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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 12610/2026

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NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/5/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 maggio 2025 la Corte d'appello di Napoli, pronunciandosi, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto con la sentenza n. 17166 del 2017 della Quarta Sezione di questa Corte Suprema e limitatamente alla imputazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo a), sulla impugnazione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 29 aprile 2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato associativo di cui al capo a) ed era stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione e 50.000,00 euro di multa in relazione al reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo b), ha confermato l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo a) e ha rideterminato la pena in relazione al residuo reato di cui al capo b) in otto anni di reclusione e 40.000,00 euro di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 623 e 627 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, derivanti dalla mancata considerazione della richiesta, formulata con il precedente ricorso per cassazione e rimasta assorbita dalla decisione di annullamento, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti contestati e quelli di cui alla sentenza n. 303 del 2007 del Tribunale di Napoli, di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 416-bis cod. pen., commessi in Castellammare di Stabia fino al luglio 2005.

Tale richiesta era stata esaminata dalla precedente sentenza della Corte d'appello di Napoli, n. 1031 del 2015, poi annullata dalla citata sentenza n. 17166 del 2017 della Quarta Sezione, avverso la quale, con il ricorso per cassazione, era stato censurato il mancato riconoscimento di detto beneficio; tale doglianza non era però stata esaminata dalla Corte di cassazione in quanto assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, cosicché nel giudizio di rinvio era stato espressamente sollecitato l'esame di tale richiesta, con specifica memoria depositata all'udienza dell'8 maggio 2025, con la quale erano stati evidenziati gli elementi ritenuti significativi ai fini del riconoscimento della continuazione (quali la medesimezza del ristretto contesto spaziale, la contiguità temporale, anche alla luce della mancata indicazione della data di inizio della operatività del sodalizio, la omogeneità delle condotte e dei soggetti con i quali il ricorrente operava, sia con riferimento alle condotte contestate sia con riguardo a quelle già giudicate con sentenza definitiva), ma tale richiesta era, però stata trascurata.. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Giova premettere, per poter correttamente esaminare la doglianza del ricorrente, che: - con sentenza del 29 aprile 2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente era stato assolto dal reato associativo di cui al capo a) e condannato, per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo b), alla pena di dieci anni di reclusione e 50.000,00 euro di multa; - la Corte d'appello di Napoli, provvedendo, con la sentenza del 10 febbraio 2015 sulle impugnazioni del Pubblico ministero e dell'imputato avverso tale sentenza, aveva dichiarato l'imputato responsabile anche del reato associativo di cui al capo a), rideterminando il complessivo trattamento sanzionatorio; - con il precedente ricorso per cassazione, proposto avverso detta sentenza della Corte d'appello di Napoli, il ricorrente, con il quinto motivo, aveva domandato il riconoscimento del vincolo della continuazione, ma tra le condotte di cessione di stupefacenti di cui al capo b) e il reato associativo di cui al capo a), lamentando la non corretta valutazione dei plurimi indici sintomatici della esistenza di un medesimo disegno criminoso tra tali condotte, costituiti dalla vicinanza spaziale e temporale delle condotte stesse, dalla loro omogeneità, dalle analogie tra esse; - con la citata sentenza n. 17166 del 2017 della Quarta Sezione tale motivo di ricorso non è stato esaminato (il quinto tra quelli formulati), a causa della portata assorbente della fondatezza del primo motivo di ricorso, relativo all'insufficiente approfondimento della decisione di riforma della assoluzione decisa in primo grado e alla omessa assunzione in grado di appello della prova dichiarativa di accusa; - nel giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello di Napoli il ricorrente ha depositato, all'udienza dell'8 maggio 2025, una memoria difensiva con la quale ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti accertati con la sentenza di primo grado e quelli giudicati con la sentenza del 12 febbraio 2007 del Tribunale di Napoli (che sarebbe, secondo quanto affermato dal ricorrente, divenuta irrevocabile il 28 marzo 2018), di condanna del ricorrente alla pena di 12 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 416-bis cod. pen. commessi in Castellammare di Stabia fino al luglio 2005, sottolineando l'esistenza di un identico disegno criminoso tra tali condotte e quelle da giudicare; - la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato l'assoluzione dal reato di cui al capo a) e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui al capo b), omettendo di esaminare detta richiesta di riconoscimento della continuazione formulata nel corso del giudizio di appello.

33. Consegue a tale iter processuale l'ammissibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione formulata con la memoria depositata nel giudizio di rinvio all'udienza dell'8 maggio 2025 e non considerata dalla Corte d'appello, in quanto tale richiesta non poteva, almeno secondo la prospettazione del ricorrente, che essere proposta successivamente alla pronuncia della Quarta Sezione, intervenuta il 27 gennaio 2016, perché la sentenza oggetto della richiesta, secondo quanto indicato nella memoria, sarebbe divenuta irrevocabile il 28 marzo 2018, sicché essa, secondo la prospettazione del ricorrente, non poteva che essere formulata nel giudizio di rinvio.

Non ritiene, infatti, il Collegio che tale richiesta sia preclusa dai limiti derivanti dall'art. 627 cod. proc. pen., in quanto nel caso in esame il giudizio di rinvio aveva a oggetto anche l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e, con essa, anche il relativo trattamento sanzionatorio, cosicché ben poteva nell'ambito di tale giudizio di rinvio formularsi per la prima volta una richiesta di riconoscimento di tale beneficio, se, come sostenuto dal ricorrente, divenuta proponibile successivamente alla pronuncia della sentenza rescindente.

Non si tratta, infatti, della proposizione di motivi aggiunti, non consentita nel giudizio di rinvio, il cui oggetto è limitato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., alla parte della decisione caducata e, quindi, alla trattazione dei motivi di gravame già proposti a essa afferenti, che non possono essere in alcun modo integrati (da ultimo, Sez. 3, n.16440 del 12/01/2024, Martinelli, Rv. 286172 - 01; v. anche Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, Mencaroni, Rv. 284591 - 01), ma della formulazione di una istanza concernente un punto della decisione ancora controverso e divenuta proponibile, secondo l'allegazione del ricorrente, solo successivamente alla pronuncia della sentenza rescindente.

Non vi è, pertanto, contrasto con quanto affermato nella sentenza n. 9152 del 2025 (Sez. 6, n. 9152 del 28/01/2025, Perciballi, Rv. 287701 - 01, secondo cui nel giudizio di rinvio non può chiedersi il riconoscimento della continuazione che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, neanche nel caso in cui l'unicità del disegno criminoso si invochi con riguardo a delitti per i quali il giudicato si sia formato solo dopo la celebrazione del giudizio di appello, oggetto dell'annullamento con rinvio, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione), in quanto nel caso in esame il giudizio di rinvio riguardava l'affermazione di responsabilità e dunque non può essere esclusa la proponibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione con fatti giudicati con sentenza che sarebbe divenuta definitiva in un momento successivo, essendo la relativa questione divenuta attuale successivamente alla presentazione dell'atto d'appello (cfr. Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745 - 01).

44. Benché astrattamente proponibile detta questione è, però inammissibile a causa della sua genericità, in quanto la sentenza che avrebbe giudicato condotte che sarebbero legate da un medesimo disegno criminoso a quelle ancora da giudicare di cui al capo b), è stata indicata in modo generico, senza illustrarne contenuto e oggetto, e, soprattutto, tale allegazione è mancata nel giudizio rescissorio, in quanto con la citata memoria dell'8 maggio 2025 non sono state fornite indicazioni puntuali circa tale sentenza, in particolare circa il suo contenuto, né ne è stata depositata copia con l'attestazione del passaggio in giudicato, come, invece, necessario, alla stregua del consolidato principio di diritto secondo cui l'imputato che intenda richiedere nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione tra il reato giudicando e reati già giudicati deve produrre copia delle sentenze a tal fine rilevanti, non potendo limitarsi ad indicarne gli estremi (Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288289 - 01, che in motivazione ha precisato che non è applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., riguardante la sola fase esecutiva; conf.

Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv. 284291 - 01; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977 - 01; Sez. 2, n. 35600 del 12/06/2012, Silvestrini, Rv. 253895 - 01).

Ne consegue l'insanabile genericità di detta richiesta, priva della illustrazione del contenuto della sentenza che avrebbe giudicato fatti legati da un medesimo disegno criminoso a quelli ancora da giudicare e, soprattutto, della allegazione di copia di tale sentenza con l'attestazione della sua definitività, che non è stata allegata alla memoria, genericità che ne precludeva l'esame, con la conseguente irrilevanza della sua mancata considerazione da parte della Corte d'appello, alla stregua del consolidato principio secondo cui non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01, che ha chiarito che l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; v. anche Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980 - 01).

5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile a cagione della evidente infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato, con il quale è stata lamentata l'omessa considerazione di una richiesta difensiva inammissibile per genericità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della 5Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/5/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 maggio 2025 la Corte d'appello di Napoli, pronunciandosi, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto con la sentenza n. 17166 del 2017 della Quarta Sezione di questa Corte Suprema e limitatamente alla imputazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo a), sulla impugnazione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 29 aprile 2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato associativo di cui al capo a) ed era stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione e 50.000,00 euro di multa in relazione al reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo b), ha confermato l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo a) e ha rideterminato la pena in relazione al residuo reato di cui al capo b) in otto anni di reclusione e 40.000,00 euro di multa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 623 e 627 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, derivanti dalla mancata considerazione della richiesta, formulata con il precedente ricorso per cassazione e rimasta assorbita dalla decisione di annullamento, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti contestati e quelli di cui alla sentenza n. 303 del 2007 del Tribunale di Napoli, di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 416-bis cod. pen., commessi in Castellammare di Stabia fino al luglio 2005. Tale richiesta era stata esaminata dalla precedente sentenza della Corte d'appello di Napoli, n. 1031 del 2015, poi annullata dalla citata sentenza n. 17166 del 2017 della Quarta Sezione, avverso la quale, con il ricorso per cassazione, era stato censurato il mancato riconoscimento di detto beneficio; tale doglianza non era però stata esaminata dalla Corte di cassazione in quanto assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, cosicché nel giudizio di rinvio era stato espressamente sollecitato l'esame di tale richiesta, con specifica memoria depositata all'udienza dell'8 maggio 2025, con la quale erano stati evidenziati gli elementi ritenuti significativi ai fini del riconoscimento della continuazione (quali la medesimezza del ristretto contesto spaziale, la contiguità temporale, anche alla luce della mancata indicazione della data di inizio della operatività del sodalizio, la omogeneità delle condotte e dei soggetti con i quali il ricorrente operava, sia con riferimento alle condotte contestate sia con riguardo a quelle già giudicate con sentenza definitiva), ma tale richiesta era, però stata trascurata.. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Giova premettere, per poter correttamente esaminare la doglianza del ricorrente, che: - con sentenza del 29 aprile 2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente era stato assolto dal reato associativo di cui al capo a) e condannato, per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo b), alla pena di dieci anni di reclusione e 50.000,00 euro di multa; - la Corte d'appello di Napoli, provvedendo, con la sentenza del 10 febbraio 2015 sulle impugnazioni del Pubblico ministero e dell'imputato avverso tale sentenza, aveva dichiarato l'imputato responsabile anche del reato associativo di cui al capo a), rideterminando il complessivo trattamento sanzionatorio; - con il precedente ricorso per cassazione, proposto avverso detta sentenza della Corte d'appello di Napoli, il ricorrente, con il quinto motivo, aveva domandato il riconoscimento del vincolo della continuazione, ma tra le condotte di cessione di stupefacenti di cui al capo b) e il reato associativo di cui al capo a), lamentando la non corretta valutazione dei plurimi indici sintomatici della esistenza di un medesimo disegno criminoso tra tali condotte, costituiti dalla vicinanza spaziale e temporale delle condotte stesse, dalla loro omogeneità, dalle analogie tra esse; - con la citata sentenza n. 17166 del 2017 della Quarta Sezione tale motivo di ricorso non è stato esaminato (il quinto tra quelli formulati), a causa della portata assorbente della fondatezza del primo motivo di ricorso, relativo all'insufficiente approfondimento della decisione di riforma della assoluzione decisa in primo grado e alla omessa assunzione in grado di appello della prova dichiarativa di accusa; - nel giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello di Napoli il ricorrente ha depositato, all'udienza dell'8 maggio 2025, una memoria difensiva con la quale ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti accertati con la sentenza di primo grado e quelli giudicati con la sentenza del 12 febbraio 2007 del Tribunale di Napoli (che sarebbe, secondo quanto affermato dal ricorrente, divenuta irrevocabile il 28 marzo 2018), di condanna del ricorrente alla pena di 12 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 416-bis cod. pen. commessi in Castellammare di Stabia fino al luglio 2005, sottolineando l'esistenza di un identico disegno criminoso tra tali condotte e quelle da giudicare; - la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato l'assoluzione dal reato di cui al capo a) e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui al capo b), omettendo di esaminare detta richiesta di riconoscimento della continuazione formulata nel corso del giudizio di appello. 