio (Sez. 2, n. 12851 del 7/12/2017, dep. 2018, Miele, Rv. 273688, in una fattispecie di furto tentato di telefono cellulare, sottratto da una borsa su un mezzo di trasporto pubblico). Come pure si è ritenuta la "destrezza" nella condotta di chi, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle a conversare, con un gesto rapido e repentino, si impossessi del suo giubbotto appoggiato sul sellino della moto in sosta (Sez. 5, n. 23549 del 15/7/2020, Ferrari, Rv. 279361, in cui si è sottolineata l'irrilevanza del fatto che la condotta "destra" si rivolga alla vittima o direttamente alla res oggetto del reato). Anche nel caso di specie, il ricorrente, secondo la ricostruzione precisa della sentenza di primo grado, cui quella impugnata si richiama per i passaggi di dettaglio, ha tentato di sottrarre la borsa della vittima dal sedile passeggeri anteriore con un gesto repentino, grazie al quale ha infilato la mano all'interno dell'abitacolo, inserendosi attraverso il finestrino semiaperto e non riuscendo nel suo intento solo perchè la madre della vittima, presente ai fatti, aveva interrotto l'azione delittuosa, scendendo dalla propria auto, che era a sua volta intenta a parcheggiare, ed allontanandolo. La condotta dell'imputato, pertanto, di per sé integra i caratteri di configurabilità dell'aggravante della destrezza, per come ricostruita dalle Sezioni Unite Quarticelli e dalla giurisprudenza di legittimità successiva; la fattispecie, dunque, correttamente è stata ritenuta inquadrabile nello schema tipico del tentativo di furto così aggravato. Rimane sullo sfondo e, tutto sommato, ininfluente la questione dell'equivoco sorto su un'altra parte della condotta dell'agente, eventualmente prodromica al tentativo di furto e molto contestata dalla difesa, e cioè la manovra "distraente" (idonea, dunque, a provocare la situazione di disattenzione della vittima, che le Sezioni Unite pongono come condizione di configurabilità dell'aggravante in caso di mero approfittamento di detto Re atteggiamento favorevole), diretta non già alla vittima, ma a sua madre, cui l'imputato avrebbe finto di chiedere informazioni. A prescindere dal rilievo, pur non di poco conto, che la sentenza d'appello non induce necessariamente a sostenere la tesi difensiva del travisamento sul citato particolare di fatto, poiché la manovra atta a distrarre la vittima avrebbe potuto essere anche diretta verso altri - la madre di costei, che si trovava sul posto con un'altra auto ed era anch'ella alla ricerca di parcheggio - ed ottenere il medesimo effetto di disattenzione (e così pare, invero, di comprendere che abbia voluto argomentare l'essenziale motivazione del provvedimento d'appello), in ogni caso deve evidenziarsi che il dedotto travisamento sarebbe comunque del tutto privo di significato giuridico, di fronte ad una condotta di repentino tentativo di sottrazione della res che integra l'aggravante della destrezza tout court, per le ragioni già esposte. Senza contare che, nelle parti riferite alla ricostruzione dell'accaduto, il ricorso implica una rivalutazione di merito dei fatti non consentita al giudice di legittimità. 3. Il quarto motivo di ricorso è infondato. La risposta del giudice d'appello sulla possibilità di concedere il beneficio della non menzione al ricorrente non è esplicita e tuttavia è assolutamente chiara nei suoi contenuti negativi. La Corte territoriale ha mostrato di considerare l'eccezione relativa alla concessione dei benefici (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) ed ha più volte ribadito, nelle considerazioni dedicate, la mitezza della pena - palesemente non condivisa - e dell'intero trattamento sanzionatorio (che ha disposto la sospensione condizionale della sanzione inflitta), così implicitamente, ma chiaramente, esprimendosi nel senso di un diniego rispetto alla richiesta del beneficio della non menzione (si legge in un ultimo passaggio a pag. 2: "La prognosi è completamente negativa e la pena eccessivamente mite inflitta non è suscettibile di riduzione"). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren