CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34467/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, è manifestamente infondato. L'applicazione della causa di non pubblicità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa, con argomentazione di per sé avente carattere di decisività, in considerazione della gravità del fatto, desunta plausibilmente dal numero degli strumenti atti ad offendere portati fuori dall'abitazione senza giustificato motivo. E' corretto anche l'argomento rafforzativo sulla sussistenza della condizione ostativa alla concessione del beneficio rappresentata dal "comportamento abituale", considerato specifico oggetto di accertamento processuale perché desunto dalla complessiva confessione dell'imputato. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno 2