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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19885/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1115/10/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato quella di primo grado, dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di armi comuni sparo e di munizioni, contestati ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché estinti per prescrizione.

Ha confermato invece la stessa sentenza in relazione all'affermazione della responsabilità delle imputate in ordine ai reati di detenzione illegale di armi da guerra e di ricettazione, unificati per continuazione.

La Corte di appello ha ridotto la pena inflitta alle imputate ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa per ciascuna.

2. Le imputazioni mosse avevano ad oggetto l'illecita detenzione di sostanza stupefacente, di armi da sparo (comuni e da guerra) e di munizioni rinvenute il 28 febbraio 2012 nel corso di una perquisizione eseguita in un appartamento, ove era possibile accedere da altro attiguo appartamento abitato dalle imputate, passando da una comune veranda e da un cancello di ferro rinvenuto aperto.

La Corte di appello, disattendendo i rilievi difensivi in punto di affermazione della responsabilità, ha ribadito che le imputate avevano la possibilità di accedere nell'immobile in cui si trovava quanto sopra e pertanto ne avevano la disponibilità, poiché si trattava di un appartamento da tempo non abitato da altri e risultavano non credibili le dichiarazioni rese sia da [OSCURATO:PERSONA] (fratello delle imputate), il quale aveva affermato di avere occultato in quel luogo lo stupefacente, sia da [OSCURATO:PERSONA] (padre delle imputate), il quale aveva riferito di avuto l'esclusivo possesso delle armi e delle munizioni trovate nell'immobile.

3. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori.

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.

4.1. Il primo motivo, lamentando violazioni di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deduce che ai fini dell'affermazione della responsabilità sono stati considerati elementi privi di ogni valenza dimostrativa, una volta che i giudici di merito hanno rilevato che l'immobile sottoposto a perquisizione era stato abitato da altri, che esso al momento dell'accesso era disabitato e che le armi e la sostanza stupefacente si trovavano riposte in un nascondiglio non a vista, sicché rimane frutto di mere congetture l'affermazione secondo cui le imputate sarebbero state a conoscenza dell'occultamente delle armi.

Per altro verso, è stata negata la veridicità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto dell'inverosimiglianza della ricostruzione secondo cui quel genere di disponibilità potesse piuttosto riferirsi alle due donne della famiglia Arena.

Inoltre, la mitraglietta rinvenuta è stata ritenuta arma da guerra, mancando di considerare il difetto di funzionamento che consentiva la carica di tale arma con una cartuccia alla volta.

4.2. Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 379 cod. pen. e vizi della motivazione in punto di diniego della riqualificazione del reato di illecita detenzione di armi da guerra in quello di favoreggiamento, non essendo state logicamente spiegate le ragioni dell'esclusione della mera agevolazione della detenzione da parte di altri che avevano occultato le armi.

5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.5.1.

Il primo motivo denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità e di mancata esclusione della punibilità ex art. 384 cod. pen., previa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 379 cod. pen.

Rileva che la decisione si è fondata su asserzioni prive di riscontro, in primo luogo perché ha ricostruito la disponibilità della ricorrente di quanto rinvenuto nell'immobile sottoposto a perquisizione facendo riferimento a "una freschezza" dello stupefacente che comunque non poteva consentire l'esatta collocazione temporale del suo occultamento in quel luogo.

Inoltre, i Giudici di appello, svalutando le dichiarazioni auto-accusatorie dei congiunti, non hanno tenuto conto dei rilievi che avevano evidenziato la presenza di tracce di ruggine nelle armi e nelle munizioni, a conferma che si trattava di un occultamento non recente e pertanto non riferibile alla ricorrente.

Ancora, è stata riconosciuta la condotta di ricettazione solamente in ragione dell'asserita disponibilità da parte della ricorrente dell'arma qualificata come da guerra.

Infine, è stata esclusa l'ipotesi del favoreggiamento reale sulla base di considerazioni che hanno erroneamente negato la possibilità di ravvisare gli estremi di tale fattispecie nel caso della condotta permanente relativa all'altrui illecita detenzione integrante il reato presupposto.

5.2. Il secondo motivo lamenta gli stessi vizi ed espone gli stessi rilievi dedotti nel ricorso dell'altra imputata [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'esclusione delle caratteristiche di arma da guerra che invece sono state attribuite alla mitraglietta indicata nel capo di imputazione.

5.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole del diniego delle attenuanti generiche, rilevando che esse andavano ritenute in ragione della considerazione del comportamento processuale e della personalità. [OSCURATO:PERSONA] 1, Le doglianze mosse con i ricorsi sono infondate per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va preliminarmente dato atto che non sono decorsi i termini di prescrizione dei reati, in ragione della sospensione di tali termini, dichiarata in primo grado con riguardo al periodo dal 9 febbraio 2015 al 2 marzo 2015, nonché della sospensione successivamente intervenuta, per il periodo dal 9 marzio 2020 al 11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; per un totale di mesi due e giorni quattro.

3. La motivazione della sentenza impugnata dà ragionevolmente conto dell'attribuzione ad entrambe le ricorrenti della disponibilità dell'immobile in cui vennero rivenute il 28 febbraio 2012 le armi, le munizioni e la sostanza stupefacente, rilevando anzitutto che l'appartamento comunicava con quello in cui abitavano le predette che tramite l'accesso dalla veranda potevano continuare a disporne, come confermato dal rinvenimento degli escrementi del cane.I Giudici di merito illustrano, inoltre, come l'appartamento non fosse abitato da altri congiunti, posto che [OSCURATO:PERSONA] per ultimo lo aveva lasciato già nell'ottobre del 2011.

Tali emergenze, secondo le spiegazioni rappresentate dall'intero iter motivazionale, vanno poste appropriatamente in relazione con le indicazioni acquisite sul recente occultamento dello stupefacente rinvenuto nello stesso posto in cui erano custodite le armi e le munizioni, così da risultare un'unica condotta di detenzione illecita riguardante tutti i beni in questione.

Come già precisato nella motivazione della sentenza di primo grado, la sostanza stupefacente del tipo marijuana, all'atto del rinvenimento non si presentava "essiccata" e il colore ne rappresentava la "freschezza".

Inoltre, essa era risposta in una busta in plastica che emanava "un forte e pungente odore di marijuana".

La sostanza neppure aveva provocato "muffe".

All'interno del vano dell'occultamento non si constatava la presenza di ragnatele, così da potersi desumere che esso era rimasto in precedenza chiuso per non più di qualche giorno.

I rilievi mossi in sede di appello e ancora ribaditi nei motivi dei due ricorsi, focalizzando l'attenzione solamente sulla circostanza del "forte odore di marijuana", non si confrontano al complessivo ragionamento motivazionale, al quale la sentenza di appello ha mostrato di aderire, che risulta fondato anche sugli altri convergenti elementi di cui sopra, motivatamente ritenuti nel complesso indicativi dell'accesso al vano e dunque del suo utilizzo per custodire lo stupefacente e le armi fino a poco prima della perquisizione, di modo che tale condotta poteva riferirsi unicamente alle ricorrenti, essendo state le sole persone ad avere avuto la disponibilità dell'immobile in tale periodo, secondo quanto dimostrato dalle altre emergenze processuali.

In ragione di ciò, risultano prive di fondamento le ulteriori censure mosse nei ricorsi che, partendo dalla negazione della ricostruzione sopra delineata, intendono disconoscere l'uso da parte delle ricorrenti del nascondiglio e persino la loro consapevolezza della sua esistenza.

Per altro verso, i rilievi dedotti nei due ricorsi introducono mere asserzioni e altri argomenti solo rivalutativi rispetto ai ragionati apprezzamenti di merito, come intervenuti, anche a proposito della negazione, sulla base di appropriate confutazioni, della credibilità delle diverse ricostruzioni da parte dei congiunti delle imputate addotte a discolpa dalla difesa.

Ne deriva l'infondatezza di tutte le doglianze mosse nei ricorsi che censurano il percorso motivazionale che attribuisce alle imputate la detenzione di quanto rinvenuto nel nascondiglio e, pertanto, della mitraglietta marca "k Glogg", completa di caricatore e di due silenziatori.

4. Con riguardo alle caratteristiche di tale arma, individuata già in primo grado come clandestina per la sua realizzazione artigianale e la mancanza di punzoni di prova, oltre che da guerra, per le modalità di tiro a raffica, i rilievi mossi nei ricorsi persistono nel configurare certe condizioni di sparo del momento riferendole a verifiche - relative alla possibilità di esplodere il colpo singolo con caricamento manuale - che non escludono le caratteristiche funzionali dell'arma per il tiro a raffica, sia pure con i necessari interventi concernenti la "sistemazione" del caricatore (in tal senso si era già specificatamente espressa la motivazione della sentenza di primo grado), a fronte di verifiche che per il resto hanno condotto i medesimi accertamenti a riconoscere l'arma come mitraglietta e, dunque, realizzata per il tiro a raffica, secondo la sua stessa conformazione che rappresenta in sé l'utilizzabilità a tale scopo.

Sicché, neppure le doglianze mosse sotto tale profilo possono trovare accoglimento.

5. Nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si introducono, altresì, nuovi rilievi con riguardo all'affermazione della responsabilità in ordine al reato di ricettazione, che non tengono conto però della provenienza delittuosa delle armi in ragione dalla natura clandestina, riferibile, secondo quanto già affermato nella sentenza di primo grado, non solo alla mitraglietta di cui sopra poiché di realizzazione semiartigianale e priva dei punzoni di prova, ma anche al fucile Falconet 2000, la cui originaria serie matricolare risultava cancellata, sì da aversi un intervento non riconducibile semplicemente alle pessime condizioni dell'arma asserite in sede di appello.

Né i rilievi considerano che il presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso; di talché, può ritenersi corretta l'affermazione del giudice di merito secondo la quale il delitto presupposto della ricettazione rimane in sé provato dal rilievo che un'arma da guerra non può mai costituire oggetto di lecito scambio tra privati (Sez. 1, n. 29486 del 26/6/2013, Cavalli, Rv. 256108; nello stesso senso Sez. 1, n. 46419 del 18/9/2019, Failla, Rv. 277334).

6. Altrettanto infondate risultano le deduzioni svolte in entrambi i ricorsi, con riguardo al diniego della riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 379 cod. pen., opponendosi tali deduzioni assertivamente alle corrette confutazioni intervenute in proposito nella sentenza impugnata, che evidenziano le modalità della condotta, costituite dalla ricezione, dalla detenzione illegale e dal perdurante occultamento dell'arma da guerra di provenienza delittuosa, che necessariamente danno luogo alla commissione dei reati che sono stati contestati.

7. Infine, debbono ritenersi inammissibili i rilievi svolti nel secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in punto di diniego delle attenuanti generiche, poiché, a fronte delle considerazioni ostative riferite già in primo grado alla gravità dei fatti e di quelle intervenute in appello sull'impossibilità di riscontrare un fattivo comportamento collaborativo dell'imputata, si enunciano generiche asserzioni che si riducono a opporsi alle motivate spiegazioni di merito.

8. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi vanno rigettati e le ricorrenti vanno, di conseguenza, condannate al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1115/10/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato quella di primo grado, dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di armi comuni sparo e di munizioni, contestati ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché estinti per prescrizione. Ha confermato invece la stessa sentenza in relazione all'affermazione della responsabilità delle imputate in ordine ai reati di detenzione illegale di armi da guerra e di ricettazione, unificati per continuazione. La Corte di appello ha ridotto la pena inflitta alle imputate ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa per ciascuna. 2. Le imputazioni mosse avevano ad oggetto l'illecita detenzione di sostanza stupefacente, di armi da sparo (comuni e da guerra) e di munizioni rinvenute il 28 febbraio 2012 nel corso di una perquisizione eseguita in un appartamento, ove era possibile accedere da altro attiguo appartamento abitato dalle imputate, passando da una comune veranda e da un cancello di ferro rinvenuto aperto. La Corte di appello, disattendendo i rilievi difensivi in punto di affermazione della responsabilità, ha ribadito che le imputate avevano la possibilità di accedere nell'immobile in cui si trovava quanto sopra e pertanto ne avevano la disponibilità, poiché si trattava di un appartamento da tempo non abitato da altri e risultavano non credibili le dichiarazioni rese sia da [OSCURATO:PERSONA] (fratello delle imputate), il quale aveva affermato di avere occultato in quel luogo lo stupefacente, sia da [OSCURATO:PERSONA] (padre delle imputate), il quale aveva riferito di avuto l'esclusivo possesso delle armi e delle munizioni trovate nell'immobile. 3. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 4.1. Il primo motivo, lamentando violazioni di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deduce che ai fini dell'affermazione della responsabilità sono stati considerati elementi privi di ogni valenza dimostrativa, una volta che i giudici di merito hanno rilevato che l'immobile sottoposto a perquisizione era stato abitato da altri, che esso al momento dell'accesso era disabitato e che le armi e la sostanza stupefacente si trovavano riposte in un nascondiglio non a vista, sicché rimane frutto di mere congetture l'affermazione secondo cui le imputate sarebbero state a conoscenza dell'occultamente delle armi. Per altro verso, è stata negata la veridicità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto dell'inverosimiglianza della ricostruzione secondo cui quel genere di disponibilità potesse piuttosto riferirsi alle due donne della famiglia Arena. Inoltre, la mitraglietta rinvenuta è stata ritenuta arma da guerra, mancando di considerare il difetto di funzionamento che consentiva la carica di tale arma con una cartuccia alla volta. 4.2. Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 379 cod. pen. e vizi della motivazione in punto di diniego della riqualificazione del reato di illecita detenzione di armi da guerra in quello di favoreggiamento, non essendo state logicamente spiegate le ragioni dell'esclusione della mera agevolazione della detenzione da parte di altri che avevano occultato le armi. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.5.1. Il primo motivo denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità e di mancata esclusione della punibilità ex art. 384 cod. pen., previa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 379 cod. pen. Rileva che la decisione si è fondata su asserzioni prive di riscontro, in primo luogo perché ha ricostruito la disponibilità della ricorrente di quanto rinvenuto nell'immobile sottoposto a perquisizione facendo riferimento a "una freschezza" dello stupefacente che comunque non poteva consentire l'esatta collocazione temporale del suo occultamento in quel luogo. Inoltre, i Giudici di appello, svalutando le dichiarazioni auto-accusatorie dei congiunti, non hanno tenuto conto dei rilievi che avevano evidenziato la presenza di tracce di ruggine nelle armi e nelle munizioni, a conferma che si trattava di un occultamento non recente e pertanto non riferibile alla ricorrente. Ancora, è stata riconosciuta la condotta di ricettazione solamente in ragione dell'asserita disponibilità da parte della ricorrente dell'arma qualificata come da guerra. Infine, è stata esclusa l'ipotesi del favoreggiamento reale sulla base di considerazioni che hanno erroneamente negato la possibilità di ravvisare gli estremi di tale fattispecie nel caso della condotta permanente relativa all'altrui illecita detenzione integrante il reato presupposto. 5.2. Il secondo motivo lamenta gli stessi vizi ed espone gli stessi rilievi dedotti nel ricorso dell'altra imputata [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'esclusione delle caratteristiche di arma da guerra che invece sono state attribuite alla mitraglietta indicata nel capo di imputazione. 5.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole del diniego delle attenuanti generiche, rilevando che esse andavano ritenute in ragione della considerazione del comportamento processuale e della personalità. [OSCURATO:PERSONA] 1, Le doglianze mosse con i ricorsi sono infondate per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va preliminarmente dato atto che non sono decorsi i termini di prescrizione dei reati, in ragione della sospensione di tali termini, dichiarata in primo grado con riguardo al periodo dal 9 febbraio 2015 al 2 marzo 2015, nonché della sospensione successivamente intervenuta, per il periodo dal 9 marzio 2020 al 11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; per un totale di mesi due e giorni quattro. 