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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08970/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 926 / 3 / 20 1 5 della Co mmissione tributaria regionale dell’Abbruzzo, depositata il 15settembre 20 1 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Tributi-cartella 36 bis Sospensione termini sisma l’[OSCURATO:PERSONA] che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento , emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, portante IRPEF dell’anno 2008 , la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata e in riforma della decisione di primo grado (sfavorevole al contribuente), ne accoglieva il ricorso introduttivo; la C.T.R. argomentava la decisione statuendo che, poiché l’adempimento dell’obbligazione tributaria relativa all’anno di imposta 2008 andava a scadere nel corso dell’anno 2009 e segnatamente nell’ambito del periodo al quale erano state riferite le agevolazioni fiscali connesse al terremoto dell’Abruzzo, il recupero era da ritenersi illegittimo; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio .

Consideratoche: 1 con l’unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.1 della legge 23 marzo 1977 n.97 e successive modificazioni e di altre disposizioni legislative laddove la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto che gli acconti relativi (computati sulla scorta del reddito pregresso ed in relazione ad un reddito ancora non determinato) non devono essere obbligatoriamente pagati nel corso dell’anno di imposta..

Secondo la prospettazione difensiva l’analisi testuale e logica della legge,invocata in rubrica, consente di affermare , pacificamente , che le stesse sono norme di condotta prescrittive in quanto stabiliscono non una facoltà bensì l’obbligatorietà dell’adempimento fiscale. 2.La censuraè fondata.

Non appare revocabile, in dubbio dal tenore testuale dell’art.1 della legge 23 marzo 1977 n.97 e dell’art.17 del d.P.R. 7 dicembre 2001 n.435, la natura prescrittiva di tali normi le quali impongono, con l’utilizzo del verbo dovere, l’obbligatorietà dei versamenti, secondo le modalità di calcolo e la tempistica ivi stabilita, degli acconti IRPEF.

Nel caso in esame, è pacifico che gli acconti non corrisposti e portati, unitamente alle sanzioni, dalla cartella impugnata avrebbero dovuto essere versati a giugno e a novembre 2008, periodo antecedente e come tale non rientrante nel periodo di sospensione (fra il 6 aprile 2009 e il 20 dicembre 2010) dei versamenti previsto dall’art.33 della legge 12 novembre 2011 n.183 (contenente norme agevolative per il rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese). 3.Ne consegue l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato che gli acconti …non devono essere obbligatoriamente pagati nel corso dell’anno di imposta e, in tal guisa, ha illegittimamente riconosciuto al contribuente un beneficio fiscale non spettante. 4.Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente. 5.Le spese dei gradi di merito vanno compensate per la peculiarità della controversia mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del contribuente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna l’intimato alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese di questo giudizio liquidate in complessivi euro 900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 926 / 3 / 20 1 5 della Co mmissione tributaria regionale dell’Abbruzzo, depositata il 15settembre 20 1 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Tributi-cartella 36 bis Sospensione termini sisma l’[OSCURATO:PERSONA] che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento , emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, portante IRPEF dell’anno 2008 , la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata e in riforma della decisione di primo grado (sfavorevole al contribuente), ne accoglieva il ricorso introduttivo; la C.T.R. argomentava la decisione statuendo che, poiché l’adempimento dell’obbligazione tributaria relativa all’anno di imposta 2008 andava a scadere nel corso dell’anno 2009 e segnatamente nell’ambito del periodo al quale erano state riferite le agevolazioni fiscali connesse al terremoto dell’Abruzzo, il recupero era da ritenersi illegittimo; avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio . Consideratoche: 1 con l’unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.1 della legge 23 marzo 1977 n.97 e successive modificazioni e di altre disposizioni legislative laddove la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto che gli acconti relativi (computati sulla scorta del reddito pregresso ed in relazione ad un reddito ancora non determinato) non devono essere obbligatoriamente pagati nel corso dell’anno di imposta.. Secondo la prospettazione difensiva l’analisi testuale e logica della legge,invocata in rubrica, consente di affermare , pacificamente , che le stesse sono norme di condotta prescrittive in quanto stabiliscono non una facoltà bensì l’obbligatorietà dell’adempimento fiscale. 2.La censuraè fondata. Non appare revocabile, in dubbio dal tenore testuale dell’art.1 della legge 23 marzo 1977 n.97 e dell’art.17 del d.P.R. 7 dicembre 2001 n.435, la natura prescrittiva di tali normi le quali impongono, con l’utilizzo del verbo dovere, l’obbligatorietà dei versamenti, secondo le modalità di calcolo e la tempistica ivi stabilita, degli acconti IRPEF. Nel caso in esame, è pacifico che gli acconti non corrisposti e portati, unitamente alle sanzioni, dalla cartella impugnata avrebbero dovuto essere versati a giugno e a novembre 2008, periodo antecedente e come tale non rientrante nel periodo di sospensione (fra il 6 aprile 2009 e il 20 dicembre 2010) dei versamenti previsto dall’art.33 della legge 12 novembre 2011 n.183 (contenente norme agevolative per il rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese). 3.Ne consegue l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato che gli acconti …non devono essere obbligatoriamente pagati nel corso dell’anno di imposta e, in tal guisa, ha illegittimamente riconosciuto al contribuente un beneficio fiscale non spettante. 4.Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente. 5.Le spese dei gradi di merito vanno compensate per la peculiarità della controversia mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del contribuente. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimato alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese di questo giudizio liquidate in complessivi euro 900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così
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