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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40745/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00F6E3X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 25 maggio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro seicentoquaranta di multa in relazione al reato previsto dagli artt. 624 bis, commi secondo e terzo, e 61, n. 5, cod. pen. (impossessamento di una collana indossata da un'anziana signora americana, strappandogliela di dosso all'interno di un androne condominiale).

2. L'Hasani, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. per erroneo riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa Si deduce che l'unico elemento - di carattere meramente indiziario - a carico dell'imputato, costituito dall'inversione dei contatori, era del tutto insufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità del Faenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Va premesso che l'aggravante dell'aver approfittato di circostanze tali da osta- colare la pubblica o privata difesa, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., è integrata dalla ricorrenza di condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell'azione criminosa (Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302; Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, Souhi, Rv. 276871).

Si è altresì affermato che, ai fini della configurabilità di detta aggravante, occorre valutare la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto pas- sivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, Bona, Rv. 277780).

Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato il contesto ambientale in cui si era verificata la vicenda criminosa (furto commesso da parte di soggetto il quale giungeva alle spalle della vittima ottantot- tenne, in cammino mediante l'aiuto di un deambulatore, le strappava la collana d'oro dal collo e si dileguava subito dopo; la Corte di merito ha evidenziato che la vittima versava in uno stato di precario equilibrio, in quanto si appoggiava ad un treppiede, e solo per una mera casualità non era caduta a terra, specificando che presumeva di essere sicura essendo avvenuta l'aggressione all'interno del proprio condominio. cL Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata non si è limitata ad indicare l'età e la menomazione fisica della persona offesa, bensì, mediante un ampio ed esauriente apparato argomentativo ha correttamente descritto il contesto ambientale e personale che aveva favorito l'azione criminosa.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00F6E3X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 25 maggio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro seicentoquaranta di multa in relazione al reato previsto dagli artt. 624 bis, commi secondo e terzo, e 61, n. 5, cod. pen. (impossessamento di una collana indossata da un'anziana signora americana, strappandogliela di dosso all'interno di un androne condominiale). 2. L'Hasani, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 61, n. 5, cod. pen. per erroneo riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa Si deduce che l'unico elemento - di carattere meramente indiziario - a carico dell'imputato, costituito dall'inversione dei contatori, era del tutto insufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità del Faenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Va premesso che l'aggravante dell'aver approfittato di circostanze tali da osta- colare la pubblica o privata difesa, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., è integrata dalla ricorrenza di condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell'azione criminosa (Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302; Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, Souhi, Rv. 276871). Si è altresì affermato che, ai fini della configurabilità di detta aggravante, occorre valutare la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto pas- sivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, Bona, Rv. 277780). Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato il contesto ambientale in cui si era verificata la vicenda criminosa (furto commesso da parte di soggetto il quale giungeva alle spalle della vittima ottantot- tenne, in cammino mediante l'aiuto di un deambulatore, le strappava la collana d'oro dal collo e si dileguava subito dopo; la Corte di merito ha evidenziato che la vittima versava in uno stato di precario equilibrio, in quanto si appoggiava ad un treppiede, e solo per una mera casualità non era caduta a terra, specificando che presumeva di essere sicura essendo avvenuta l'aggressione all'interno del proprio condominio. cL Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata non si è limitata ad indicare l'età e la menomazione fisica della persona offesa, bensì, mediante un ampio ed esauriente apparato argomentativo ha correttamente descritto il contesto ambientale e personale che aveva favorito l'azione criminosa. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 40745/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris