Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 35090/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 24/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 17/07/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. (capo A), art. 23, comma 4, L. n. 110/75 (capo B), artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo C) e art. 697 cod. pen. (capo D).

Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico poiché meramente reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato correttamente conto delle ragioni per cui il trattamento sanzionatorio già inflitto dal giudice di prime cure è apparso conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in considerazione della personalità negativa del prevenuto e della gravità del fatto che hanno giustificato il diniego delle invocate circostanze).

Rilevato che la doglianza con la quale il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha correttamente affermato l'insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio.

Va notato, infatti, che la pena irrogata nei confronti del ricorrente è pari ad anni 2 e mesi 8 di reclusione e, quindi, superiore al limite massimo previsto dall'art. 163, comma terzo, cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 24/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 17/07/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. (capo A), art. 23, comma 4, L. n. 110/75 (capo B), artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo C) e art. 697 cod. pen. (capo D). Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico poiché meramente reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato correttamente conto delle ragioni per cui il trattamento sanzionatorio già inflitto dal giudice di prime cure è apparso conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in considerazione della personalità negativa del prevenuto e della gravità del fatto che hanno giustificato il diniego delle invocate circostanze). Rilevato che la doglianza con la quale il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha correttamente affermato l'insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio. Va notato, infatti, che la pena irrogata nei confronti del ricorrente è pari ad anni 2 e mesi 8 di reclusione e, quindi, superiore al limite massimo previsto dall'art. 163, comma terzo, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
Sentenza Cassazione n. 35090/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris