CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15144/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che il 15/9/2023 ha rigettato l'appello proposto nei confronti del predetto avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale il 21/7/2023 aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari da eseguire presso il domicilio della nonna. Sia dinanzi al giudice della cautela che, poi, dinanzi al Tribunale del riesame la difesa del Tomaselli, condannato in primo grado alla pena detentiva di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre a pena pecuniaria, la difesa aveva valorizzato la giovane età, l'incensuratezza e la confessione resa dal predetto, il tempo trascorso dall'applicazione della misura E la manifestazione di volontà di cambiare condotta di vita, l'intervenuta sentenza di primo grado e la disponibilità di un domicilio ove eventualmente eseguire la misura invocata. Il Tribunale, però, ha mostrato di condividere la valutazione del giudice della cautela secondo cui difettavano comunque elementi sopravvenuti meritevoli di apprezzamento ed idonei ad attenuare le esigenze cautelari. Con unico motivo posto a fondamento del ricorso il Tomaselli deduce la "carenza di motivazione" del provvedimento impugnato, assumendo che il Tribunale del riesame avrebbe proceduto ad una valutazione atomistica degli elementi addotti a sostegno della richiesta che, invece, valutate nella loro complessità ed unitarietà avrebbero dovuto portare all'accoglimento dell'appello. 2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, in quanto non considera i limiti del controllo di legittimità rimesso a questa Corte che, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del GIP e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438). Nel caso di specie, nessuna illogicità può ravvisarsi nella motivazione del provvedimento impugnato, atteso anche il formarsi del cd. giudicato cautelare sulle questioni e sugli elementi originariamente valutati dal giudice per applicare la misura (cfr. Sez. 5, n. 47078 del 19/06/2019, Zavettieri, Rv. 277543) e, pertanto, se è vero che l'arco temporale durante il I quale si è protratta la restrizione conseguente all'applicazione di misura cautelare "non può in generale essere ritenuto "neutro" poiché il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice" (così Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baidassarri, Rv. 268634), tuttavia tale arco temporale può assumere rilievo solo in presenza di elementi significativi del venir meno o dell'affievolirsi delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame, invece, senza incorrere in illogicità alcuna, ha mostrato di non poter ravvisare elementi significativi dell'affievolimento delle esigenze cautelari in alcuna delle circostanze dedotte dalle difesa, atteso che, sotto il profilo del comportamento processuale, la confessione dell'imputato non poteva ritenersi significativa in quanto avente ad oggetto solo quanto già emerso inequivocabilmente dall'attività di indagine, mentre, sotto il profilo comportamentale, nulla risultava documentato in ordine al dedotto positivo percorso intrapreso all'interno della struttura carceraria, tale non potendosi ritenere il sé la mancanza di violazioni in sede di esecuzione della misura. Nessun vizio logico o giuridico, infine, può ravvisarsi nella valorizzazione, da parte del provvedimento impugnato, dell'entità della condanna subaa in primo grado dal ricorrente, atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, "non affatto priva di rilievo, ai fini delle valutazioni che il giudice cautelare è tenuto a compiere in ordine all'adeguatezza della misura, è l'entità della pena inflitta dai giudici di merito, in quanto la Corte di legittimità ha precisato che l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274 cod. proc. pen, lett. c), può essere desunta anche dall'entità della pena inflitta nella sentenza di condanna, in quanto l'art. 275 cod. proc. pen, comma 1-bis, prevede anche "l'esito del procedimento" tra i parametri cui uniformare la rinnovata valutazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle già prese in esame in sede di applicazione della misura custodiale (Sez. 2, 07/07/2023, n.34884; Sez. 3, n. 28502 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 273305 - 01; Sez. 3, n. 24649 del 08/02/2019, Rv. 276000 - 02). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. p