CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25002/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4832/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] del Forno n. 4; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 7160/32/2016, depositata in data 15luglio 201 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodell’11 luglio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Avviso di accertamento incompleto –nullità – notifica di nuovo avviso completo –sanatoria 1. L ’[OSCURATO:PERSONA] , in data 17 maggio 2013, notificava a d [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008, per omessa dichiarazione di redditi derivanti dalla percezione di canoni locativi. Proposta impugnativa dal contribuente, la CTP di Napoli annullava l’avviso in quanto mancante di alcune pagine. 2. L’Agenzia delle Entrate proponeva, quindi, appello, evidenziando che nelle more (precisamente il 1° ottobre 2013) era stata rinnovata lanotifica dell’ avviso di accertamento, completo in tutte le sue pagine. La CTR di Napoli accoglieva il gravame rilevando che la seconda notifica dell’avviso in questione, eseguita nei termini utili ad evitare la decadenza dell’Ufficio dal diritto all’esazione del tributo in oggetto, aveva sanato il vizio iniziale di nullità dell’atto. 3. Per la cassazione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motiv i . L ’Agenzia ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta «violazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc». Osserva, in particolare, che la rinotifica dell’avviso di accertamento, completo in ogni pagina, non può sanare i vizi del primo atto, potendo al più «rinnovare la pretesa da parte dell’agenzia» (pag. 2 del ricorso). Inoltre, la CTR non avrebbe potuto decidere basandosi su un atto non facente parte del giudizio (di primo e di secondo grado) «al fine di non far decorrere i termini utili per la legittimità della richiesta da parte dell’agenzia ovvero per non far decadere quest’ultima dal diritto all’esazione tributaria in oggetto!!» (ancorapag. 2). Il motivo è inammissibile. 1.1. L’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile ratione temporis, prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione: …5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazione della norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del motivo de quo. In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo l’anomalia della motivazione che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 7/4/2014 n. 8053, Cass. Sez. U.21/12/2022 n. 37406, Cass. n. 12111/2019). Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussionee che sia decisivo ; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. n. 2474/2017).Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. n. 9637/2017). Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass.n. 9637/2021), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass. n. 10525/2022). 1.2. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delle dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti). 1.3. Nella specie il ricorrente non indica nemmeno quale sia il fatto, decisivoper il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR. A ben vedere, anzi, il Pirozzi sembra dolersi della circostanza che un fatto (la rinotifica dell’avviso di accertamentocompleto in tutte le sue pagine) sia stato ritenuto decisivo dal giudice di seconde cure onde accogliere il gravame. In tutta evidenza, si è, quindi, al di fuori del perimetro applicativo del numero 5) del comma1 dell’articolo 360 cod. proc. civ..1.4. Il motivo è, altresì, inammissibile sotto altro profilo; a ben vedere, il ricorrente introduce una questione di diritto nuova, ovvero la diversità dell’atto impositivo, oggetto dell’accertamento compiuto dalla CTR, rispetto a quello impugnato con il ricorso originario (diversità ad ogni modo insussistente, trattandosi del medesimo avviso di accertamento, notificato due volte)ma poi, con carenza di specificità, neppure argomenta il dedotto errore nel quale sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che l’avvenuta rinotificazione, ad opera dell’Amministrazione finanziaria, del medesimo atto impositivo, questa volta completo in tutte le sue pagine, comportasse la sanatoria dell’atto ritenuto nullo dalla C.T.P. 2. Con il secondo motivo il contribuente lamenta la «violazione di disposizione normativa art. 360 comma 1 n. 1 cpc – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 890/1982». Deduce, precisamente, che la rinotifica dell’avviso di accertamento debba ritenersi inesistente in quanto effettuata a mani di un familiare convivente con il destinatario (la sorella) e non seguita dall’invio della raccomandata informativa al destinatario. Tale ulteriore adempimento era stato introdotto dalla legge n. 231/2008 (in vigore dal 1° marzo 2008) che aveva aggiunto nell’articolo 7 della legge n. 890/1982 il sesto comma, ai sensi del quale «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di raccomandata». Nella specie la (ri)notifica dell’avviso di accertamento era stata eseguita nel 2013, in «aperta violazione di quanto disposto dall’articolo 7 della legge n. 890 del 1982» in quanto non effettuata nelle mani del destinatario - contribuente e non seguita dall’avviso al Pirozzi a mezzo di raccomandata (pag. 4 del ricorso). 2.1. La censura è inammissibile . Nella specie, in fatti , è incontroverso che l’avviso di accertamento è stato (ri)notificato a mezzo messo notificatore, e non a mezzo posta, per cui il richiamo, da parte del ricorrente - sia nell’intestazione del motivo sia nella esposizione dello stesso (pagine 3 e 4 del ricorso) -all’articolo 7 della l. 890/1982 è inconferente. 3. Il ricorso va, perciò, respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate delle spese processuali che si liquidano in euro 2.300,00 , oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato