CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 28215/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, riducendo per tutti la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto gli imputati responsabili dei reati di truffa, sostituzione di persona, furto in abitazione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento; Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando anche l'inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. ( denunciando la tecnica del c.d. copia/incolla che sarebbe stata utilizzata nella redazione della sentenza dalla Corte di appello), oltre ad essere costituiti da mere doglianze in fatto, sono generici, perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame che le ha attentamente scrutinate, cosicchè si tratta di motivi privi del requisito della specificità, dovendo ricordarsi che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; da ultimo, Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dato atto che la parte civile costituita ha presentato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità del ricorso, chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio. Ritenuto che nulla è dovuto alla parte civile, che si è limitata a generiche conclusioni senza articolare alcuna argomentazione critica rispetto alla pretesa dell'imputato. (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), principio ribadito costantemente in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, e, da ultimo, da Sez. Un. n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ), Sacchettino, in motivazione a pg. 20); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consig