Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 05235/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare e deduce l'omesso preventivo scioglimento del cumulo; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego; rilevato, invero, che il Giudice specializzato ha dichiarato inammissibili le istanze sulla scorta del testo novellato di cui all'art. 4-bis, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) che pone una preclusione per i soggetti sottoposti allo speciale regime carcerario di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non mancando di evidenziare, in ogni caso, l'insussistenza nel merito dei presupposti per le invocate misure alternative; ritenuti del tutto eccentrici, rispetto all'oggetto dell'istanza, i riferimenti contenuti nel ricorso concernenti l'operazione di "scioglimento del cumulo", utile a verificare il quantum di pena relativamente ai reati ostativi e non; ritenuto dunque che, a cospetto delle argomentazioni del Tribunale di sorveglianza - rispettose del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 4- bis Ord. pen., oltre della giurisprudenza di legittimità sulla scorta della quale la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) - con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare e deduce l'omesso preventivo scioglimento del cumulo; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego; rilevato, invero, che il Giudice specializzato ha dichiarato inammissibili le istanze sulla scorta del testo novellato di cui all'art. 4-bis, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) che pone una preclusione per i soggetti sottoposti allo speciale regime carcerario di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non mancando di evidenziare, in ogni caso, l'insussistenza nel merito dei presupposti per le invocate misure alternative; ritenuti del tutto eccentrici, rispetto all'oggetto dell'istanza, i riferimenti contenuti nel ricorso concernenti l'operazione di "scioglimento del cumulo", utile a verificare il quantum di pena relativamente ai reati ostativi e non; ritenuto dunque che, a cospetto delle argomentazioni del Tribunale di sorveglianza - rispettose del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 4- bis Ord. pen., oltre della giurisprudenza di legittimità sulla scorta della quale la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) - con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 05235/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris