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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 15689/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6080/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIO - SEZ.DIST.

LATINAn. 4341/2017,depositata il 14/07/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.Costruzioni edili appalti pubblici privati s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento notificatale deducendo la sopravvenuta carenza del titolo su cui si fonda, all’esito dell’annullamento dell’atto impositivo nel giudizio di impugnazione promosso dal condebitore solidale. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado.

3. Nella sentenza di appello si legge che, in accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, la sentenza deve essere riformata, ma nel dispositivo l’appello viene rigettato. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, che ha poi depositato successiva memoria in cui ha allegato l’intervenuta correzione dell’errore materiale della sentenza e segnalato la sopravvenuta carenza di interesse. 4.La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 29 maggio 2024.

CONSIDERATO

1. La correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, da parte dell’Agenzia, come allegato nella memoria depositata.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad agire (e quindi, anche l'interesse ad impugnare) deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo -e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla per le spese, non essendosi costituita la controparte.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto, da un lato, la ragione di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta e, dall’altro lato, la ricorrente è una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso per sopravv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6080/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIO - SEZ.DIST. LATINAn. 4341/2017,depositata il 14/07/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.Costruzioni edili appalti pubblici privati s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento notificatale deducendo la sopravvenuta carenza del titolo su cui si fonda, all’esito dell’annullamento dell’atto impositivo nel giudizio di impugnazione promosso dal condebitore solidale. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado. 3. Nella sentenza di appello si legge che, in accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, la sentenza deve essere riformata, ma nel dispositivo l’appello viene rigettato. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, che ha poi depositato successiva memoria in cui ha allegato l’intervenuta correzione dell’errore materiale della sentenza e segnalato la sopravvenuta carenza di interesse. 4.La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 29 maggio 2024. CONSIDERATO 1. La correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, da parte dell’Agenzia, come allegato nella memoria depositata. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad agire (e quindi, anche l'interesse ad impugnare) deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo -e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese, non essendosi costituita la controparte. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto, da un lato, la ragione di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta e, dall’altro lato, la ricorrente è una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso per sopravv
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