CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 19655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui è stata applicata all'imputato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 Formula un motivo unico di ricorso, lamentando come la Corte di merito abbia espresso una motivazione inadeguata in ordine alla disposta confisca delle somme di danaro e ne chiede, pertanto, la revoca Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 2. Secondo consolidato orientamento di questa Corte «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, ai consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (ex multis Sez. 2, del 1/6/2018, n. 30990, Rv. 272969-01). Con la richiesta formulata ai sensi dell' art 599-bis cod. proc. pen., l'odierno ricorrente ha concordato con l'ufficio di Procura l'accoglimento del motivo inerente alle circostanze attenuanti generiche, rinunciando agli altri motivi formulati, tra cui quello relativo alla disposta confisca. Discende da tanto l'inammissibilità del ricorso. 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il