33. Consegue a tale iter processuale l'ammissibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione formulata con la memoria depositata nel giudizio di rinvio all'udienza dell'8 maggio 2025 e non considerata dalla Corte d'appello, in quanto tale richiesta non poteva, almeno secondo la prospettazione del ricorrente, che essere proposta successivamente alla pronuncia della Quarta Sezione, intervenuta il 27 gennaio 2016, perché la sentenza oggetto della richiesta, secondo quanto indicato nella memoria, sarebbe divenuta irrevocabile il 28 marzo 2018, sicché essa, secondo la prospettazione del ricorrente, non poteva che essere formulata nel giudizio di rinvio. Non ritiene, infatti, il Collegio che tale richiesta sia preclusa dai limiti derivanti dall'art. 627 cod. proc. pen., in quanto nel caso in esame il giudizio di rinvio aveva a oggetto anche l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e, con essa, anche il relativo trattamento sanzionatorio, cosicché ben poteva nell'ambito di tale giudizio di rinvio formularsi per la prima volta una richiesta di riconoscimento di tale beneficio, se, come sostenuto dal ricorrente, divenuta proponibile successivamente alla pronuncia della sentenza rescindente. Non si tratta, infatti, della proposizione di motivi aggiunti, non consentita nel giudizio di rinvio, il cui oggetto è limitato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., alla parte della decisione caducata e, quindi, alla trattazione dei motivi di gravame già proposti a essa afferenti, che non possono essere in alcun modo integrati (da ultimo, Sez. 3, n.16440 del 12/01/2024, Martinelli, Rv. 286172 - 01; v. anche Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, Mencaroni, Rv. 284591 - 01), ma della formulazione di una istanza concernente un punto della decisione ancora controverso e divenuta proponibile, secondo l'allegazione del ricorrente, solo successivamente alla pronuncia della sentenza rescindente. Non vi è, pertanto, contrasto con quanto affermato nella sentenza n. 9152 del 2025 (Sez. 6, n. 9152 del 28/01/2025, Perciballi, Rv. 287701 - 01, secondo cui nel giudizio di rinvio non può chiedersi il riconoscimento della continuazione che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, neanche nel caso in cui l'unicità del disegno criminoso si invochi con riguardo a delitti per i quali il giudicato si sia formato solo dopo la celebrazione del giudizio di appello, oggetto dell'annullamento con rinvio, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione), in quanto nel caso in esame il giudizio di rinvio riguardava l'affermazione di responsabilità e dunque non può essere esclusa la proponibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione con fatti giudicati con sentenza che sarebbe divenuta definitiva in un momento successivo, essendo la relativa questione divenuta attuale successivamente alla presentazione dell'atto d'appello (cfr. Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745 - 01). 44. Benché astrattamente proponibile detta questione è, però inammissibile a causa della sua genericità, in quanto la sentenza che avrebbe giudicato condotte che sarebbero legate da un medesimo disegno criminoso a quelle ancora da giudicare di cui al capo b), è stata indicata in modo generico, senza illustrarne contenuto e oggetto, e, soprattutto, tale allegazione è mancata nel giudizio rescissorio, in quanto con la citata memoria dell'8 maggio 2025 non sono state fornite indicazioni puntuali circa tale sentenza, in particolare circa il suo contenuto, né ne è stata depositata copia con l'attestazione del passaggio in giudicato, come, invece, necessario, alla stregua del consolidato principio di diritto secondo cui l'imputato che intenda richiedere nel giudizio di cognizione il riconoscimento della continuazione tra il reato giudicando e reati già giudicati deve produrre copia delle sentenze a tal fine rilevanti, non potendo limitarsi ad indicarne gli estremi (Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288289 - 01, che in motivazione ha precisato che non è applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., riguardante la sola fase esecutiva; conf. Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv. 284291 - 01; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977 - 01; Sez. 2, n. 35600 del 12/06/2012, Silvestrini, Rv. 253895 - 01). Ne consegue l'insanabile genericità di detta richiesta, priva della illustrazione del contenuto della sentenza che avrebbe giudicato fatti legati da un medesimo disegno criminoso a quelli ancora da giudicare e, soprattutto, della allegazione di copia di tale sentenza con l'attestazione della sua definitività, che non è stata allegata alla memoria, genericità che ne precludeva l'esame, con la conseguente irrilevanza della sua mancata considerazione da parte della Corte d'appello, alla stregua del consolidato principio secondo cui non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01, che ha chiarito che l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; v. anche Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980 - 01). 5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile a cagione della evidente infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato, con il quale è stata lamentata l'omessa considerazione di una richiesta difensiva inammissibile per genericità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della 5Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12610/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris