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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 36601/2021

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17730-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 4130 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci e legale rappresentante pro tempore il primo della "[OSCURATO:PERSONA] di Gastone ed [OSCURATO:SOCIETA]", oggi "[OSCURATO:SOCIETA]", elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI, 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 8/2016 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] di Gaistpne ed [OSCURATO:SOCIETA]. esercente l'attività di locazione di beni immobili propri e S.13 ocazioni presentava, ai sensi dell'art. 37- bis d.P.R. n. 600 del 1973, istanza per la disapplicazione della normativa antielusiva relativa alle società di comodo. [OSCURATO:PERSONA] motivava la richiesta facendo riferimento ai costi straorcinar Sostelluti nel 2006 ed evidenziava come i canoni di locazione percepiti rappresentassero in sostanza una partita di giro poiché relativi a contratti stipulati ccr scggel:ti riconducibili allo stesso gruppo societario.

L'Ufficio rigettava l'istan:i:a affermando che le ragioni esposte rappresentavano, non le situazioni oggettive per le quali poteva essere accolta, ma, invece, precise scelte azienclali: Sulla base di detto rigetto, venivano notificati gli avvisi di accertamento,, per eno 2006, nei confronti della Società con cui veniva rideterminato il reddito dicftarato ed accertato con quello corrispondente al minimo presunto c2 parte del Legislatore e nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pe - il i-edclito di partecipazione.

2. Gli atti impositivi venivano impugnali, con i medesimi motivi della richiesta già rigettata, dalla Società e :laf soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con tre diverse sentenze, li rigettava, aderendo a'13 tesi dell'ufficio, secondo la quale la situazione prospettata configurava LI13 Ce le situazioni tipiche previste dalla normativa antielusione.

3. Veniva quindi proposto appelic u rlievo che la Società fosse operativa, alla Commissione tributaria regionale dela [OSCURATO:PERSONA] la quale, riuniti i gravami, li accoglieva asserendo che poteva esciL clersi il carattere di comodo della società creata con la funzione di gestire gn irnri:Doi i (lei gruppo, dati in locazione ad altre ditte riconducibili ai medesimi soci s a pure zon diversa base societaria - per lo svolgimento di attività commerc ali o -nogenee, senza che fosse stato dimostrato l'uso personale da parte c ei soci, quale frutto di una libera scelta imprenditoriale.

Ricorre l'Agenzia delle entrate cc n due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Gasi:oi re ed [OSCURATO:SOCIETA]. ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato dire i;e.

4. Prima dell'udienza è stata pr2sEmtatEi dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] richiesta di sospensione del pro ::(3SSED ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 e, successivamente, istanz:: ii,ngiunta con l'Agenzia delle Entrate di estinzione del giudizio per cessaziene delle materia del contendere con compensazione delle spese a segilit Cell'accoglimento della definizione agevolata, con pagamento della prima rari:a, e>: art. 6 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA]

5. I soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno richiesto la definizione agevolata della controversia pendEnte e in sDsoensione del giudizio, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comrna I r ci v. con modif. in I. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione ac.,,evclata con la quietanza di versamento delle somme richieste in unica rata; l'Pgenlia delle entrate, tramite l'Avvocatura di Stato, con memoria ha richiesto l'estinzione del giudizio attestando la regolarità del procedimento di defini2:ole agevolata; sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di estir2ione del giudizio e le spese del processo estinto restano a carico della parte ci le ha anticipate (art. 13, comma 1, ult. prop., cit.).

Stante la solidarietà dell'o :ThVgazione tra soci e Società gli effetti si estendono anche a questa ultima.

Da quanto esposto, quindi, wrisAue. l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, spese cornper sal:e La Corte, dichiara estinto il per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché per la [OSCURATO:PERSONA] di Gastone ed [OSCURATO:SOCIETA]., con compensazione delle spese di causa.

Così deciso in Roma, nell'aduni nza carrerale da remoto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17730-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 4130 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci e legale rappresentante pro tempore il primo della "[OSCURATO:PERSONA] di Gastone ed [OSCURATO:SOCIETA]", oggi "[OSCURATO:SOCIETA]", elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI, 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 8/2016 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] di Gaistpne ed [OSCURATO:SOCIETA]. esercente l'attività di locazione di beni immobili propri e S.13 ocazioni presentava, ai sensi dell'art. 37- bis d.P.R. n. 600 del 1973, istanza per la disapplicazione della normativa antielusiva relativa alle società di comodo. [OSCURATO:PERSONA] motivava la richiesta facendo riferimento ai costi straorcinar Sostelluti nel 2006 ed evidenziava come i canoni di locazione percepiti rappresentassero in sostanza una partita di giro poiché relativi a contratti stipulati ccr scggel:ti riconducibili allo stesso gruppo societario. L'Ufficio rigettava l'istan:i:a affermando che le ragioni esposte rappresentavano, non le situazioni oggettive per le quali poteva essere accolta, ma, invece, precise scelte azienclali: Sulla base di detto rigetto, venivano notificati gli avvisi di accertamento,, per eno 2006, nei confronti della Società con cui veniva rideterminato il reddito dicftarato ed accertato con quello corrispondente al minimo presunto c2 parte del Legislatore e nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pe - il i-edclito di partecipazione. 2. Gli atti impositivi venivano impugnali, con i medesimi motivi della richiesta già rigettata, dalla Società e :laf soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con tre diverse sentenze, li rigettava, aderendo a'13 tesi dell'ufficio, secondo la quale la situazione prospettata configurava LI13 Ce le situazioni tipiche previste dalla normativa antielusione. 3. Veniva quindi proposto appelic u rlievo che la Società fosse operativa, alla Commissione tributaria regionale dela [OSCURATO:PERSONA] la quale, riuniti i gravami, li accoglieva asserendo che poteva esciL clersi il carattere di comodo della società creata con la funzione di gestire gn irnri:Doi i (lei gruppo, dati in locazione ad altre ditte riconducibili ai medesimi soci s a pure zon diversa base societaria - per lo svolgimento di attività commerc ali o -nogenee, senza che fosse stato dimostrato l'uso personale da parte c ei soci, quale frutto di una libera scelta imprenditoriale. Ricorre l'Agenzia delle entrate cc n due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Gasi:oi re ed [OSCURATO:SOCIETA]. ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato dire i;e. 4. Prima dell'udienza è stata pr2sEmtatEi dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] richiesta di sospensione del pro ::(3SSED ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 e, successivamente, istanz:: ii,ngiunta con l'Agenzia delle Entrate di estinzione del giudizio per cessaziene delle materia del contendere con compensazione delle spese a segilit Cell'accoglimento della definizione agevolata, con pagamento della prima rari:a, e>: art. 6 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] 5. I soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno richiesto la definizione agevolata della controversia pendEnte e in sDsoensione del giudizio, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comrna I r ci v. con modif. in I. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione ac.,,evclata con la quietanza di versamento delle somme richieste in unica rata; l'Pgenlia delle entrate, tramite l'Avvocatura di Stato, con memoria ha richiesto l'estinzione del giudizio attestando la regolarità del procedimento di defini2:ole agevolata; sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di estir2ione del giudizio e le spese del processo estinto restano a carico della parte ci le ha anticipate (art. 13, comma 1, ult. prop., cit.). Stante la solidarietà dell'o :ThVgazione tra soci e Società gli effetti si estendono anche a questa ultima. Da quanto esposto, quindi, wrisAue. l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, spese cornper sal:e La Corte, dichiara estinto il per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché per la [OSCURATO:PERSONA] di Gastone ed [OSCURATO:SOCIETA]., con compensazione delle spese di causa. Così deciso in Roma, nell'aduni nza carrerale da remoto d
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