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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09636/2026

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lli, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 1499/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il01/06/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che possono essere compensate fra leparti, avuto riguardo all’epoca di definizione della questione da parte diquesta Corte (con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione)rispetto all’epoca di introduzione del ricorso.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 18523/2022Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 9636/2026Data pubblicazione 15/04/2026Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lli, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 1499/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Roma il01/06/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che possono essere compensate fra leparti, avuto riguardo all’epoca di definizione della questione da parte diquesta Corte (con la pronuncia richiamata nella proposta di definizione)rispetto all’epoca di introduzione del ricorso. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 18523/2022Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 9636/2026Data pubblicazione 15/04/2026Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09636/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris