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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18499/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza dello 07/06/2021 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia del 27 marzo 2019, riducendo solo in parte la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 377, commi 1 e 3, cod. pen., con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, perché, con lettera inviata tramite [OSCURATO:PERSONA], aveva minacciato diverse parti lese dei reati di usura ed estorsione, per i quali si trovava in custodia cautelare, per fare loro ritrattare le accuse già verbalizzate dalla polizia giudiziaria.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 521 e 522 cod proc. pen., per mancato rispetto del principio di correlazione tra contestazione e sentenza.

La Corte di appello, ad avviso del ricorrente, aveva erroneamente rigettato l'eccezione difensiva concernente la discrasia tra il capo di imputazione e le sentenze con riferimento alla persona di [OSCURATO:PERSONA]: nel primo questi era indicato come colui che aveva soltanto recapitato la lettera minatoria dell'imputato; nelle sentenze, invece, era stato qualificato come persona offesa in quanto anch'egli destinatario delle minacce.

Il ricorrente censurava l'argomento, di natura sostanziale, sostenuto dalla Corte distrettuale secondo il quale il principio di correlazione non può dirsi violato quando l'attività difensiva, come nella specie, si era regolarmente esplicata sul ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], aldilà dalla sua qualifica di parte lesa o meno.

2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 377 cod. pen., con riguardo all'acquisizione della qualità di persona informata sui fatti o testimone di [OSCURATO:PERSONA], e sussistenza del reato impossibile stante l'inidoneità offensiva della condotta e del mezzo usato per indurlo alla ritrattazione.

La sentenza della Corte d'appello, da leggere come un unicum rispetto a quella di primo grado, aveva accertato e ritenuto che gli unici destinatari delle minacce dell'imputato, volte alla ritrattazione, fossero stati [OSCURATO:PERSONA] (indicato nel capo di imputazione come persona offesa) e [OSCURATO:PERSONA] (indicato invece solo come mero recapitatore delle lettere minatorie dell'imputato a [OSCURATO:PERSONA]).

Ma i due, pur essendo stati sentiti dalla Polizia giudiziaria delegata dal Pm, non erano stati ammessi come testimoni nel processo per usura ed estorsione, tanto da non avere assunto la qualifica soggettiva richiesta dal reato alla luce dalla sentenza delle Sez.

Un. n. 37503 del 2002.

Inoltre, ad avviso della difesa, si sarebbe comunque dinnanzi ad un reato impossibile in quanto [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato, non aveva mai mostrato alcuna paura di [OSCURATO:PERSONA], definito erroneamente pericoloso dai giudici, né si era mai sentito condizionato dalla lettera del 09 febbraio 2014, avendo solo ricevuto un invito a recarsi presso il difensore dell'imputato per valutare questioni risarcitorie o per essere sentito nell'ambito delle indagini difensive.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso, sul ritenuto vizio di correlazione tra contestazione e sentenza, è generico e aspecifico non avendo rappresentato in quali termini avesse inciso sull'esercizio del diritto di difesa.

Correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione per la sola circostanza che un soggetto, nella specie [OSCURATO:PERSONA] (indicato nel capo di imputazione come mero recapitatore della lettera minatoria volta alla ritrattazione di alcune persone sentite dalla P.G. nel corso delle indagini), fosse stato ritenuto parte lesa dai giudici, di primo e secondo grado, anche a seguito dell'istruttoria dibattimentale.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, richiamato dalla sentenza impugnata, perché si configuri la violazione prospettata dal ricorrente è necessario che il fatto contestato, esposto in maniera tale da rendere chiaro l'oggetto dell'addebito su cui si sviluppa l'attività processuale, venga modificato, nei suoi elementi essenziali, così compromettendo il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato.

In questi termini il fatto può risultare "nuovo", cioè ontologicamente ulteriore ed autonomo rispetto a quello originario, tanto da cambiare il perimetro dell'imputazione; oppure "diverso", nel senso di presentare connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria tanto da rendere necessaria la ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 5772 del 28/01/2020, Bevilacqua, Rv. 278212; Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, Varani, Rv. 280938; Sez. 3, n. 8965 del 16/1/ 2019, Mattaboni, Rv. 275928).

Questo principio di diritto è stato ulteriormente puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., richiede che si tenga conto non solo del fatto descritto nell'imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, tanto che questi abbia potuto esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866).

In conclusione, ciò che deve essere accertato ai fini della censura posta è che si sia verificata una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano elementi essenziali costitutivi dell'addebito, essendo escluso da detto perimetro il mero mutamento di profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali comunque l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569).In forza di tali criteri ermeneutici è evidente che, nella specie, non vi sia stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il giudice di secondo grado non ha affatto modificato aspetti o dati essenziali della contestazione, ma ha affermato la responsabilità dell'imputato sulla base degli elementi di fatto descritti nel capo di imputazione ritenendo che "la mancata indicazione, in rubrica, della qualifica del [OSCURATO:PERSONA] non costituisce un dato che ha impedito alla difesa di cogliere il significato dell'imputazione e, quindi, di svolgere appieno la propria funzione".

Tanto ciò è vero che: non soltanto detta eccezione era contenuta in maniera molto criptica nell'atto di appello e formalizzata dal difensore solo in sede di discussione, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata visto che nel verbale di udienza non se ne è fatta menzione; ma non è stato rappresentato, neanche con il ricorso, alcun elemento da cui evincere che dalla presunta violazione fosse conseguita una qualche lesione del diritto di difesa.

Al contrario, dalle sentenze emerge che questo si era adeguatamente sviluppato, sia in primo che in secondo grado, proprio sulla circostanza di fatto, emersa in dibattimento, che anche [OSCURATO:PERSONA] fosse stato parte lesa del reato di intralcio alla giustizia, tanto da dimostrare, in concreto, che la formulazione della contestazione era idonea al raggiungimento del suo scopo.

2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità del reato, è in parte manifestamente infondato e in parte si risolve in censure in fatto. 2.1 II ricorso, infatti, esclude la configurazione del reato in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati autorizzati dal giudice alla citazione in qualità di testimoni, come richiesto dalla sentenza delle Sez.

U, n. 37503 del 2002, non potevano essere annoverati tra i destinatari della fattispecie.

Si tratta di una lettura che non tiene conto né delle modifiche normative che negli anni hanno interessato la norma, ampliandone l'area di operatività con riferimento sia alle condotte, sia ai destinatari di queste; né dei successivi approdi giurisprudenziali, a queste connesse, in una logica complessiva di tutela da indebiti condizionamenti esterni della genuinità dell'attività investigativa e processuale.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui la Corte d'appello di Genova si è conformata, il reato di intralcio alla giustizia (in forza della denominazione richiesta dalla Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, ratificata con la legge 16 marzo 2006, n. 46) è un reato di pericolo (Sez.

U, n. 37503 del 30/10/2002, Vanone, Rv. 222348; Sez. 6, n. 45002 del 6/7/2018, Labate, Rv. 274222).

Sempre nella logica dell'anticipazione della tutela spettante al bene giuridico della corretta e genuina amministrazione della giustizia, il delitto, anche nella sua configurazione aggravata, per condotte commesse con violenza o minaccia, come nella specie, prescinde dall'effettivo condizionamento del destinatario.

In questa prospettiva integra, dunque, il reato di intralcio alla giustizia la condotta di chi compie pressioni e minacce sulla persona che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari al fine di indurla alla ritrattazione nella medesima fase (potrebbe essere nuovamente sentita per iniziativa dell'autorità giudiziaria procedente o rendere a questa dichiarazioni spontanee e presentare memorie) ovvero in prospettiva del successivo dibattimento, anche ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., o nel grado successivo ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 45002 del 06/07/2018, Labate, Rv.274222; Sez. 6, n. 17665 del 17/2/2016, Gilardi, Rv. 266796).

In sostanza è solo con l'esaurimento definitivo del processo che può esservi certezza circa la piena ed effettiva tutela del bene giuridico costituito appunto dalla genuinità dell'attività giudiziaria in tutto il suo sviluppo.

La Corte d'appello ha, dunque, correttamente qualificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come destinatari dell'intralcio alla giustizia commesso da [OSCURATO:PERSONA] in quanto, aldilà dall'essere stati o meno citati come testimoni nel processo per usura ed estorsione, (conclusosi per [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna del 29 maggio 2018, passata in giudicato il 14 luglio 2018), avevano comunque reso "dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria", come richiesto dall'art. 337 cod. pen.

Infatti, entrambi erano stati sentiti a sommarie informazioni testimoniali dalla polizia giudiziaria delegata dal PM, nel corso delle indagini preliminari svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e per questo gravemente minacciati con due missive, inviate proprio dal carcere in cui l'imputato si trovava per le loro dichiarazioni, affinchè le ritrattassero.

2.2. Quanto poi alla ritenuta inidoneità dell'azione intimidatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tale da configurare un reato impossibile, il motivo di ricorso, espresso in modo generico e confuso, è volto a richiedere nuove valutazioni di merito, non consentite nel giudizio di legittimità, con riferimento alla carica minatoria proveniente dalle due lettere inviate da [OSCURATO:PERSONA] dal carcere, alla complessiva pericolosità di questi, che la Corte d'appello ha desunto, correttamente, da elementi di fatto (come l'illegale possesso in carcere di un telefono cellulare, la paura mostrata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle dichiarazioni dibattimentali, la condanna definitiva di [OSCURATO:PERSONA] per usura ed estorsione), tali da rendere concreta la paura di [OSCURATO:PERSONA] per condurlo alla ritrattazione.

Aldilà della inammissibile richiesta difensiva di proporre una diversa valutazione delle prove acquisite, anche con riferimento ai motivi della eventuale visita di [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha puntualmente esaminato tutte le questioni sollevate dal ricorrente con il gravame.

Infatti, il percorso giustificativo adottato, oltre a non presentare manifeste illogicità, coglie la carica offensiva della condotta illecita / collegando causalmente le condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA] dopo la ricezione delle lettere minatorie, proprio a partire dalle dichiarazioni rese in dibattimento a seguito di accompagnamento coattivo, chiaramente connotate dal timore come emerge dalla sottolineatura di non essere stato lui a denunciare l'imputato per usura ed estorsione e di essersi limitato a confermare quanto richiestogli dagli operanti e già risultante dagli atti di indagine (dichiarazioni rese all'udienza del 26 febbraio 2018, riportate a pag. 4-6 della sentenza di primo grado e riprese a p. 4 della sentenza della Corte d'appello).

3. In forza dei predetti rilievi e della circostanza che il ricorrente non abbia individuato passaggio o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo, talvolta assertivamente contrapponendovi un'alternativa lettura del compendio probatorio, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa per le Ammende che si reputa equo determinare in Euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza dello 07/06/2021 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia del 27 marzo 2019, riducendo solo in parte la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 377, commi 1 e 3, cod. pen., con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, perché, con lettera inviata tramite [OSCURATO:PERSONA], aveva minacciato diverse parti lese dei reati di usura ed estorsione, per i quali si trovava in custodia cautelare, per fare loro ritrattare le accuse già verbalizzate dalla polizia giudiziaria. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 521 e 522 cod proc. pen., per mancato rispetto del principio di correlazione tra contestazione e sentenza. La Corte di appello, ad avviso del ricorrente, aveva erroneamente rigettato l'eccezione difensiva concernente la discrasia tra il capo di imputazione e le sentenze con riferimento alla persona di [OSCURATO:PERSONA]: nel primo questi era indicato come colui che aveva soltanto recapitato la lettera minatoria dell'imputato; nelle sentenze, invece, era stato qualificato come persona offesa in quanto anch'egli destinatario delle minacce. Il ricorrente censurava l'argomento, di natura sostanziale, sostenuto dalla Corte distrettuale secondo il quale il principio di correlazione non può dirsi violato quando l'attività difensiva, come nella specie, si era regolarmente esplicata sul ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], aldilà dalla sua qualifica di parte lesa o meno. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 377 cod. pen., con riguardo all'acquisizione della qualità di persona informata sui fatti o testimone di [OSCURATO:PERSONA], e sussistenza del reato impossibile stante l'inidoneità offensiva della condotta e del mezzo usato per indurlo alla ritrattazione. La sentenza della Corte d'appello, da leggere come un unicum rispetto a quella di primo grado, aveva accertato e ritenuto che gli unici destinatari delle minacce dell'imputato, volte alla ritrattazione, fossero stati [OSCURATO:PERSONA] (indicato nel capo di imputazione come persona offesa) e [OSCURATO:PERSONA] (indicato invece solo come mero recapitatore delle lettere minatorie dell'imputato a [OSCURATO:PERSONA]). Ma i due, pur essendo stati sentiti dalla Polizia giudiziaria delegata dal Pm, non erano stati ammessi come testimoni nel processo per usura ed estorsione, tanto da non avere assunto la qualifica soggettiva richiesta dal reato alla luce dalla sentenza delle Sez. Un. n. 37503 del 2002. Inoltre, ad avviso della difesa, si sarebbe comunque dinnanzi ad un reato impossibile in quanto [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato, non aveva mai mostrato alcuna paura di [OSCURATO:PERSONA], definito erroneamente pericoloso dai giudici, né si era mai sentito condizionato dalla lettera del 09 febbraio 2014, avendo solo ricevuto un invito a recarsi presso il difensore dell'imputato per valutare questioni risarcitorie o per essere sentito nell'ambito delle indagini difensive.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, sul ritenuto vizio di correlazione tra contestazione e sentenza, è generico e aspecifico non avendo rappresentato in quali termini avesse inciso sull'esercizio del diritto di difesa. Correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione per la sola circostanza che un soggetto, nella specie [OSCURATO:PERSONA] (indicato nel capo di imputazione come mero recapitatore della lettera minatoria volta alla ritrattazione di alcune persone sentite dalla P.G. nel corso delle indagini), fosse stato ritenuto parte lesa dai giudici, di primo e secondo grado, anche a seguito dell'istruttoria dibattimentale. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, richiamato dalla sentenza impugnata, perché si configuri la violazione prospettata dal ricorrente è necessario che il fatto contestato, esposto in maniera tale da rendere chiaro l'oggetto dell'addebito su cui si sviluppa l'attività processuale, venga modificato, nei suoi elementi essenziali, così compromettendo il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. In questi termini il fatto può risultare "nuovo", cioè ontologicamente ulteriore ed autonomo rispetto a quello originario, tanto da cambiare il perimetro dell'imputazione; oppure "diverso", nel senso di presentare connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria tanto da rendere necessaria la ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 5772 del 28/01/2020, Bevilacqua, Rv. 278212; Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, Varani, Rv. 280938; Sez. 3, n. 8965 del 16/1/ 2019, Mattaboni, Rv. 275928). Questo principio di diritto è stato ulteriormente puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., richiede che si tenga conto non solo del fatto descritto nell'imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, tanto che questi abbia potuto esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866). In conclusione, ciò che deve essere accertato ai fini della censura posta è che si sia verificata una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano elementi essenziali costitutivi dell'addebito, essendo escluso da detto perimetro il mero mutamento di profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali comunque l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569).In forza di tali criteri ermeneutici è evidente che, nella specie, non vi sia stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il giudice di secondo grado non ha affatto modificato aspetti o dati essenziali della contestazione, ma ha affermato la responsabilità dell'imputato sulla base degli elementi di fatto descritti nel capo di imputazione ritenendo che "la mancata indicazione, in rubrica, della qualifica del [OSCURATO:PERSONA] non costituisce un dato che ha impedito alla difesa di cogliere il significato dell'imputazione e, quindi, di svolgere appieno la propria funzione". Tanto ciò è vero che: non soltanto detta eccezione era contenuta in maniera molto criptica nell'atto di appello e formalizzata dal difensore solo in sede di discussione, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata visto che nel verbale di udienza non se ne è fatta menzione; ma non è stato rappresentato, neanche con il ricorso, alcun elemento da cui evincere che dalla presunta violazione fosse conseguita una qualche lesione del diritto di difesa. Al contrario, dalle sentenze emerge che questo si era adeguatamente sviluppato, sia in primo che in secondo grado, proprio sulla circostanza di fatto, emersa in dibattimento, che anche [OSCURATO:PERSONA] fosse stato parte lesa del reato di intralcio alla giustizia, tanto da dimostrare, in concreto, che la formulazione della contestazione era idonea al raggiungimento del suo scopo. 2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità del reato, è in parte manifestamente infondato e in parte si risolve in censure in fatto. 2.1 II ricorso, infatti, esclude la configurazione del reato in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati autorizzati dal giudice alla citazione in qualità di testimoni, come richiesto dalla sentenza delle Sez. U, n. 37503 del 2002, non potevano essere annoverati tra i destinatari della fattispecie. Si tratta di una lettura che non tiene conto né delle modifiche normative che negli anni hanno interessato la norma, ampliandone l'area di operatività con riferimento sia alle condotte, sia ai destinatari di queste; né dei successivi approdi giurisprudenziali, a queste connesse, in una logica complessiva di tutela da indebiti condizionamenti esterni della genuinità dell'attività investigativa e processuale. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui la Corte d'appello di Genova si è conformata, il reato di intralcio alla giustizia (in forza della denominazione richiesta dalla Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, ratificata con la legge 16 marzo 2006, n. 46) è un reato di pericolo (Sez. U, n. 37503 del 30/10/2002, Vanone, Rv. 222348; Sez. 6, n. 45002 del 6/7/2018, Labate, Rv. 274222). Sempre nella logica dell'anticipazione della tutela spettante al bene giuridico della corretta e genuina amministrazione della giustizia, il delitto, anche nella sua configurazione aggravata, per condotte commesse con violenza o minaccia, come nella specie, prescinde dall'effettivo condizionamento del destinatario. In questa prospettiva integra, dunque, il reato di intralcio alla giustizia la condotta di chi compie pressioni e minacce sulla persona che abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari al fine di indurla alla ritrattazione nella medesima fase (potrebbe essere nuovamente sentita per iniziativa dell'autorità giudiziaria procedente o rendere a questa dichiarazioni spontanee e presentare memorie) ovvero in prospettiva del successivo dibattimento, anche ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., o nel grado successivo ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 45002 del 06/07/2018, Labate, Rv.274222; Sez. 6, n. 17665 del 17/2/2016, Gilardi, Rv. 266796). In sostanza è solo con l'esaurimento definitivo del processo che può esservi certezza circa la piena ed effettiva tutela del bene giuridico costituito appunto dalla genuinità dell'attività giudiziaria in tutto il suo sviluppo. La Corte d'appello ha, dunque, correttamente qualificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come destinatari dell'intralcio alla giustizia commesso da [OSCURATO:PERSONA] in quanto, aldilà dall'essere stati o meno citati come testimoni nel processo per usura ed estorsione, (conclusosi per [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna del 29 maggio 2018, passata in giudicato il 14 luglio 2018), avevano comunque reso "dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria", come richiesto dall'art. 337 cod. pen. Infatti, entrambi erano stati sentiti a sommarie informazioni testimoniali dalla polizia giudiziaria delegata dal PM, nel corso delle indagini preliminari svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e per questo gravemente minacciati con due missive, inviate proprio dal carcere in cui l'imputato si trovava per le loro dichiarazioni, affinchè le ritrattassero. 2.2. Quanto poi alla ritenuta inidoneità dell'azione intimidatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tale da configurare un reato impossibile, il motivo di ricorso, espresso in modo generico e confuso, è volto a richiedere nuove valutazioni di merito, non consentite nel giudizio di legittimità, con riferimento alla carica minatoria proveniente dalle due lettere inviate da [OSCURATO:PERSONA] dal carcere, alla complessiva pericolosità di questi, che la Corte d'appello ha desunto, correttamente, da elementi di fatto (come l'illegale possesso in carcere di un telefono cellulare, la paura mostrata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle dichiarazioni dibattimentali, la condanna definitiva di [OSCURATO:PERSONA] per usura ed estorsione), tali da rendere concreta la paura di [OSCURATO:PERSONA] per condurlo alla ritrattazione. Aldilà della inammissibile richiesta difensiva di proporre una diversa valutazione delle prove acquisite, anche con riferimento ai motivi della eventuale visita di [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha puntualmente esaminato tutte le questioni sollevate dal ricorrente con il gravame. Infatti, il percorso giustificativo adottato, oltre a non presentare manifeste illogicità, coglie la carica offensiva della condotta illecita / collegando causalmente le condotte tenute da [OSCURATO:PERSONA] dopo la ricezione delle lettere minatorie, proprio a partire dalle dichiarazioni rese in dibattimento a seguito di accompagnamento coattivo, chiaramente connotate dal timore come emerge dalla sottolineatura di non essere stato lui a denunciare l'imputato per usura ed estorsione e di essersi limitato a confermare quanto richiestogli dagli operanti e già risultante dagli atti di indagine (dichiarazioni rese all'udienza del 26 febbraio 2018, riportate a pag. 4-6 della sentenza di primo grado e riprese a p. 4 della sentenza della Corte d'appello). 3. In forza dei predetti rilievi e della circostanza che il ricorrente non abbia individuato passaggio o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo, talvolta assertivamente contrapponendovi un'alternativa lettura del compendio probatorio, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa per le Ammende che si reputa equo determinare in Euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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