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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 45144/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; :ette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata rigettata l'opposizione proposta, ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso la dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza, depositata il 14 luglio 2022, di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale su deduce l'inosservanza dell'art. 76, d.P.R. n. 115 del 2002 in relazione alla individuazione del periodo d'imposta di cui all'autocertificazione reddituale.

3. Le parti hanno depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e, pertanto, ha provveduto a depositare il ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (come risulta dalla relativa nota di iscrizione a ruolo) e non mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Orbene, le forme processuali adottate per l'impugnazione non sono corrette atteso che, come recentemente ribadito da Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in oggetto trovano appiicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto (o d'inammissibilità) dell'istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 4, n, 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793).

4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché non proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen., ex art. 591, cornma 1, lett. c), cod. proc. pen., che ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione.

5. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; :ette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata rigettata l'opposizione proposta, ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso la dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza, depositata il 14 luglio 2022, di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale su deduce l'inosservanza dell'art. 76, d.P.R. n. 115 del 2002 in relazione alla individuazione del periodo d'imposta di cui all'autocertificazione reddituale. 3. Le parti hanno depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e, pertanto, ha provveduto a depositare il ricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione (come risulta dalla relativa nota di iscrizione a ruolo) e non mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 3. Orbene, le forme processuali adottate per l'impugnazione non sono corrette atteso che, come recentemente ribadito da Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in oggetto trovano appiicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto (o d'inammissibilità) dell'istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 4, n, 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793). 4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché non proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen., ex art. 591, cornma 1, lett. c), cod. proc. pen., che ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione. 5. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 se
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