3. La motivazione della sentenza impugnata dà ragionevolmente conto dell'attribuzione ad entrambe le ricorrenti della disponibilità dell'immobile in cui vennero rivenute il 28 febbraio 2012 le armi, le munizioni e la sostanza stupefacente, rilevando anzitutto che l'appartamento comunicava con quello in cui abitavano le predette che tramite l'accesso dalla veranda potevano continuare a disporne, come confermato dal rinvenimento degli escrementi del cane.I Giudici di merito illustrano, inoltre, come l'appartamento non fosse abitato da altri congiunti, posto che [OSCURATO:PERSONA] per ultimo lo aveva lasciato già nell'ottobre del 2011. Tali emergenze, secondo le spiegazioni rappresentate dall'intero iter motivazionale, vanno poste appropriatamente in relazione con le indicazioni acquisite sul recente occultamento dello stupefacente rinvenuto nello stesso posto in cui erano custodite le armi e le munizioni, così da risultare un'unica condotta di detenzione illecita riguardante tutti i beni in questione. Come già precisato nella motivazione della sentenza di primo grado, la sostanza stupefacente del tipo marijuana, all'atto del rinvenimento non si presentava "essiccata" e il colore ne rappresentava la "freschezza". Inoltre, essa era risposta in una busta in plastica che emanava "un forte e pungente odore di marijuana". La sostanza neppure aveva provocato "muffe". All'interno del vano dell'occultamento non si constatava la presenza di ragnatele, così da potersi desumere che esso era rimasto in precedenza chiuso per non più di qualche giorno. I rilievi mossi in sede di appello e ancora ribaditi nei motivi dei due ricorsi, focalizzando l'attenzione solamente sulla circostanza del "forte odore di marijuana", non si confrontano al complessivo ragionamento motivazionale, al quale la sentenza di appello ha mostrato di aderire, che risulta fondato anche sugli altri convergenti elementi di cui sopra, motivatamente ritenuti nel complesso indicativi dell'accesso al vano e dunque del suo utilizzo per custodire lo stupefacente e le armi fino a poco prima della perquisizione, di modo che tale condotta poteva riferirsi unicamente alle ricorrenti, essendo state le sole persone ad avere avuto la disponibilità dell'immobile in tale periodo, secondo quanto dimostrato dalle altre emergenze processuali. In ragione di ciò, risultano prive di fondamento le ulteriori censure mosse nei ricorsi che, partendo dalla negazione della ricostruzione sopra delineata, intendono disconoscere l'uso da parte delle ricorrenti del nascondiglio e persino la loro consapevolezza della sua esistenza. Per altro verso, i rilievi dedotti nei due ricorsi introducono mere asserzioni e altri argomenti solo rivalutativi rispetto ai ragionati apprezzamenti di merito, come intervenuti, anche a proposito della negazione, sulla base di appropriate confutazioni, della credibilità delle diverse ricostruzioni da parte dei congiunti delle imputate addotte a discolpa dalla difesa. Ne deriva l'infondatezza di tutte le doglianze mosse nei ricorsi che censurano il percorso motivazionale che attribuisce alle imputate la detenzione di quanto rinvenuto nel nascondiglio e, pertanto, della mitraglietta marca "k Glogg", completa di caricatore e di due silenziatori. 4. Con riguardo alle caratteristiche di tale arma, individuata già in primo grado come clandestina per la sua realizzazione artigianale e la mancanza di punzoni di prova, oltre che da guerra, per le modalità di tiro a raffica, i rilievi mossi nei ricorsi persistono nel configurare certe condizioni di sparo del momento riferendole a verifiche - relative alla possibilità di esplodere il colpo singolo con caricamento manuale - che non escludono le caratteristiche funzionali dell'arma per il tiro a raffica, sia pure con i necessari interventi concernenti la "sistemazione" del caricatore (in tal senso si era già specificatamente espressa la motivazione della sentenza di primo grado), a fronte di verifiche che per il resto hanno condotto i medesimi accertamenti a riconoscere l'arma come mitraglietta e, dunque, realizzata per il tiro a raffica, secondo la sua stessa conformazione che rappresenta in sé l'utilizzabilità a tale scopo. Sicché, neppure le doglianze mosse sotto tale profilo possono trovare accoglimento. 5. Nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si introducono, altresì, nuovi rilievi con riguardo all'affermazione della responsabilità in ordine al reato di ricettazione, che non tengono conto però della provenienza delittuosa delle armi in ragione dalla natura clandestina, riferibile, secondo quanto già affermato nella sentenza di primo grado, non solo alla mitraglietta di cui sopra poiché di realizzazione semiartigianale e priva dei punzoni di prova, ma anche al fucile Falconet 2000, la cui originaria serie matricolare risultava cancellata, sì da aversi un intervento non riconducibile semplicemente alle pessime condizioni dell'arma asserite in sede di appello. Né i rilievi considerano che il presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso; di talché, può ritenersi corretta l'affermazione del giudice di merito secondo la quale il delitto presupposto della ricettazione rimane in sé provato dal rilievo che un'arma da guerra non può mai costituire oggetto di lecito scambio tra privati (Sez. 1, n. 29486 del 26/6/2013, Cavalli, Rv. 256108; nello stesso senso Sez. 1, n. 46419 del 18/9/2019, Failla, Rv. 277334). 6. Altrettanto infondate risultano le deduzioni svolte in entrambi i ricorsi, con riguardo al diniego della riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 379 cod. pen., opponendosi tali deduzioni assertivamente alle corrette confutazioni intervenute in proposito nella sentenza impugnata, che evidenziano le modalità della condotta, costituite dalla ricezione, dalla detenzione illegale e dal perdurante occultamento dell'arma da guerra di provenienza delittuosa, che necessariamente danno luogo alla commissione dei reati che sono stati contestati. 7. Infine, debbono ritenersi inammissibili i rilievi svolti nel secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in punto di diniego delle attenuanti generiche, poiché, a fronte delle considerazioni ostative riferite già in primo grado alla gravità dei fatti e di quelle intervenute in appello sull'impossibilità di riscontrare un fattivo comportamento collaborativo dell'imputata, si enunciano generiche asserzioni che si riducono a opporsi alle motivate spiegazioni di merito. 8. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi vanno rigettati e le ricorrenti vanno, di conseguenza, condannate al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i
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