CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03891/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29656/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1307/2021depositata il 13/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. La società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] s .n.c. proponeva revocazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 979/2019, del 4 luglio 2019, con la quale era stato rigettato l’appello proposto dalla Farmacia avverso la sentenza n. 1904/2017 del Tribunale di Salerno. Con la predetta sentenza il giudice dell’Appello aveva rigettato sia il motivo relativo all’eccezione di giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo numero 126/2011, emesso dal Tribunale di Salerno e non opposto, sul presupposto della mancata allegazione del provvedimento ex art. 647 c.p.c., sia quello della spettanza degli interessi previsti dal decreto legislativo 231 del 2002 ritenendolo infondato perché il rapporto instaurato fra il servizio sanitario e le Farmacia non ha natura di transazione commerciale. 2. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 1307 del 13 settembre 2021, disponeva in fase rescindente la revoca della sentenza numero 979/2019, e in fase rescissoria, dopo aver verificato che il decreto ingiuntivo era stato correttamente prodotto in atti, accoglieva l’eccezione di giudicato sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], condannando l’Asl di Salerno al pagamento anche degli interessi sulla sorte capitale già riconosciuta, a decorrere dalla scadenza del termine convenzionalmente fissato dalle parti per il pagamento. Rilevava che tra le parti in giudizio la stessa Corte aveva già deciso la controversia avente ad oggetto la spettanza degli interessi previsti dal D.lgs 231 del 2002, qualificando il rapporto come transazione commerciale ed applicando gli interessi previsti dal predetto decreto legislativo. Riteneva, quindi, la questione coperta dal giudicato formatosi con il decreto ingiuntivo numero 126/2011 e non opposto. 3. Propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, l’[OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. resist e con controricorso. Considerato che 5. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, della violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. In particolare, deduce l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente un giudicato esterno tra le parti, formatosi a seguito della definitività del decreto ingiuntivo n. 126/11, emesso dal Tribunale di Salerno in favore della Farmacia contro la ASL e non opposto. Il ricorrente denuncia che un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato non può dirsi vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento; sicché, quando il giudicato si sia formato per effetto della mancata opposizione a un decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive (Cass. n. 23918/2010; Cass. n. 12111/2020). Il motivo è inammissibile. E’ principio di questa Corte che, come sostenuto anche dal ricorrente, il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento.- Con particolare riferimento ai rapporti di durata si è da questa Corte precisato che, formatosi il giudicato sulla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti per effetto della mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio- ben può farlo per le periodicità successive ( v. Cass., 6/6/2016, n. 11572 ) Il giudice, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno discendente da un decreto ingiuntivo non opposto, deve dare rilievo non unicamente al contenuto precettivo del provvedimento monitorio pronunziatoma anche agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto su cui è fondata la domanda di ingiunzione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5310 del 16/06/1987; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16455 del 20/08/2004). Orbene, a fronte dell’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza secondo cui la qualificazione del rapporto tra ASL e [OSCURATO:PERSONA] come transazione commerciale non può ulteriormente essere delibata , con conseguente spettanza a quest’ultima anche degli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02sulla sorte capitale già riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine convenzionalmente fissato dalle parti per il pagamento (come già richiesto in sede monitoria) , nella specie l’odierna ricorrente non censura idoneamente la ratio decidendi dell’impugnata sentenza là dove, in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. non riporta gli atti e i documenti posti a fondamento della mossa censura, avuto in particolare riferimento ai presupposti asseritamente legittimanti la non vincolatività del giudicato esterno discendente dal decreto ingiuntivo non opposto de quo , e cioè la non evincibilità dal medesimo delle ragioni della decisione e dei principi che ne costituiscono il fondamento ( in particolare, il ricorso monitorio ; il decreto ingiuntivo n. 9482 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 1.12.2010, notificato in data 20.12.2010 ( cfr. all. 2 ); l’ atto notificato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( cfr. all. 3 ) dell’ [OSCURATO:PERSONA] locale Salerno , la sentenza del giudice di prime cure, l’ atto di citazione in appello( cfr. all. 6 ) ) . E’ d’altro canto appena il caso di sottolineare che il requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co. n.6, c.p.c.va invero osservato anche allorquando la S.C. sia (pure) "giudice del fatto" processuale ( v., con riferimento all'ipotesi della revocazione ex art.391 bis c.p.c., Cass., 19/10/2022, n. 30720; Cass., 8/7/2020, n. 14244; Cass., 28/7/2017, n. 1885; e relativamente all' error in procedendo ex art. 112 c.p.c. cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978 ), con potere-dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione prospettandosi pur sempre l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicché esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione la S.C. può e deve procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali ( v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 7 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonché, più recentemente, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288 e Cass., 3/10/2019, n. 24648). 6.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] s .n.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdel citato art. 13. C