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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02572/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, articolato in un'unica doglianza, avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia disponeva la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 6 dicembre 2023, a decorrere dal 19 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il Tribunale di sorveglianza di Venezia valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risultavano pendenti numerosi procedimenti penali, relativi ai reati di furto aggravata, ricettazione e truffa. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il ricorrente, pur avendo partecipato ad alcuni incontri su tematiche di interesse giudiziario e riparativo, non aveva mai prestato alcuna attività lavorativa, rendendo evidente la sua scarsa attitudine ad avviare un percorso di effettivo reinserimento sociale. [OSCURATO:PERSONA] che tali conclusioni sono rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione applicate e della loro efficacia rispetto al processo trattamentale intrapreso dal condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, articolato in un'unica doglianza, avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Venezia disponeva la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del 6 dicembre 2023, a decorrere dal 19 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il Tribunale di sorveglianza di Venezia valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risultavano pendenti numerosi procedimenti penali, relativi ai reati di furto aggravata, ricettazione e truffa. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il ricorrente, pur avendo partecipato ad alcuni incontri su tematiche di interesse giudiziario e riparativo, non aveva mai prestato alcuna attività lavorativa, rendendo evidente la sua scarsa attitudine ad avviare un percorso di effettivo reinserimento sociale. [OSCURATO:PERSONA] che tali conclusioni sono rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione applicate e della loro efficacia rispetto al processo trattamentale intrapreso dal condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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