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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 604/2025

ECLI:EU:C:2025:329
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CC0560

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate l’8 maggio 2025 ( 1 ) Causa C‑560/23 [Tang] ( i ) H (ved DRC [OSCURATO:PERSONA]) contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati, Danimarca)] «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 29, paragrafo 1 – Termine di trasferimento – Determinazione del dies a quo del termine di sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva sul ricorso – Presa di conoscenza di una circostanza nuova da parte dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale è pendente il ricorso avverso la decisione di trasferimento – Normativa nazionale che consente all’autorità giudiziaria di rinviare ai fini del riesame la decisione di trasferimento all’autorità amministrativa competente»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale offre ancora una volta alla Corte l’opportunità di interpretare le disposizioni relative al computo dei termini di trasferimento dettate dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 ( 2 ), il quale prevede che il trasferimento del richiedente protezione internazionale dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente deve avvenire, al più tardi, entro sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione della decisione di trasferimento in caso di concessione dell’effetto sospensivo ( 3 ).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra H, richiedente protezione internazionale originario dell’Afghanistan, e l’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio per gli stranieri, Danimarca) in merito a una decisione adottata da tale ufficio di trasferire H in Romania, Stato membro che ha accettato di riprenderlo in carico ai sensi del regolamento Dublino

III. Mentre era investita del ricorso di annullamento proposto avverso tale decisione di trasferimento, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati, Danimarca) è venuta a conoscenza del fatto che la Romania sospendeva i trasferimenti in entrata a causa dell’aumento dell’afflusso di rifugiati nel paese.

Di conseguenza, essa ha proceduto a un rinvio per il riesame della causa all’Ufficio per gli stranieri, il quale ha adottato una nuova decisione di trasferimento, la cui legittimità è stata confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) nell’ambito di un nuovo ricorso.

3. La causa in esame invita la Corte a precisare il momento in cui una decisione sul ricorso diventa «definitiva», ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, nell’ambito di un sistema procedurale nazionale che, in presenza di un cambiamento significativo di circostanze avvenuto successivamente all’adozione di una decisione di trasferimento, consente all’autorità giudiziaria investita di un ricorso avverso tale decisione di annullare quest’ultima senza statuire sulla sua fondatezza e di procedere a un rinvio per il riesame all’autorità amministrativa competente, alla quale spetta adottare una nuova decisione di trasferimento contro la quale è proposto un nuovo ricorso, dotato di effetto sospensivo.

4. Nelle presenti conclusioni, spiegherò le ragioni per le quali ritengo che, nell’ambito di un siffatto sistema procedurale, il termine di sei mesi di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, impartito allo Stato membro richiedente per procedere al trasferimento del richiedente, debba iniziare a decorrere dalla decisione con la quale l’autorità giudiziaria, investita del ricorso di annullamento avverso la decisione di trasferimento che è stata adottata al termine del procedimento di riesame, statuisce definitivamente sulla legittimità di quest’ultima e pone fine al procedimento relativo a tale decisione di trasferimento annullandola o consentendone l’esecuzione.

5. Preciserò tuttavia che spetta a tale Stato membro strutturare il proprio diritto nazionale in modo che, a seguito del rinvio della causa per il riesame all’autorità amministrativa competente, la nuova decisione di trasferimento e la decisione definitiva sul ricorso proposto avverso quest’ultima siano adottate in tempi brevi al fine di garantire un rapido espletamento della domanda di protezione internazionale.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

6. Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento Dublino III stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

I considerando 4, 5 e 19 di tale regolamento enunciano al riguardo quanto segue: «(4) Secondo le conclusioni del [Consiglio europeo, nell’ambito della sua riunione straordinaria] di Tampere [del 15 e 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo (CEAS)] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo. (5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia per le persone interessate.

Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale. (...) (19) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [ ( 4 )].

Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

7. L’articolo 27, paragrafi 3 e 4, del regolamento Dublino III dispone quanto segue: «3.

Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono nel proprio diritto nazionale: a) che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione.

La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione.

La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione».

8. L’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, di tale regolamento così recita: «1.

Il trasferimento del richiedente (...) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo

3. (...)

2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

B. Diritto danese

1. Lo status particolare del Regno di Danimarca per quanto riguarda l’attuazione del CEAS

9. Per quanto riguarda la parte terza, titolo V, del Trattato FUE, in cui rientrano, in particolare, le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione, il Regno di Danimarca gode, in forza del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato UE e al Trattato FUE, di uno status particolare, che lo distingue dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Pertanto, tale Stato membro non partecipa al CEAS, in quanto non è vincolato dalle direttive 2011/95/UE ( 5 ) e 2013/32/UE ( 6 ).

Per contro, esso applica il regolamento Dublino III, in forza di un accordo internazionale firmato il 13 marzo 2005 con l’Unione europea ( 7 ).

2. Legge sugli stranieri

10. L’Udlændingeloven (legge sugli stranieri) ( 8 ) contiene, agli articoli da 53 a 56, disposizioni che disciplinano la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati).

11. Conformemente all’articolo 53a di tale legge, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) svolge, in via permanente, una funzione di organo di ricorso amministrativo avverso le decisioni amministrative in materia di asilo pronunciate in primo grado dall’Ufficio per gli stranieri.

12. Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 8, di detta legge, le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) sono definitive e non possono quindi essere impugnate dinanzi ad un’altra autorità amministrativa.

13. Dall’esposizione del contesto normativo contenuta nella decisione di rinvio risulta che, secondo il diritto amministrativo danese, l’organo di ricorso può procedere a un rinvio per il riesame presso l’autorità amministrativa competente in tre casi: 1) se la causa non è sufficientemente istruita prima della decisione di primo grado, 2) se sono stati commessi errori sostanziali nel corso dell’esame in primo grado o 3) se vi sono nuove informazioni sostanziali che incidono sulla decisione originaria.

14. Secondo il diritto amministrativo danese, un rinvio per il riesame implica quindi che la causa è ancora in corso di esame dinanzi alle autorità e che esiste la possibilità di contestare la successiva decisione di primo grado dinanzi al giudice dell’impugnazione.

III. Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale

15. H, cittadino afghano, è entrato in Danimarca il 25 aprile 2021, dove ha presentato una domanda di protezione internazionale lo stesso giorno.

Secondo le indicazioni contenute nel sistema Eurodac, H era già stato registrato come richiedente protezione internazionale in Romania il 5 marzo 2021.

16. Di conseguenza, il 24 giugno 2021, l’Ufficio per gli stranieri ha chiesto alle autorità rumene di riprenderlo in carico in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Dublino III, richiesta che queste ultime hanno accolto, entro i termini, il 7 luglio 2021.

17. Il 19 luglio 2021 l’Ufficio per gli stranieri ha deciso di trasferire H in Romania in applicazione di tale disposizione (in prosieguo: la «prima decisione di trasferimento»).

Con dichiarazione dello stesso giorno, H ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati).

Tale ricorso aveva effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Dublino III.

18. In pendenza di detto ricorso, il 28 febbraio 2022 la Romania ha informato tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri che, a partire dal 1 o marzo 2022, avrebbe sospeso tutti i trasferimenti in entrata ai sensi del regolamento Dublino III a causa del conflitto in Ucraina e dell’aumento dell’afflusso di rifugiati in Romania.

19. Di conseguenza, il 15 marzo 2022, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha deciso di rinviare la causa all’Ufficio per gli stranieri ai fini del riesame affinché esso si pronunciasse sull’incidenza di una siffatta comunicazione sulla decisione specifica di trasferire H in Romania.

Dalla decisione di rinvio risulta che il rinvio per il riesame ha comportato l’annullamento della decisione del 19 luglio 2021.

20. L’8 aprile 2022 l’Ufficio per gli stranieri ha nuovamente deciso di trasferire H in Romania ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Dublino III (in prosieguo: la «seconda decisione di trasferimento»).

Con dichiarazione dello stesso giorno, H ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati).

Tale ricorso aveva effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento.

21. Il 24 maggio 2022 la Romania ha informato tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri della revoca della sospensione dei trasferimenti in entrata ai sensi del regolamento Dublino III.

22. Con decisione definitiva del 2 dicembre 2022, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha confermato la seconda decisione di trasferimento.

23. Il 2 febbraio 2023 H ha chiesto la riapertura del procedimento con la motivazione che il termine di sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di ripresa in carico, previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, era scaduto al momento dell’adozione della seconda decisione di trasferimento, con la conseguenza che il Regno di Danimarca era ormai competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale, in forza dell’articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento.

24. Dopo aver riaperto il procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha confermato, con decisione del 19 aprile 2023, la seconda decisione di trasferimento.

Da tale decisione, il cui contenuto è riprodotto in parte nella decisione di rinvio, risulta che quest’ultima ha ritenuto che il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III avesse iniziato a decorrere solo a partire dalla sua decisione definitiva del 2 dicembre 2022 per due ragioni.

Da un lato, la decisione di rinvio a fini di riesame aveva avuto come conseguenza che la causa fosse ancora in esame dinanzi all’Ufficio per gli stranieri, rendendo pertanto impossibile il trasferimento di H in Romania.

D’altro lato, l’esecuzione della seconda decisione di trasferimento era stata sospesa durante il procedimento di ricorso proposto dinanzi ad essa, e ciò fino all’adozione della sua decisione definitiva in data 2 dicembre 2022.

25. Il 4 maggio 2023, a seguito di una domanda del DRC [OSCURATO:PERSONA] (consiglio per i rifugiati, Danimarca), un’organizzazione non governativa che rappresenta H, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha deciso di riaprire, ancora una volta, il procedimento al fine di riesaminare l’interpretazione delle norme relative ai termini di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l’articolo 27 di tale regolamento.

Nella sua domanda di riapertura, il Consiglio per i rifugiati ha fatto riferimento, in particolare, alla sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello), e ha dichiarato che, alla luce del regolamento Dublino III, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale di H era stata trasferita in Danimarca al momento della seconda decisione di trasferimento.

26. Alla luce di tutto ciò, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni relative ai termini di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento [Dublino III] debbano essere interpretate nel senso che il termine di sei mesi di cui all’articolo 29, paragrafo 1, seconda ipotesi, [di tale] regolamento inizia a decorrere dalla decisione definitiva nel merito, in un caso in cui un organo di ricorso dello Stato membro richiedente, quale indicato all’articolo 27 [di detto] regolamento, ha rinviato la causa sul trasferimento all’autorità competente di primo grado, che ha successivamente adottato una nuova decisione di trasferimento oltre sei mesi dopo il ricevimento dell’accettazione della ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – in particolare quando il rinvio è motivato dal fatto che lo Stato membro competente, che aveva inizialmente accettato il trasferimento, ha successivamente adottato una decisione di sospensione generale dei trasferimenti effettuati in applicazione del [medesimo regolamento] –, e in cui al provvedimento di allontanamento dello straniero interessato viene attributo effetto sospensivo».

27. [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse trattato con il procedimento d’urgenza di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

Con decisione del 15 dicembre 2023 ( 9 ), il presidente della Corte ha respinto tale domanda.

28. Il 27 novembre 2023 la Corte ha inviato al giudice del rinvio una richiesta di informazioni relativa alla sua natura di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, alla quale quest’ultimo ha risposto.

29. Osservazioni scritte sono state presentate da H, dai governi danese, francese, austriaco e svizzero nonché dalla Commissione europea.

Nel corso dell’udienza che si è tenuta il 6 febbraio 2025, H, i governi danese e francese nonché la Commissione sono stati sentiti e sono stati in particolare invitati a rispondere ai quesiti per risposta orale rivolti dalla Corte.

IV. Analisi

30. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se, nell’ambito del sistema procedurale di uno Stato membro che, in presenza di un cambiamento significativo di circostanze avvenuto successivamente all’adozione di una decisione di trasferimento, consenta all’autorità giudiziaria investita del ricorso di annullamento avverso tale decisione di annullare quest’ultima senza statuire sulla sua fondatezza e di procedere a un rinvio per il riesame all’autorità amministrativa competente, alla quale spetta adottare una nuova decisione di trasferimento contro la quale è proposto un nuovo ricorso, dotato di effetto sospensivo, l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che il termine di trasferimento di sei mesi decorre dalla decisione con la quale l’autorità giudiziaria statuisce definitivamente sulla legittimità di quest’ultima decisione.

31. Per rispondere a tale quesito, occorre ricordare, innanzi tutto, che l’articolo 29 del regolamento Dublino III definisce le modalità e i termini entro i quali lo Stato membro richiedente, ai fini della presa o della ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale, deve procedere al trasferimento di quest’ultimo verso lo Stato membro competente.

32. L’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento dispone che il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta da parte dello Stato membro competente di prendere o riprendere in carico l’interessato, o a decorrere dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, di detto regolamento.

33. Facendo riferimento al punto 29 della sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello), H sostiene che, a seguito della decisione del 15 marzo 2022 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha annullato la prima decisione di trasferimento e ha rinviato la causa per il riesame all’Ufficio per gli stranieri, non esisteva più una decisione di trasferimento la cui attuazione poteva essere rinviata e che il termine di trasferimento avrebbe iniziato a decorrere, retroattivamente, a partire dal 7 luglio 2021, data in cui la Romania ha accettato la richiesta di ripresa in carico ( 10 ).

34. Tuttavia, rilevo, in primo luogo, che un siffatto approccio sarebbe contrario alla formulazione e alla logica dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, da cui risulta che i due momenti a partire dai quali il termine di trasferimento può iniziare a decorrere devono essere intesi nel senso che l’uno esclude l’altro.

35. Pertanto, nella prima ipotesi, nessun ricorso è proposto avverso la decisione di trasferimento o, se tale ricorso è proposto, esso non ha effetto sospensivo.

Il termine di trasferimento inizia quindi a decorrere dall’accettazione, da parte dello Stato membro competente, della richiesta di prendere o riprendere in carico l’interessato.

Nella seconda ipotesi, un ricorso con effetto sospensivo è proposto avverso la decisione di trasferimento.

Il termine inizia quindi a decorrere dalla decisione definitiva su tale ricorso, dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso previsti dall’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato ( 11 ).

36. Giudicare diversamente contrasterebbe con l’obiettivo della tutela giurisdizionale effettiva quale sancito dall’articolo 47 della Carta.

Infatti, le due fattispecie previste all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III consentono di dare piena efficacia alla sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento.

Se, nell’ambito di un ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento, l’esecuzione di tale decisione fosse sospesa, ma il termine di trasferimento, dal canto suo, continuasse a decorrere, non sarebbe possibile garantire la parità delle armi e l’effettività delle procedure di ricorso, assicurando che tale termine non scada quando l’attuazione della decisione di trasferimento è stata resa impossibile dalla presentazione di un ricorso avverso suddetta decisione ( 12 ).

37. Rilevo, in secondo luogo, che le circostanze di fatto nelle quali si inserisce la presente causa differiscono da quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello).

In tale causa, alla Corte veniva chiesto se l’effetto sospensivo di un appello proposto avverso la sentenza di annullamento di una decisione di trasferimento avesse un effetto sul termine di trasferimento.

La Corte ha dichiarato che, da un lato, l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III non è inteso a disciplinare i provvedimenti provvisori che possono essere eventualmente adottati nell’ambito di un appello proposto dalle autorità competenti avverso una sentenza che ha annullato una decisione di trasferimento e che, dall’altro, un provvedimento provvisorio avente l’effetto di sospendere il termine di trasferimento in attesa dell’esito di tale appello può essere adottato soltanto quando l’attuazione della decisione di trasferimento sia stata sospesa in attesa dell’esito del ricorso di primo grado ( 13 ).

38. Orbene, nella presente causa, l’esecuzione della prima decisione di trasferimento adottata nei confronti di H dall’Ufficio per gli stranieri è stata sospesa in primo grado, conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Dublino

III. Inoltre, sebbene tale prima decisione sia stata effettivamente annullata dalla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati), tale causa è stata rinviata a tale ufficio affinché esso procedesse a un riesame della questione del suo trasferimento, e una seconda decisione di trasferimento è stata effettivamente adottata da tale autorità, decisione a sua volta oggetto di un ricorso, con effetto sospensivo, proposto dall’interessato.

39. Ne consegue che esiste effettivamente una decisione di trasferimento (la seconda decisione di trasferimento) la cui attuazione è stata sospesa nell’ambito di un ricorso proposto contro quest’ultima.

Il termine di trasferimento ha quindi iniziato a decorrere dalla decisione definitiva su tale ricorso, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

40. Detto articolo 29 non enuncia norme specifiche relative al computo dei termini qualora, in presenza di un cambiamento significativo di circostanze avvenuto successivamente all’adozione di una decisione di trasferimento, l’autorità giudiziaria annulli quest’ultima senza valutarne la fondatezza e proceda a un rinvio per il riesame all’autorità amministrativa competente, alla quale spetta adottare una nuova decisione di trasferimento, avverso la quale è proposto un nuovo ricorso.

41. Come è emerso dal dibattimento in udienza, il momento in cui una decisione sul ricorso diventa «definitiva» ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III solleva quindi una particolare difficoltà.

Infatti, è definitiva o la decisione con la quale l’autorità giudiziaria investita del ricorso di annullamento avverso la prima decisione di trasferimento ha annullato quest’ultima senza valutarne la fondatezza, o la decisione con la quale tale autorità, investita di un nuovo ricorso di annullamento avverso la seconda decisione di trasferimento, statuisce sulla legittimità di quest’ultima ( 14 ).

42. Ritengo che, nell’ambito di un regime procedurale quale descritto dal governo danese nelle sue osservazioni, il termine di trasferimento di sei mesi previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debba decorrere dalla decisione definitiva sul ricorso proposto avverso la seconda decisione di trasferimento e contro la quale non può più essere esperito alcun mezzo di ricorso ordinario.

43. In primo luogo, tale soluzione tende a tener conto delle particolarità del sistema procedurale danese che prevede il trattamento delle cause «a due livelli» istituendo, nell’ambito del procedimento giurisdizionale, un procedimento di rinvio all’autorità amministrativa competente ai fini del riesame qualora emergano «nuove informazioni sostanziali» ( 15 ) per l’esecuzione di una decisione, quale una decisione di trasferimento.

44. È vero che esistono due decisioni di trasferimento che sono state oggetto di due ricorsi distinti.

Tuttavia, tali decisioni hanno lo stesso oggetto (il trasferimento del richiedente), sono state adottate nei confronti dello stesso richiedente, a seguito dello stesso evento (l’accettazione della ripresa in carico da parte dello Stato membro competente) e dalla stessa autorità amministrativa, cosicché tale procedura deve essere intesa come una procedura unica.

Pertanto, la decisione con la quale l’autorità giudiziaria ha annullato la prima decisione di trasferimento senza neppure pronunciarsi sulla fondatezza di quest’ultima e ha proceduto a un rinvio all’autorità amministrativa per il riesame costituisce una decisione intermedia che consente all’autorità amministrativa competente di valutare gli effetti derivanti dall’esistenza di fatti nuovi e sostanziali riguardo alla procedura di trasferimento dell’interessato e, se del caso, di adottare una valutazione diversa relativamente a quest’ultima.

45. Orbene, ricordo che, per quanto riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 343/2003 ( 16 ), che è stato abrogato dal regolamento Dublino III, la Corte ha dichiarato che il termine di trasferimento deve decorrere non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza di tale procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione ( 17 ).

È quindi determinante la circostanza che la decisione definitiva sul ricorso statuisca sulla legittimità della decisione di trasferimento.

Prevedendo che il termine di trasferimento decorra dalla decisione definitiva sul ricorso proposto avverso la decisione di trasferimento, il legislatore dell’Unione prende in considerazione una decisione definitiva nel merito che pone fine al procedimento relativo alla decisione di trasferimento, annullandolo o consentendone l’esecuzione.

46. In secondo luogo, detta soluzione consente di tener conto dei principi e dei requisiti derivanti dalla necessità di garantire l’esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Dublino III e dell’articolo 47 della Carta.

Infatti, la Corte ricorda costantemente che, sebbene il legislatore dell’Unione abbia inteso favorire una rapida attuazione delle decisioni di trasferimento, resta il fatto che esso non ha inteso sacrificare la tutela giurisdizionale dei richiedenti protezione internazionale all’esigenza di celerità nel trattamento della loro domanda ( 18 ).

47. L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede quindi che la persona oggetto di una decisione di trasferimento abbia diritto a un ricorso effettivo avverso tale decisione, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale ( 19 ).

Orbene, la portata di tale ricorso è precisata al considerando 19 di detto regolamento.

Tale considerando indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale, il ricorso effettivo istituito dal regolamento in parola avverso le decisioni di trasferimento deve avere ad oggetto, da una parte, l’esame dell’applicazione del citato regolamento e, dall’altra, l’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito ( 20 ).

48. Nella sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) la Corte ha concluso che un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione di trasferimento, nell’ambito del quale il giudice adito non possa tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione del regolamento Dublino III, non consente di garantire un mezzo di ricorso effettivo e di assicurare una tutela giurisdizionale sufficiente alla luce dei diritti enunciati all’articolo 27 di tale regolamento e all’articolo 47 della Carta ( 21 ).

49. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che il legislatore dell’Unione ha armonizzato solo alcune delle modalità procedurali del ricorso avverso la decisione di trasferimento di cui l’interessato deve disporre e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono necessariamente tenuti, in applicazione dell’articolo 27 del regolamento Dublino III, ad organizzare il loro sistema di ricorso in modo da far sì che l’esigenza di tener conto di circostanze determinanti successive all’adozione della decisione di trasferimento sia garantita nell’ambito dell’esame del ricorso che consente di contestare la legittimità della decisione di trasferimento ( 22 ).

Secondo la Corte, quando una circostanza successiva alla decisione di trasferimento può rimettere in discussione il trasferimento dell’interessato verso lo Stato membro competente, tale disposizione lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di determinare i limiti entro i quali l’autorità giudiziaria può tener conto di tale circostanza ai fini della valutazione della legittimità della decisione di trasferimento in base a un esame completo ed ex nunc oppure se occorra garantire detta tutela giurisdizionale in altre forme, istituendo, ad esempio, un mezzo di ricorso specifico o un’altra modalità procedurale ( 23 ).

50. Orbene, comprendo che è proprio in tale contesto che si inserisce il sistema procedurale danese e non si può pertanto contestare a tale Stato membro il fatto di integrare il procedimento del ricorso di annullamento proposto avverso una decisione di trasferimento con un procedimento di rinvio per il riesame destinato alla presa in considerazione di un cambiamento sostanziale di circostanze avvenuto nello Stato membro competente successivamente all’adozione di tale decisione.

Ritenere che, a causa di tale rinvio per il riesame, a tale Stato membro sia trasferita la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale avrebbe l’effetto, in un siffatto sistema, di dissuaderlo dal tener conto di tali nuove circostanze, pur determinanti ai fini della valutazione della legittimità e della fattibilità della procedura di trasferimento.

51. Ciò premesso, aggiungo che, conformemente a una costante giurisprudenza, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti degli amministrati, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 24 ).

52. Per quanto riguarda, in primo luogo, il principio di equivalenza, esso richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno ( 25 ).

53. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio di effettività, esso impone che, nell’ambito di un procedimento come quello di cui trattasi, l’autorità giudiziaria competente statuisca definitivamente sulla legittimità della decisione di trasferimento come riesaminata dall’autorità amministrativa competente senza indebito ritardo, in modo da garantire un accesso effettivo alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale e da assicurare un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, conformemente al considerando 5 del regolamento Dublino III ( 26 ).

Ciò implica che la durata di tale procedimento, considerata nel suo insieme, non ecceda un periodo strettamente necessario alla luce delle finalità per le quali il riesame è stato avviato.

54. In una situazione come quella di cui trattasi, ogni Stato membro deve, di conseguenza, adeguare il proprio diritto nazionale in modo tale che, a seguito dell’annullamento della decisione iniziale e in caso di rinvio della causa all’autorità amministrativa competente in ragione di nuove circostanze determinanti ai fini della procedura di trasferimento, quest’ultima adotti una nuova decisione e, se del caso, l’autorità giudiziaria statuisca in tempi brevi ( 27 ).

55. Un siffatto regime non dovrebbe quindi condurre a una situazione in cui lo Stato membro richiedente potrebbe eludere la propria competenza, evitando di divenire lo Stato membro competente rinviando indefinitamente la causa per il riesame dinanzi all’autorità amministrativa competente, senza che sia mai statuito sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Infatti, tale regime rischierebbe di sfociare in una situazione contraria alla finalità del regolamento Dublino III, quale espressa al suo considerando 5, poiché avrebbe come conseguenza di rinviare in misura corrispondente il momento a partire dal quale il termine di trasferimento potrebbe iniziare a decorrere e, pertanto, il momento a partire dal quale la domanda di protezione internazionale potrebbe essere esaminata, privando così il richiedente del beneficio dei diritti che sarebbero connessi al riconoscimento di quest’ultima.

Come ricordato dalla Corte nella sentenza del 13 novembre 2018, X e X ( 28 ), occorrerebbe allora che siffatta domanda sia esaminata, se del caso, da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in forza dei criteri di cui al capo III di tale regolamento ( 29 ).

56. Nel caso di specie, nessuna autorità si è ancora pronunciata sulla domanda di protezione internazionale presentata da H il 25 aprile 2021.

Dal 7 luglio 2021, data in cui la Romania ha accettato di riprendere in carico H ai fini dell’esame della sua domanda, non vi è stato né trasferimento né decisione nel merito della sua domanda.

Per quanto riguarda il procedimento principale (che non include le due domande di riapertura del procedimento presentate da H e successivamente dal Consiglio per i rifugiati), rilevo che sono trascorsi quasi diciassette mesi tra il momento in cui la Romania ha accettato di riprendere in carico H e la decisione definitiva con cui la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha convalidato la seconda decisione di trasferimento.

Orbene, ricordo che l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III prevede due soli casi nei quali il termine di trasferimento può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se non è stato possibile procedere al trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi, se quest’ultimo è fuggito ( 30 ).

Nel caso di specie, se è evidente che la decisione della Romania di sospendere tutti i trasferimenti in entrata effettuati ai sensi del regolamento Dublino III ha necessariamente inciso sulla durata di tale procedimento avviando la procedura di rinvio per il riesame, sono stati necessari quasi otto mesi alla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) per pronunciarsi sulla legittimità della seconda decisione di trasferimento, mentre, come precedentemente dichiarato, tale decisione aveva lo stesso oggetto della prima decisione ed era adottata nei confronti dello stesso richiedente, a seguito del medesimo evento, e dalla stessa autorità amministrativa.

Una siffatta durata mi sembra difficilmente compatibile con la necessità di garantire un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

57. Alla luce di tutti questi elementi, ritengo che, nell’ambito del sistema procedurale di uno Stato membro che, in presenza di un cambiamento significativo di circostanze avvenuto successivamente all’adozione di una decisione di trasferimento, consenta all’autorità giudiziaria investita del ricorso di annullamento avverso tale decisione di annullare quest’ultima senza statuire sulla sua fondatezza e di procedere a un rinvio per il riesame all’autorità amministrativa competente, alla quale spetta adottare una nuova decisione di trasferimento contro la quale è proposto un nuovo ricorso, dotato di effetto sospensivo, l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l’articolo 27 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che il termine di trasferimento di sei mesi decorre dalla decisione con la quale tale autorità giudiziaria statuisce definitivamente nel merito, ponendo fine al procedimento relativo alla decisione di trasferimento, annullandola o consentendone l’esecuzione.

58. Nel caso di specie, si tratta della decisione del 2 dicembre 2022, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha statuito definitivamente sulla fondatezza della seconda decisione di trasferimento.

Poiché al secondo ricorso proposto da H era effettivamente attribuito un effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, il termine di trasferimento ha iniziato a decorrere da tale data.

V. Conclusione

59. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati, Danimarca) come segue: L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con l’articolo 27 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: – nell’ambito del sistema procedurale di uno Stato membro che, in presenza di un cambiamento significativo di circostanze avvenuto successivamente all’adozione di una decisione di trasferimento, consenta all’autorità giudiziaria investita del ricorso di annullamento avverso tale decisione di annullare quest’ultima senza statuire sulla sua fondatezza e di procedere a un rinvio ai fini del riesame all’autorità amministrativa competente, alla quale spetta adottare una nuova decisione di trasferimento contro la quale è proposto un nuovo ricorso, dotato di effetto sospensivo, il termine di trasferimento di sei mesi decorre dalla decisione con la quale tale autorità giudiziaria statuisce definitivamente nel merito, ponendo fine al procedimento relativo alla decisione di trasferimento, annullandola o consentendone l’esecuzione; – spetta a tale Stato membro strutturare il proprio diritto nazionale in modo tale che, a seguito del rinvio della causa ai fini del riesame all’autorità amministrativa competente, la nuova decisione di trasferimento e la decisione definitiva sul ricorso di annullamento proposto avverso quest’ultima siano adottate in tempi brevi al fine di garantire un rapido espletamento della domanda di protezione internazionale. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 ; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»). ( 3 ) V., in particolare, sentenza del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) [C‑556/21; in prosieguo: la «sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello), EU:C:2023:272 ].

V., altresì, sentenze del 12 gennaio 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento – Pluralità di domande) ( da C‑323/21 a C‑325/21 , EU:C:2023:4 ), e del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento – Tratta di esseri umani) ( C‑338/21 , EU:C:2023:269 ). ( 4 ) In prosieguo: la «Carta». ( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 ). ( 6 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ). ( 7 ) Accordo tra [l’Unione] e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino ( GU L 66, pag. 38 ). ( 8 ) Legge come consolidata dalla Lovbekendtgørelse nr. 1079 (decreto di codificazione n. 1079) del 10 agosto 2023. ( 9 )

V. ordinanza del presidente della Corte del 15 dicembre 2023, Tang ( C‑560/23 , EU:C:2023:1035 ). ( 10 ) In udienza, sembra tuttavia che il rappresentante di H si sia discostato da tale argomento spiegando che il termine di trasferimento dovrebbe iniziare a decorrere dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha deciso di annullare la prima decisione di trasferimento e di rinviare la causa per il riesame all’Ufficio per gli stranieri, ossia il 15 marzo 2022. ( 11 )

V. sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) (punto 24). ( 12 )

V. sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) (punto 35). ( 13 )

V. sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) (punti 27 e 34). ( 14 ) La disciplina danese non può essere assimilata a un doppio grado di giudizio, nell’ambito di un procedimento d’appello, che prevede un ricorso, dinanzi a un giudice di grado superiore, avverso una sentenza pronunciata in primo grado, che statuisce sulla legittimità di un atto amministrativo, il tutto rientrante in un unico procedimento diretto ad annullare o a confermare una stessa decisione di trasferimento. ( 15 )

V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni. ( 16 ) Regolamento del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo ( GU 2003, L 50, pag. 1 ). ( 17 )

V. sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian ( C‑19/08 , EU:C:2009:41 , punto 46 ). ( 18 )

V. sentenze del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento – Tratta di esseri umani) ( C‑338/21 , EU:C:2023:269 , punto 52 e giurisprudenza citata), nonché Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) (punto 19 e giurisprudenza citata). ( 19 )

V. sentenza del 15 aprile 2021, Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) [C‑194/19; in prosieguo: «la sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), EU:C:2021:270 , punto 32 ]. ( 20 )

V. sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punto 33 e giurisprudenza citata). ( 21 )

V. sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punto 49). ( 22 )

V. sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punti 37 e 38). ( 23 )

V. sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punti da 46 a 48). ( 24 )

V. sentenze Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punto 42 e giurisprudenza citata), e del 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e a. (Opuscolo comune – Refoulement indiretto) ( C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21 , EU:C:2023:934 , punto 113 e giurisprudenza citata). ( 25 )

V. sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punto 44 e giurisprudenza ivi citata) nonché ordinanza del 4 ottobre 2024, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ( C‑761/23 , EU:C:2024:879 , punto 30 e giurisprudenza citata). ( 26 ) V., a tal riguardo, sentenze del 13 novembre 2018, X e X ( C‑47/17 e C‑48/17 , EU:C:2018:900 , punto 69 nonché giurisprudenza citata), e Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punti 35 e 36 nonché giurisprudenza citata). ( 27 ) V., per analogia, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto ( C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 148 ). ( 28 ) C‑47/17 e C‑48/17 , EU:C:2018:900 . ( 29 )

V. sentenza del 13 novembre 2018, X e X ( C‑47/17 e C‑48/17 , EU:C:2018:900 , punto 70 ). ( 30 ) La nozione di «detenzione» è stata definita nella sentenza del 31 marzo 2022, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a. (Ricovero di un richiedente asilo in un ospedale psichiatrico) ( C‑231/21 , EU:C:2022:237 , punti 55 e 58 ), e quella di «fuga» nella sentenza del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punti 56 e 57 ).

Per completezza, ricordo che la Corte stessa ha confermato che altre circostanze che rendevano materialmente impossibile l’esecuzione della decisione di trasferimento, come la pandemia di COVID-19, non consentivano di interrompere il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III [sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 )].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0560 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate l’8 maggio 2025 ( 1 ) Causa C‑560/23 [Tang] ( i ) H (ved DRC [OSCURATO:PERSONA]) contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati, Danimarca)] «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 29, paragrafo 1 – Termine di trasferimento – Determinazione del dies a quo del termine di sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva sul ricorso – Presa di conoscenza di una circostanza nuova da parte dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale è pendente il ricorso avverso la decisione di trasferimento – Normativa nazionale che consente all’autorità giudiziaria di rinviare ai fini del riesame la decisione di trasferimento all’autorità amministrativa competente» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale offre ancora una volta alla Corte l’opportunità di interpretare le disposizioni relative al computo dei termini di trasferimento dettate dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 ( 2 ), il quale prevede che il trasferimento del richiedente protezione internazionale dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente deve avvenire, al più tardi, entro sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione della decisione di trasferimento in caso di concessione dell’effetto sospensivo ( 3 ). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra H, richiedente protezione internazionale originario dell’Afghanistan, e l’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio per gli stranieri, Danimarca) in merito a una decisione adottata da tale ufficio di trasferire H in Romania, Stato membro che ha accettato di riprenderlo in carico ai sensi del regolamento Dublino III. Mentre era investita del ricorso di annullamento proposto avverso tale decisione di trasferimento, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati, Danimarca) è venuta a conoscenza del fatto che la Romania sospendeva i trasferimenti in entrata a causa dell’aumento dell’afflusso di rifugiati nel paese. Di conseguenza, essa ha proceduto a un rinvio per il riesame della causa all’Ufficio per gli stranieri, il quale ha adottato una nuova decisione di trasferimento, la cui legittimità è stata confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) nell’ambito di un nuovo ricorso. 3. La causa in esame invita la Corte a precisare il momento in cui una decisione sul ricorso diventa «definitiva», ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, nell’ambito di un sistema procedurale nazionale che, in presenza di un cambiamento significativo di circostanze avvenuto successivamente all’adozione di una decisione di trasferimento, consente all’autorità giudiziaria investita di un ricorso avverso tale decisione di annullare quest’ultima senza statuire sulla sua fondatezza e di procedere a un rinvio per il riesame all’autorità amministrativa competente, alla quale spetta adottare una nuova decisione di trasferimento contro la quale è proposto un nuovo ricorso, dotato di effetto sospensivo. 4. Nelle presenti conclusioni, spiegherò le ragioni per le quali ritengo che, nell’ambito di un siffatto sistema procedurale, il termine di sei mesi di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, impartito allo Stato membro richiedente per procedere al trasferimento del richiedente, debba iniziare a decorrere dalla decisione con la quale l’autorità giudiziaria, investita del ricorso di annullamento avverso la decisione di trasferimento che è stata adottata al termine del procedimento di riesame, statuisce definitivamente sulla legittimità di quest’ultima e pone fine al procedimento relativo a tale decisione di trasferimento annullandola o consentendone l’esecuzione. 5. Preciserò tuttavia che spetta a tale Stato membro strutturare il proprio diritto nazionale in modo che, a seguito del rinvio della causa per il riesame all’autorità amministrativa competente, la nuova decisione di trasferimento e la decisione definitiva sul ricorso proposto avverso quest’ultima siano adottate in tempi brevi al fine di garantire un rapido espletamento della domanda di protezione internazionale. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 6. Ai sensi del suo articolo 1, il regolamento Dublino III stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. I considerando 4, 5 e 19 di tale regolamento enunciano al riguardo quanto segue: «(4) Secondo le conclusioni del [Consiglio europeo, nell’ambito della sua riunione straordinaria] di Tampere [del 15 e 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo (CEAS)] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo. (5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale. (...) (19) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [ ( 4 )]. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito». 7. L’articolo 27, paragrafi 3 e 4, del regolamento Dublino III dispone quanto segue: «3.   Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono nel proprio diritto nazionale: a) che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata. 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione». 8. L’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, di tale regolamento così recita: «1.   Il trasferimento del richiedente (...) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3. (...) 2.   Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito». B. Diritto danese 1. Lo status particolare del Regno di Danimarca per quanto riguarda l’attuazione del CEAS 9. Per quanto riguarda la parte terza, titolo V, del Trattato FUE, in cui rientrano, in particolare, le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione, il Regno di Danimarca gode, in forza del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato UE e al Trattato FUE, di uno status particolare, che lo distingue dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Pertanto, tale Stato membro non partecipa al CEAS, in quanto non è vincolato dalle direttive 2011/95/UE ( 5 ) e 2013/32/UE ( 6 ). Per contro, esso applica il regolamento Dublino III, in forza di un accordo internazionale firmato il 13 marzo 2005 con l’Unione europea ( 7 ). 2. Legge sugli stranieri 10. L’Udlændingeloven (legge sugli stranieri) ( 8 ) contiene, agli articoli da 53 a 56, disposizioni che disciplinano la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati). 11. Conformemente all’articolo 53a di tale legge, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) svolge, in via permanente, una funzione di organo di ricorso amministrativo avverso le decisioni amministrative in materia di asilo pronunciate in primo grado dall’Ufficio per gli stranieri. 12. Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 8, di detta legge, le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) sono definitive e non possono quindi essere impugnate dinanzi ad un’altra autorità amministrativa. 13. Dall’esposizione del contesto normativo contenuta nella decisione di rinvio risulta che, secondo il diritto amministrativo danese, l’organo di ricorso può procedere a un rinvio per il riesame presso l’autorità amministrativa competente in tre casi: 1) se la causa non è sufficientemente istruita prima della decisione di primo grado, 2) se sono stati commessi errori sostanziali nel corso dell’esame in primo grado o 3) se vi sono nuove informazioni sostanziali che incidono sulla decisione originaria. 14. Secondo il diritto amministrativo danese, un rinvio per il riesame implica quindi che la causa è ancora in corso di esame dinanzi alle autorità e che esiste la possibilità di contestare la successiva decisione di primo grado dinanzi al giudice dell’impugnazione. III. Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale 15. H, cittadino afghano, è entrato in Danimarca il 25 aprile 2021, dove ha presentato una domanda di protezione internazionale lo stesso giorno. Secondo le indicazioni contenute nel sistema Eurodac, H era già stato registrato come richiedente protezione internazionale in Romania il 5 marzo 2021. 16. Di conseguenza, il 24 giugno 2021, l’Ufficio per gli stranieri ha chiesto alle autorità rumene di riprenderlo in carico in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Dublino III, richiesta che queste ultime hanno accolto, entro i termini, il 7 luglio 2021. 17. Il 19 luglio 2021 l’Ufficio per gli stranieri ha deciso di trasferire H in Romania in applicazione di tale disposizione (in prosieguo: la «prima decisione di trasferimento»). Con dichiarazione dello stesso giorno, H ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati). Tale ricorso aveva effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Dublino III. 18. In pendenza di detto ricorso, il 28 febbraio 2022 la Romania ha informato tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri che, a partire dal 1 o marzo 2022, avrebbe sospeso tutti i trasferimenti in entrata ai sensi del regolamento Dublino III a causa del conflitto in Ucraina e dell’aumento dell’afflusso di rifugiati in Romania. 19. Di conseguenza, il 15 marzo 2022, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha deciso di rinviare la causa all’Ufficio per gli stranieri ai fini del riesame affinché esso si pronunciasse sull’incidenza di una siffatta comunicazione sulla decisione specifica di trasferire H in Romania. Dalla decisione di rinvio risulta che il rinvio per il riesame ha comportato l’annullamento della decisione del 19 luglio 2021. 20. L’8 aprile 2022 l’Ufficio per gli stranieri ha nuovamente deciso di trasferire H in Romania ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Dublino III (in prosieguo: la «seconda decisione di trasferimento»). Con dichiarazione dello stesso giorno, H ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati). Tale ricorso aveva effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento. 21. Il 24 maggio 2022 la Romania ha informato tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri della revoca della sospensione dei trasferimenti in entrata ai sensi del regolamento Dublino III. 22. Con decisione definitiva del 2 dicembre 2022, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha confermato la seconda decisione di trasferimento. 23. Il 2 febbraio 2023 H ha chiesto la riapertura del procedimento con la motivazione che il termine di sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di ripresa in carico, previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, era scaduto al momento dell’adozione della seconda decisione di trasferimento, con la conseguenza che il Regno di Danimarca era ormai competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale, in forza dell’articolo 29, paragrafo 2, di tale regolamento. 24. Dopo aver riaperto il procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha confermato, con decisione del 19 aprile 2023, la seconda decisione di trasferimento. Da tale decisione, il cui contenuto è riprodotto in parte nella decisione di rinvio, risulta che quest’ultima ha ritenuto che il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III avesse iniziato a decorrere solo a partire dalla sua decisione definitiva del 2 dicembre 2022 per due ragioni. Da un lato, la decisione di rinvio a fini di riesame aveva avuto come conseguenza che la causa fosse ancora in esame dinanzi all’Ufficio per gli stranieri, rendendo pertanto impossibile il trasferimento di H in Romania. D’altro lato, l’esecuzione della seconda decisione di trasferimento era stata sospesa durante il procedimento di ricorso proposto dinanzi ad essa, e ciò fino all’adozione della sua decisione definitiva in data 2 dicembre 2022. 25. Il 4 maggio 2023, a seguito di una domanda del DRC [OSCURATO:PERSONA] (consiglio per i rifugiati, Danimarca), un’organizzazione non governativa che rappresenta H, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha deciso di riaprire, ancora una volta, il procedimento al fine di riesaminare l’interpretazione delle norme relative ai termini di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l’articolo 27 di tale regolamento. Nella sua domanda di riapertura, il Consiglio per i rifugiati ha fatto riferimento, in particolare, alla sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello), e ha dichiarato che, alla luce del regolamento Dublino III, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale di H era stata trasferita in Danimarca al momento della seconda decisione di trasferimento. 26. Alla luce di tutto ciò, la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni relative ai termini di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento [Dublino III] debbano essere interpretate nel senso che il termine di sei mesi di cui all’articolo 29, paragrafo 1, seconda ipotesi, [di tale] regolamento inizia a decorrere dalla decisione definitiva nel merito, in un caso in cui un organo di ricorso dello Stato membro richiedente, quale indicato all’articolo 27 [di detto] regolamento, ha rinviato la causa sul trasferimento all’autorità competente di primo grado, che ha successivamente adottato una nuova decisione di trasferimento oltre sei mesi dopo il ricevimento dell’accettazione della ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – in particolare quando il rinvio è motivato dal fatto che lo Stato membro competente, che aveva inizialmente accettato il trasferimento, ha successivamente adottato una decisione di sospensione generale dei trasferimenti effettuati in applicazione del [medesimo regolamento] –, e in cui al provvedimento di allontanamento dello straniero interessato viene attributo effetto sospensivo». 27. [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse trattato con il procedimento d’urgenza di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. Con decisione del 15 dicembre 2023 ( 9 ), il presidente della Corte ha respinto tale domanda. 28. Il 27 novembre 2023 la Corte ha inviato al giudice del rinvio una richiesta di informazioni relativa alla sua natura di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, alla quale quest’ultimo ha risposto. 29. Osservazioni scritte sono state presentate da H, dai governi danese, francese, austriaco e svizzero nonché dalla Commissione europea. Nel corso dell’udienza che si è tenuta il 6 febbraio 2025, H, i governi danese e francese nonché la Commissione sono stati sentiti e sono stati in particolare invitati a rispondere ai quesiti per risposta orale rivolti dalla Corte. IV. Analisi 30. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se, nell’ambito del sistema procedurale di uno Stato membro che, in presenza di un cambiamento significativo di circostanze avvenuto successivamente all’adozione di una decisione di trasferimento, consenta all’autorità giudiziaria investita del ricorso di annullamento avverso tale decisione di annullare quest’ultima senza statuire sulla sua fondatezza e di procedere a un rinvio per il riesame all’autorità amministrativa competente, alla quale spetta adottare una nuova decisione di trasferimento contro la quale è proposto un nuovo ricorso, dotato di effetto sospensivo, l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che il termine di trasferimento di sei mesi decorre dalla decisione con la quale l’autorità giudiziaria statuisce definitivamente sulla legittimità di quest’ultima decisione. 31. Per rispondere a tale quesito, occorre ricordare, innanzi tutto, che l’articolo 29 del regolamento Dublino III definisce le modalità e i termini entro i quali lo Stato membro richiedente, ai fini della presa o della ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale, deve procedere al trasferimento di quest’ultimo verso lo Stato membro competente. 32. L’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento dispone che il trasferimento avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta da parte dello Stato membro competente di prendere o riprendere in carico l’interessato, o a decorrere dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, di detto regolamento. 33. Facendo riferimento al punto 29 della sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello), H sostiene che, a seguito della decisione del 15 marzo 2022 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha annullato la prima decisione di trasferimento e ha rinviato la causa per il riesame all’Ufficio per gli stranieri, non esisteva più una decisione di trasferimento la cui attuazione poteva essere rinviata e che il termine di trasferimento avrebbe iniziato a decorrere, retroattivamente, a partire dal 7 luglio 2021, data in cui la Romania ha accettato la richiesta di ripresa in carico ( 10 ). 34. Tuttavia, rilevo, in primo luogo, che un siffatto approccio sarebbe contrario alla formulazione e alla logica dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, da cui risulta che i due momenti a partire dai quali il termine di trasferimento può iniziare a decorrere devono essere intesi nel senso che l’uno esclude l’altro. 35. Pertanto, nella prima ipotesi, nessun ricorso è proposto avverso la decisione di trasferimento o, se tale ricorso è proposto, esso non ha effetto sospensivo. Il termine di trasferimento inizia quindi a decorrere dall’accettazione, da parte dello Stato membro competente, della richiesta di prendere o riprendere in carico l’interessato. Nella seconda ipotesi, un ricorso con effetto sospensivo è proposto avverso la decisione di trasferimento. Il termine inizia quindi a decorrere dalla decisione definitiva su tale ricorso, dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso previsti dall’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato ( 11 ). 36. Giudicare diversamente contrasterebbe con l’obiettivo della tutela giurisdizionale effettiva quale sancito dall’articolo 47 della Carta. Infatti, le due fattispecie previste all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III consentono di dare piena efficacia alla sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento. Se, nell’ambito di un ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento, l’esecuzione di tale decisione fosse sospesa, ma il termine di trasferimento, dal canto suo, continuasse a decorrere, non sarebbe possibile garantire la parità delle armi e l’effettività delle procedure di ricorso, assicurando che tale termine non scada quando l’attuazione della decisione di trasferimento è stata resa impossibile dalla presentazione di un ricorso avverso suddetta decisione ( 12 ). 37. Rilevo, in secondo luogo, che le circostanze di fatto nelle quali si inserisce la presente causa differiscono da quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello). In tale causa, alla Corte veniva chiesto se l’effetto sospensivo di un appello proposto avverso la sentenza di annullamento di una decisione di trasferimento avesse un effetto sul termine di trasferimento. La Corte ha dichiarato che, da un lato, l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III non è inteso a disciplinare i provvedimenti provvisori che possono essere eventualmente adottati nell’ambito di un appello proposto dalle autorità competenti avverso una sentenza che ha annullato una decisione di trasferimento e che, dall’altro, un provvedimento provvisorio avente l’effetto di sospendere il termine di trasferimento in attesa dell’esito di tale appello può essere adottato soltanto quando l’attuazione della decisione di trasferimento sia stata sospesa in attesa dell’esito del ricorso di primo grado ( 13 ). 38. Orbene, nella presente causa, l’esecuzione della prima decisione di trasferimento adottata nei confronti di H dall’Ufficio per gli stranieri è stata sospesa in primo grado, conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento Dublino III. Inoltre, sebbene tale prima decisione sia stata effettivamente annullata dalla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati), tale causa è stata rinviata a tale ufficio affinché esso procedesse a un riesame della questione del suo trasferimento, e una seconda decisione di trasferimento è stata effettivamente adottata da tale autorità, decisione a sua volta oggetto di un ricorso, con effetto sospensivo, proposto dall’interessato. 39. Ne consegue che esiste effettivamente una decisione di trasferimento (la seconda decisione di trasferimento) la cui attuazione è stata sospesa nell’ambito di un ricorso proposto contro quest’ultima. Il termine di trasferimento ha quindi iniziato a decorrere dalla decisione definitiva su tale ricorso, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. 40. Detto articolo 29 non enuncia norme specifiche relative al computo dei termini qualora, in presenza di un cambiamento significativo di circostanze avvenuto successivamente all’adozione di una decisione di trasferimento, l’autorità giudiziaria annulli quest’ultima senza valutarne la fondatezza e proceda a un rinvio per il riesame all’autorità amministrativa competente, alla quale spetta adottare una nuova decisione di trasferimento, avverso la quale è proposto un nuovo ricorso. 41. Come è emerso dal dibattimento in udienza, il momento in cui una decisione sul ricorso diventa «definitiva» ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III solleva quindi una particolare difficoltà. Infatti, è definitiva o la decisione con la quale l’autorità giudiziaria investita del ricorso di annullamento avverso la prima decisione di trasferimento ha annullato quest’ultima senza valutarne la fondatezza, o la decisione con la quale tale autorità, investita di un nuovo ricorso di annullamento avverso la seconda decisione di trasferimento, statuisce sulla legittimità di quest’ultima ( 14 ). 42. Ritengo che, nell’ambito di un regime procedurale quale descritto dal governo danese nelle sue osservazioni, il termine di trasferimento di sei mesi previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debba decorrere dalla decisione definitiva sul ricorso proposto avverso la seconda decisione di trasferimento e contro la quale non può più essere esperito alcun mezzo di ricorso ordinario. 43. In primo luogo, tale soluzione tende a tener conto delle particolarità del sistema procedurale danese che prevede il trattamento delle cause «a due livelli» istituendo, nell’ambito del procedimento giurisdizionale, un procedimento di rinvio all’autorità amministrativa competente ai fini del riesame qualora emergano «nuove informazioni sostanziali» ( 15 ) per l’esecuzione di una decisione, quale una decisione di trasferimento. 44. È vero che esistono due decisioni di trasferimento che sono state oggetto di due ricorsi distinti. Tuttavia, tali decisioni hanno lo stesso oggetto (il trasferimento del richiedente), sono state adottate nei confronti dello stesso richiedente, a seguito dello stesso evento (l’accettazione della ripresa in carico da parte dello Stato membro competente) e dalla stessa autorità amministrativa, cosicché tale procedura deve essere intesa come una procedura unica. Pertanto, la decisione con la quale l’autorità giudiziaria ha annullato la prima decisione di trasferimento senza neppure pronunciarsi sulla fondatezza di quest’ultima e ha proceduto a un rinvio all’autorità amministrativa per il riesame costituisce una decisione intermedia che consente all’autorità amministrativa competente di valutare gli effetti derivanti dall’esistenza di fatti nuovi e sostanziali riguardo alla procedura di trasferimento dell’interessato e, se del caso, di adottare una valutazione diversa relativamente a quest’ultima. 45. Orbene, ricordo che, per quanto riguarda l’interpretazione del regolamento (CE) n. 343/2003 ( 16 ), che è stato abrogato dal regolamento Dublino III, la Corte ha dichiarato che il termine di trasferimento deve decorrere non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza di tale procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione ( 17 ). È quindi determinante la circostanza che la decisione definitiva sul ricorso statuisca sulla legittimità della decisione di trasferimento. Prevedendo che il termine di trasferimento decorra dalla decisione definitiva sul ricorso proposto avverso la decisione di trasferimento, il legislatore dell’Unione prende in considerazione una decisione definitiva nel merito che pone fine al procedimento relativo alla decisione di trasferimento, annullandolo o consentendone l’esecuzione. 46. In secondo luogo, detta soluzione consente di tener conto dei principi e dei requisiti derivanti dalla necessità di garantire l’esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Dublino III e dell’articolo 47 della Carta. Infatti, la Corte ricorda costantemente che, sebbene il legislatore dell’Unione abbia inteso favorire una rapida attuazione delle decisioni di trasferimento, resta il fatto che esso non ha inteso sacrificare la tutela giurisdizionale dei richiedenti protezione internazionale all’esigenza di celerità nel trattamento della loro domanda ( 18 ). 47. L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede quindi che la persona oggetto di una decisione di trasferimento abbia diritto a un ricorso effettivo avverso tale decisione, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale ( 19 ). Orbene, la portata di tale ricorso è precisata al considerando 19 di detto regolamento. Tale considerando indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale, il ricorso effettivo istituito dal regolamento in parola avverso le decisioni di trasferimento deve avere ad oggetto, da una parte, l’esame dell’applicazione del citato regolamento e, dall’altra, l’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito ( 20 ). 48. Nella sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) la Corte ha concluso che un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione di trasferimento, nell’ambito del quale il giudice adito non possa tener conto di circostanze successive all’adozione di tale decisione che siano determinanti ai fini della corretta applicazione del regolamento Dublino III, non consente di garantire un mezzo di ricorso effettivo e di assicurare una tutela giurisdizionale sufficiente alla luce dei diritti enunciati all’articolo 27 di tale regolamento e all’articolo 47 della Carta ( 21 ). 49. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che il legislatore dell’Unione ha armonizzato solo alcune delle modalità procedurali del ricorso avverso la decisione di trasferimento di cui l’interessato deve disporre e che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono necessariamente tenuti, in applicazione dell’articolo 27 del regolamento Dublino III, ad organizzare il loro sistema di ricorso in modo da far sì che l’esigenza di tener conto di circostanze determinanti successive all’adozione della decisione di trasferimento sia garantita nell’ambito dell’esame del ricorso che consente di contestare la legittimità della decisione di trasferimento ( 22 ). Secondo la Corte, quando una circostanza successiva alla decisione di trasferimento può rimettere in discussione il trasferimento dell’interessato verso lo Stato membro competente, tale disposizione lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di determinare i limiti entro i quali l’autorità giudiziaria può tener conto di tale circostanza ai fini della valutazione della legittimità della decisione di trasferimento in base a un esame completo ed ex nunc oppure se occorra garantire detta tutela giurisdizionale in altre forme, istituendo, ad esempio, un mezzo di ricorso specifico o un’altra modalità procedurale ( 23 ). 50. Orbene, comprendo che è proprio in tale contesto che si inserisce il sistema procedurale danese e non si può pertanto contestare a tale Stato membro il fatto di integrare il procedimento del ricorso di annullamento proposto avverso una decisione di trasferimento con un procedimento di rinvio per il riesame destinato alla presa in considerazione di un cambiamento sostanziale di circostanze avvenuto nello Stato membro competente successivamente all’adozione di tale decisione. Ritenere che, a causa di tale rinvio per il riesame, a tale Stato membro sia trasferita la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale avrebbe l’effetto, in un siffatto sistema, di dissuaderlo dal tener conto di tali nuove circostanze, pur determinanti ai fini della valutazione della legittimità e della fattibilità della procedura di trasferimento. 51. Ciò premesso, aggiungo che, conformemente a una costante giurisprudenza, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti degli amministrati, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 24 ). 52. Per quanto riguarda, in primo luogo, il principio di equivalenza, esso richiede che la complessiva disciplina dei ricorsi si applichi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli simili fondati sulla violazione del diritto interno ( 25 ). 53. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio di effettività, esso impone che, nell’ambito di un procedimento come quello di cui trattasi, l’autorità giudiziaria competente statuisca definitivamente sulla legittimità della decisione di trasferimento come riesaminata dall’autorità amministrativa competente senza indebito ritardo, in modo da garantire un accesso effettivo alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale e da assicurare un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, conformemente al considerando 5 del regolamento Dublino III ( 26 ). Ciò implica che la durata di tale procedimento, considerata nel suo insieme, non ecceda un periodo strettamente necessario alla luce delle finalità per le quali il riesame è stato avviato. 54. In una situazione come quella di cui trattasi, ogni Stato membro deve, di conseguenza, adeguare il proprio diritto nazionale in modo tale che, a seguito dell’annullamento della decisione iniziale e in caso di rinvio della causa all’autorità amministrativa competente in ragione di nuove circostanze determinanti ai fini della procedura di trasferimento, quest’ultima adotti una nuova decisione e, se del caso, l’autorità giudiziaria statuisca in tempi brevi ( 27 ). 55. Un siffatto regime non dovrebbe quindi condurre a una situazione in cui lo Stato membro richiedente potrebbe eludere la propria competenza, evitando di divenire lo Stato membro competente rinviando indefinitamente la causa per il riesame dinanzi all’autorità amministrativa competente, senza che sia mai statuito sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Infatti, tale regime rischierebbe di sfociare in una situazione contraria alla finalità del regolamento Dublino III, quale espressa al suo considerando 5, poiché avrebbe come conseguenza di rinviare in misura corrispondente il momento a partire dal quale il termine di trasferimento potrebbe iniziare a decorrere e, pertanto, il momento a partire dal quale la domanda di protezione internazionale potrebbe essere esaminata, privando così il richiedente del beneficio dei diritti che sarebbero connessi al riconoscimento di quest’ultima. Come ricordato dalla Corte nella sentenza del 13 novembre 2018, X e X ( 28 ), occorrerebbe allora che siffatta domanda sia esaminata, se del caso, da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in forza dei criteri di cui al capo III di tale regolamento ( 29 ). 56. Nel caso di specie, nessuna autorità si è ancora pronunciata sulla domanda di protezione internazionale presentata da H il 25 aprile 2021. Dal 7 luglio 2021, data in cui la Romania ha accettato di riprendere in carico H ai fini dell’esame della sua domanda, non vi è stato né trasferimento né decisione nel merito della sua domanda. Per quanto riguarda il procedimento principale (che non include le due domande di riapertura del procedimento presentate da H e successivamente dal Consiglio per i rifugiati), rilevo che sono trascorsi quasi diciassette mesi tra il momento in cui la Romania ha accettato di riprendere in carico H e la decisione definitiva con cui la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha convalidato la seconda decisione di trasferimento. Orbene, ricordo che l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III prevede due soli casi nei quali il termine di trasferimento può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se non è stato possibile procedere al trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi, se quest’ultimo è fuggito ( 30 ). Nel caso di specie, se è evidente che la decisione della Romania di sospendere tutti i trasferimenti in entrata effettuati ai sensi del regolamento Dublino III ha necessariamente inciso sulla durata di tale procedimento avviando la procedura di rinvio per il riesame, sono stati necessari quasi otto mesi alla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) per pronunciarsi sulla legittimità della seconda decisione di trasferimento, mentre, come precedentemente dichiarato, tale decisione aveva lo stesso oggetto della prima decisione ed era adottata nei confronti dello stesso richiedente, a seguito del medesimo evento, e dalla stessa autorità amministrativa. Una siffatta durata mi sembra difficilmente compatibile con la necessità di garantire un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale. 57. Alla luce di tutti questi elementi, ritengo che, nell’ambito del sistema procedurale di uno Stato membro che, in presenza di un cambiamento significativo di circostanze avvenuto successivamente all’adozione di una decisione di trasferimento, consenta all’autorità giudiziaria investita del ricorso di annullamento avverso tale decisione di annullare quest’ultima senza statuire sulla sua fondatezza e di procedere a un rinvio per il riesame all’autorità amministrativa competente, alla quale spetta adottare una nuova decisione di trasferimento contro la quale è proposto un nuovo ricorso, dotato di effetto sospensivo, l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l’articolo 27 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che il termine di trasferimento di sei mesi decorre dalla decisione con la quale tale autorità giudiziaria statuisce definitivamente nel merito, ponendo fine al procedimento relativo alla decisione di trasferimento, annullandola o consentendone l’esecuzione. 58. Nel caso di specie, si tratta della decisione del 2 dicembre 2022, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha statuito definitivamente sulla fondatezza della seconda decisione di trasferimento. Poiché al secondo ricorso proposto da H era effettivamente attribuito un effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, il termine di trasferimento ha iniziato a decorrere da tale data. V. Conclusione 59. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati, Danimarca) come segue: L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con l’articolo 27 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che: – nell’ambito del sistema procedurale di uno Stato membro che, in presenza di un cambiamento significativo di circostanze avvenuto successivamente all’adozione di una decisione di trasferimento, consenta all’autorità giudiziaria investita del ricorso di annullamento avverso tale decisione di annullare quest’ultima senza statuire sulla sua fondatezza e di procedere a un rinvio ai fini del riesame all’autorità amministrativa competente, alla quale spetta adottare una nuova decisione di trasferimento contro la quale è proposto un nuovo ricorso, dotato di effetto sospensivo, il termine di trasferimento di sei mesi decorre dalla decisione con la quale tale autorità giudiziaria statuisce definitivamente nel merito, ponendo fine al procedimento relativo alla decisione di trasferimento, annullandola o consentendone l’esecuzione; – spetta a tale Stato membro strutturare il proprio diritto nazionale in modo tale che, a seguito del rinvio della causa ai fini del riesame all’autorità amministrativa competente, la nuova decisione di trasferimento e la decisione definitiva sul ricorso di annullamento proposto avverso quest’ultima siano adottate in tempi brevi al fine di garantire un rapido espletamento della domanda di protezione internazionale. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 ; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»). ( 3 ) V., in particolare, sentenza del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) [C‑556/21; in prosieguo: la «sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello), EU:C:2023:272 ]. V., altresì, sentenze del 12 gennaio 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento – Pluralità di domande) ( da C‑323/21 a C‑325/21 , EU:C:2023:4 ), e del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento – Tratta di esseri umani) ( C‑338/21 , EU:C:2023:269 ). ( 4 ) In prosieguo: la «Carta». ( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( GU 2011, L 337, pag. 9 ). ( 6 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ). ( 7 ) Accordo tra [l’Unione] e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino ( GU L 66, pag. 38 ). ( 8 ) Legge come consolidata dalla Lovbekendtgørelse nr. 1079 (decreto di codificazione n. 1079) del 10 agosto 2023. ( 9 ) V. ordinanza del presidente della Corte del 15 dicembre 2023, Tang ( C‑560/23 , EU:C:2023:1035 ). ( 10 ) In udienza, sembra tuttavia che il rappresentante di H si sia discostato da tale argomento spiegando che il termine di trasferimento dovrebbe iniziare a decorrere dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] (commissione per i rifugiati) ha deciso di annullare la prima decisione di trasferimento e di rinviare la causa per il riesame all’Ufficio per gli stranieri, ossia il 15 marzo 2022. ( 11 ) V. sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) (punto 24). ( 12 ) V. sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) (punto 35). ( 13 ) V. sentenza Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) (punti 27 e 34). ( 14 ) La disciplina danese non può essere assimilata a un doppio grado di giudizio, nell’ambito di un procedimento d’appello, che prevede un ricorso, dinanzi a un giudice di grado superiore, avverso una sentenza pronunciata in primo grado, che statuisce sulla legittimità di un atto amministrativo, il tutto rientrante in un unico procedimento diretto ad annullare o a confermare una stessa decisione di trasferimento. ( 15 ) V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni. ( 16 ) Regolamento del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo ( GU 2003, L 50, pag. 1 ). ( 17 ) V. sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian ( C‑19/08 , EU:C:2009:41 , punto 46 ). ( 18 ) V. sentenze del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento – Tratta di esseri umani) ( C‑338/21 , EU:C:2023:269 , punto 52 e giurisprudenza citata), nonché Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello) (punto 19 e giurisprudenza citata). ( 19 ) V. sentenza del 15 aprile 2021, Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) [C‑194/19; in prosieguo: «la sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), EU:C:2021:270 , punto 32 ]. ( 20 ) V. sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punto 33 e giurisprudenza citata). ( 21 ) V. sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punto 49). ( 22 ) V. sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punti 37 e 38). ( 23 ) V. sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punti da 46 a 48). ( 24 ) V. sentenze Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punto 42 e giurisprudenza citata), e del 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e a. (Opuscolo comune – Refoulement indiretto) ( C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21 , EU:C:2023:934 , punto 113 e giurisprudenza citata). ( 25 ) V. sentenza Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punto 44 e giurisprudenza ivi citata) nonché ordinanza del 4 ottobre 2024, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ( C‑761/23 , EU:C:2024:879 , punto 30 e giurisprudenza citata). ( 26 ) V., a tal riguardo, sentenze del 13 novembre 2018, X e X ( C‑47/17 e C‑48/17 , EU:C:2018:900 , punto 69 nonché giurisprudenza citata), e Stato belga (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (punti 35 e 36 nonché giurisprudenza citata). ( 27 ) V., per analogia, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto ( C‑585/16 , EU:C:2018:584 , punto 148 ). ( 28 ) C‑47/17 e C‑48/17 , EU:C:2018:900 . ( 29 ) V. sentenza del 13 novembre 2018, X e X ( C‑47/17 e C‑48/17 , EU:C:2018:900 , punto 70 ). ( 30 ) La nozione di «detenzione» è stata definita nella sentenza del 31 marzo 2022, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a. (Ricovero di un richiedente asilo in un ospedale psichiatrico) ( C‑231/21 , EU:C:2022:237 , punti 55 e 58 ), e quella di «fuga» nella sentenza del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punti 56 e 57 ). Per completezza, ricordo che la Corte stessa ha confermato che altre circostanze che rendevano materialmente impossibile l’esecuzione della decisione di trasferimento, come la pandemia di COVID-19, non consentivano di interrompere il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III [sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 )].