CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 16533/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI: 05HAPSG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]( CUI: 05UT81N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 maggio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 25 settembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, erano stati condannati alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Roma il 24 settembre 2020. Rilevato che, con l'unico e comune motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo sia alla conferma del giudizio di colpevolezza, sia con riguardo al trattamento sanzionatorio e in particolare alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, è manifestamente infondato; ed invero, quanto al tema concernente la responsabilità, la doglianza è sostanzialmente volta a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, hanno ragionevolmente valorizzato gli esiti degli accertamenti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, da cui è emerso che nell'autovettura a bordo della quale viaggiavano gli imputati era stato occultato un pacchetto di sigarette con all'interno 14 involucri contenenti cocaina con un elevato grado di purezza pari „A- é c.A.A..,Ap- a 84,6%, da cui erano ricavabili 14 dosi medie singole, essendo stata ginyienuta significativa, nell'ottica della destinazione allo spaccio, la suddivisione della sostanza in singole dosi. Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che, anche in punto di trattamento sanzionatorio, non si ravvisano criticità, avendo la Corte di appello rimarcato in senso ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, sia le modalità della condotta, rivelatrici di una certa capacità organizzativa, sia i carichi pendenti di cui gli imputati sono gravati, sia la condotta processuale degli stessi, che hanno reso dichiarazioni rivelatesi del tutto inverosimili, venendo dunque in rilievo anche in tal caso una valutazione di merito non illogica e dunque non censurabile in questa sede. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico dei ricorrenti delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il pli1/4:lierFn§ore