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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 44585/2021

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ciato la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti della Corte di appello di Catanzaro; Con l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto attribuirsi la competenza alla Corte di appello di Catanzaro; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 25/03/2021 la Corte di appello di Catanzaro, investita dell'istanza di rideterminazione della pena da espiare richiesta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen., dichiarava la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

Tale istanza, in particolare, riguardava le pene irrogate a Torcasio con le sentenze irrevocabili pronunciate dalla stessa Corte territoriale nelle date del 25/06/2015 e del 05/06/2019.

A sostegno della sua declinatoria di incompetenza, la Corte di appello di Catanzaro evidenziava che l'ultima delle sentenze presupposte passate in giudicato era quella pronunciata dalla stessa Corte territoriale il 05/06/2019, con cui era stata integralmente confermata la decisione pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 28/10/2016 nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], non assumendo rilievo, ai fini della sua conferma processuale, il riconoscimento della continuazione effettuato in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto ininfluente ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, a sua volta, con provvedimento del 29/04/2021, sollevava conflitto di competenza davanti a questa Corte, deducendo che la competenza a decidere sull'istanza di rideterminazione della pena ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] doveva essere individuata sulla base della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 05/06/2019, che si era pronunciata a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sesta Sezione penale, il 14/06/2018.

Si deduceva, in proposito, che nei procedimenti penali con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, deve essere affermata sia nei confronti degli imputati per i quali la decisione di primo grado è stata confermata sia nei confronti degli imputati per i quali il provvedimento impugnato è stato riformato.

In questa cornice, la pronuncia emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 05/06/2019 costituiva una riforma in senso sostanziale della decisione di primo grado, idonea, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., a radicare la competenza a decidere sull'istanza di rideterminazione della pena presentata da Torcasio davanti alla stessa Corte territoriale, non assumendo rilievo la circostanza che, il Giudice del rinvio, aveva confermato la decisione di primo grado relativamente alla posizione dell'istante.

Si deduceva, in ogni caso, che essendo intervenuta la citata pronuncia di secondo grado a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la Corte di appello di Catanzaro doveva ritenersi competente a pronunciarsi sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA] in forza della disposizione dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen., che introduce un'eccezione alla regola generale sulla determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione.

Per queste ragioni, si disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., per la risoluzione del conflitto negativo di competenza dedotto. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusavano la propria cognizione sull'istanza di rideterminazione della pena da espiare richiesta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen., dando così luogo a quella situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte.

Infatti, nel caso in esame, tanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro quanto la Corte di appello di Catanzaro denegavano la loro competenza a decidere sull'istanza di rideterminazione della pena da espiare presentata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 617 cod. proc. pen., relativa alle pene irrogate al condannato con le sentenze irrevocabili pronunciate dalla Corte territoriale catanzarese nelle date del 25/06/2015 e del 05/06/2019.

In questa cornice, il conflitto di competenza negativo deve essere risolto riconoscendo la competenza della Corte di appello di Catanzaro, in forza del disposto dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen., correttamente richiamato dal giudice remittente, sia pure in via residuale rispetto all'applicazione del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, che introduce un'eccezione alla regola generale di attribuzione della competenza al giudice dell'esecuzione, stabilendo: «Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi.

Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio».Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, risalente e consolidata, secondo cui la disposizione dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen.

«detta una speciale e autonoma regola attributiva della competenza "in executivis" che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado» (Sez. 1, n. 5049 del 14/01/2003, Fresi, Rv. 223601- 01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Il disposto dell'art. 665 comma terzo - secondo cui, quando è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione l'annullamento con rinvio, competente a conoscere dell'esecuzione è il giudice di rinvio - opera anche nell'ipotesi su cui tale ultimo giudice abbia confermato la sentenza di primo grado» (Sez. 1, n. 3105 del 19/05/1995, Alleruzzo, Rv. 202320-01).

Da tali considerazioni, infine, discende che, presupposta l'applicazione derogatoria al caso in esame della regola prevista dall'art. 665, comma 3, cod. proc. pen. sulla competenza del giudice di secondo grado, privi di rilievo appaiono i riferimenti al principio di unitarietà dell'esecuzione - per effetto del quale: «Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella dichiarazione di estinzione del reato o nell'applicazione della continuazione, interna o con reati giudicati con altre sentenze» (Sez. 1, n. 48933 dell'11/07/219, Setale, Rv. 277463-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche 16/02/2010, Guarnieri, Rv. 246395-01) -, effettuati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, quale argomentazione principale della sua ordinanza, a sostegno del conflitto di competenza oggetto di vaglio.

2. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con riferimento all'istanza di rideterminazione della pena da espiare richiesta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione al quale deve dichiararsi la competenza della Corte di appello di Catanzaro, alla quale devono trasmettersi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Catanzaro, cui dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti della Corte di appello di Catanzaro; Con l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto attribuirsi la competenza alla Corte di appello di Catanzaro; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 25/03/2021 la Corte di appello di Catanzaro, investita dell'istanza di rideterminazione della pena da espiare richiesta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen., dichiarava la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Tale istanza, in particolare, riguardava le pene irrogate a Torcasio con le sentenze irrevocabili pronunciate dalla stessa Corte territoriale nelle date del 25/06/2015 e del 05/06/2019. A sostegno della sua declinatoria di incompetenza, la Corte di appello di Catanzaro evidenziava che l'ultima delle sentenze presupposte passate in giudicato era quella pronunciata dalla stessa Corte territoriale il 05/06/2019, con cui era stata integralmente confermata la decisione pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro il 28/10/2016 nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], non assumendo rilievo, ai fini della sua conferma processuale, il riconoscimento della continuazione effettuato in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto ininfluente ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, a sua volta, con provvedimento del 29/04/2021, sollevava conflitto di competenza davanti a questa Corte, deducendo che la competenza a decidere sull'istanza di rideterminazione della pena ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] doveva essere individuata sulla base della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 05/06/2019, che si era pronunciata a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sesta Sezione penale, il 14/06/2018. Si deduceva, in proposito, che nei procedimenti penali con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, deve essere affermata sia nei confronti degli imputati per i quali la decisione di primo grado è stata confermata sia nei confronti degli imputati per i quali il provvedimento impugnato è stato riformato. In questa cornice, la pronuncia emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 05/06/2019 costituiva una riforma in senso sostanziale della decisione di primo grado, idonea, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., a radicare la competenza a decidere sull'istanza di rideterminazione della pena presentata da Torcasio davanti alla stessa Corte territoriale, non assumendo rilievo la circostanza che, il Giudice del rinvio, aveva confermato la decisione di primo grado relativamente alla posizione dell'istante. Si deduceva, in ogni caso, che essendo intervenuta la citata pronuncia di secondo grado a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la Corte di appello di Catanzaro doveva ritenersi competente a pronunciarsi sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA] in forza della disposizione dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen., che introduce un'eccezione alla regola generale sulla determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione. Per queste ragioni, si disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., per la risoluzione del conflitto negativo di competenza dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusavano la propria cognizione sull'istanza di rideterminazione della pena da espiare richiesta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen., dando così luogo a quella situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte. Infatti, nel caso in esame, tanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro quanto la Corte di appello di Catanzaro denegavano la loro competenza a decidere sull'istanza di rideterminazione della pena da espiare presentata da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 617 cod. proc. pen., relativa alle pene irrogate al condannato con le sentenze irrevocabili pronunciate dalla Corte territoriale catanzarese nelle date del 25/06/2015 e del 05/06/2019. In questa cornice, il conflitto di competenza negativo deve essere risolto riconoscendo la competenza della Corte di appello di Catanzaro, in forza del disposto dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen., correttamente richiamato dal giudice remittente, sia pure in via residuale rispetto all'applicazione del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, che introduce un'eccezione alla regola generale di attribuzione della competenza al giudice dell'esecuzione, stabilendo: «Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio».Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, risalente e consolidata, secondo cui la disposizione dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen. «detta una speciale e autonoma regola attributiva della competenza "in executivis" che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado» (Sez. 1, n. 5049 del 14/01/2003, Fresi, Rv. 223601- 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Il disposto dell'art. 665 comma terzo - secondo cui, quando è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione l'annullamento con rinvio, competente a conoscere dell'esecuzione è il giudice di rinvio - opera anche nell'ipotesi su cui tale ultimo giudice abbia confermato la sentenza di primo grado» (Sez. 1, n. 3105 del 19/05/1995, Alleruzzo, Rv. 202320-01). Da tali considerazioni, infine, discende che, presupposta l'applicazione derogatoria al caso in esame della regola prevista dall'art. 665, comma 3, cod. proc. pen. sulla competenza del giudice di secondo grado, privi di rilievo appaiono i riferimenti al principio di unitarietà dell'esecuzione - per effetto del quale: «Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella dichiarazione di estinzione del reato o nell'applicazione della continuazione, interna o con reati giudicati con altre sentenze» (Sez. 1, n. 48933 dell'11/07/219, Setale, Rv. 277463-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche 16/02/2010, Guarnieri, Rv. 246395-01) -, effettuati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, quale argomentazione principale della sua ordinanza, a sostegno del conflitto di competenza oggetto di vaglio. 2. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con riferimento all'istanza di rideterminazione della pena da espiare richiesta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione al quale deve dichiararsi la competenza della Corte di appello di Catanzaro, alla quale devono trasmettersi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Catanzaro, cui dis
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