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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11233/2026

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eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Roof [OSCURATO:PERSONA] in persona degliamministratori giudiziari, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]TrottaNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilian. 3695/2019 depositata il 11/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Comune di Petrosino notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n. 5 del 23 aprile 2014 relativa alla tassa rifiuti (TIA) perl’annualità 2010, con la quale le veniva richiesto il pagamento dell’importodi € 44.540,00, oltre interessi e sanzioni, in relazione agli immobili dallastessa posseduti nel territorio comunale.1.1.

Avverso il predetto atto, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorsoavanti la CTP di Trapani chiedendo accertarsi, in via principale,l’inesistenza giuridica dell’avviso d’accertamento per vizio della notifica,nonchè la violazione degli artt. 3 e 21 septies della legge n. 241/90, 7,comma 1, della legge n. 212/2000 e 42, commi 2 e 3, in combinatodisposto del d.P.R. 600/73, denunciando l’omessa motivazione dell’attoimpositivo e la carente indicazione dell’aliquota applicata.1.2.

In data 23-24/11/2015, nelle more del giudizio di primo grado, lasez.

Mis.

Prev. del Tribunale di Trapani sottoponeva alla misura delsequestro il capitale sociale della S.r.l.; in prosecuzione dei giudizipendenti si costituiva quindi l’Amministratore giudiziario nominato dalTribunale.1.3. [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, con sentenza n.162/2018 rigettava il ricorso.Numero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/20261.4.

La Corte regionale della Sicilia con sentenza n. 3695/14/19, nelriformare la decisione di primo grado, accoglieva l’appello, annullandol’avviso di accertamento TIA con la seguente motivazione: “trattandosi diimposte dell’anno 2010 e posto che la società odierna appellante è stataassoggettata a sequestro di prevenzione successivamente allamaturazione del credito nell’anno 2015 non viene in rilievo il disposto dicui all’art. 51, 3-bis 1, del Codice antimafia in forza del quale durante lavigenza dei provvedimento di sequestro e confisca, e comunque fino allaassegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso ilversamento delle imposte locali sui rifiuti e sugli immobili (ICI, [OSCURATO:PERSONA])dovute con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cuipresupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nelpossesso degli stessi.1.5.

L’ente locale propone ricorso per la cassazione della sentenza indicatain epigrafe articolato in due motivi.1.6.

Replica con controricorso la società contribuente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLe formulate doglianze prospettano rispettivamente:1.

Il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’ art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., denuncia la nullità della sentenza per violazione delprincipio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell’art.112 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, non avendo la società denunciato nei motivi diappello la violazione o la falsa applicazione degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n.159/2011, né invocato, nelle conclusioni, l’applicazione delle norme delcodice antimafia.1.1.

Il motivo non ha pregio.Numero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/20261.2. [OSCURATO:PERSONA]. n. 3150/2019 l’improponibilità della domanda in sedeextra fallimentare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, sicchè ilgiudice d’appello non ha statuito ultra petita, come denunciato dalComune, essendo rilevabile d’ufficio la giurisdizione del delegato delprocedimento di prevenzione.2.

La seconda censura reca la denuncia di violazione e falsa applicazionedegli artt. 57 – 58 - 59 d.lgs. n. 159/2011 ([OSCURATO:PERSONA]), dell’art. 2d.lgs. n. 546/92, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Si osserva che l’avviso di accertamento TIA riferita all’anno 2010 riguardal’omesso pagamento dell’imposta dovuta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inepoca antecedente alla data di inizio della procedura di prevenzione.

Inparticolare, la disposizione rubricata riguarda le imposte maturate durantela vigenza della summenzionata misura e non concerne i crediti sortiprecedentemente e relativi ad imposte evase dal proposto.La sentenza della CTR della Sicilia avrebbe, erroneamente, annullatol’opposto avviso di accertamento ritenendo che, ai sensi degli artt. 57 ess. del [OSCURATO:PERSONA], fosse di competenza esclusiva del Giudicedelegato del procedimento di prevenzione l’accertamento del credito delComune per la TIA non pagata dal destinatario della misura diprevenzione per i crediti sorti precedentemente all’applicazione dellamisura medesima.Il decidente, difatti, ha ritenuto che “l’antecedente storico” delladisposizione che attribuisce al giudice della prevenzione la verifica deicrediti sia costituito dall’art. 52 L.F. che impone l’esclusività del giudiziodi verificazione del passivo nel procedimento fallimentare (art. 52 L.F.) eche l’esigenza della concorsualità propria della procedura fallimentare,per essere soddisfatta, comporta la necessità di incidere sia sul momentocognitivo (appunto la verifica del passivo) sia sul momento esecutivo ,Numero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026trascurando che nella legge fallimentare non è prevista alcuna limitazionee/o deroga alla potestà di accertamento del credito dell’Ente impositore infavore del giudice delegato in ossequio al principio di concorsualità.Si osserva che in materia, coesistono due diversi principi inderogabili: ilprincipio di concorsualità in ambito fallimentare e il principio di specialitàdella giurisdizione tributaria; l’art. 2 d.lgs. 546/92 attribuisce allagiurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi diogni genere e specie comunque denominati.

Per l’effetto, il tribunalefallimentare deve limitarsi a verificare se il titolo in base al qualel’Amministrazione finanziaria chiede di essere ammessa al passivo, sia, omeno, definitivo.2.1.

La doglianza in disamina è fondata.2.2.

La questione prospettata nel ricorso è stata oggetto di recentissimepronunce di questa Corte, condivise dal Collegio, cui si intende darecontinuità (cfr. Cass. nn. 3733, 3734 e 3737 del 2022; Cass. n.2125/2023; Cass. n. 27811/2025, tra le medesime parti; Cass. n.34274/2025).2.3.

La questione che viene qui in rilievo, sulla scorta della ratio decidendiespressa dalla sentenza impugnata, è se il sequestro degli immobili, conl'apertura del procedimento di prevenzione e la conseguente applicazionedel procedimento concorsuale di cui agli artt. 57 ss. del d.lgs. 6 settembre2011 n. 159, sia compatibile con l'emissione dell'accertamento tributarioin questione da parte del Comune, e quindi se tale atto impositivo fosselegittimo.2.4.

L'art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (recante il"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuovedisposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoliNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/20261 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136"), nel testo novellato dall'art. 32,comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2014 n. 175 (con decorrenza dall'1gennaio 2014), dispone che: «Durante la vigenza dei provvedimenti disequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazionedei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse etributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cuipresupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nelpossesso degli stessi. (...) Se la confisca è revocata, l'amministratoregiudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enticompetenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi,dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo alsoggetto cui i beni sono stati restituiti».2.5.

Stando al tenore della formulazione vigente, la quale ha introdotto«un regime fiscale speciale per í beni immobili oggetto dei provvedimentidi sequestro e confisca non definitiva», tale disposizione non comporta lasospensione della potestà di accertamento delle imposte, delle tasse e deitributi relativi ad immobili, il cui presupposto sia costituito dalla proprietào dal possesso dei medesimi, limitandosi a disporre solamente la"sospensione" del relativo pagamento in relazione ai crediti tributarimaturati durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca(quindi, nel corso dell'amministrazione giudiziaria).

Ciò a differenza diquanto era desumibile dalla formulazione precedente nel testo introdottodall'art. 1, comma 189, lett. d, n. 2, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228(con decorrenza dall'1 gennaio 2013), la quale sanciva l'esenzione degliimmobili da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimentidi sequestro e confisca.

Secondo il paragrafo 23 della circolare emanatadall'Agenzia delle Entrate il 30 dicembre 2014 n. 31/E: «In particolare, ilcomma 3-bis, nella precedente formulazione, prevedeva, a far data dal 10gennaio 2013, un'esenzione da imposte, tasse e tributi dovuti in relazioneai beni immobili oggetto dei provvedimenti di prevenzione.

Esenzione,Numero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026comunque, temporanea dal momento che, in caso di restituzione deisuddetti beni al soggetto sottoposto alla misura cautelare, era prevista laliquidazione, in capo a quest'ultimo, di quanto dovuto per il periodo didurata dell'amministrazione giudiziaria».2.6.

Per effetto della nuova formulazione, a decorrere dal 10 gennaio2014, in luogo della "esenzione" è disposta la "sospensione delversamento" da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivoconsista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un beneimmobile. (..) Essendo la "sospensione" limitata al "versamento", neconsegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, incapo all'amministratore giudiziario, l'obbligo di adempiere agli ulteriorioneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza deiprovvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.2.7.

Tuttavia, la sospensione dell'obbligo di versamento di cui all'art. 51,comma 3-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, con la conseguenteinesigibilità dei relativi crediti, mantiene, con riferimento ai tributi localimaturati dopo la misura di prevenzione e nella pendenzadell'amministrazione giudiziaria, la funzione di evitare che quest'ultimadebba anticipare il versamento di somme che potrebbero successivamenterisultare dovute piuttosto dal titolare dei beni che ne abbia riacquisito inipotesi la disponibilità a seguito della revoca.

In questo caso, quindi, sidetermina, in pendenza di sequestro, in attesa della confisca o dellarestituzione al proprietario, la provvisorietà della situazione per la quale iltitolare dei beni non è individuato a titolo definitivo e per questo motivonon ha la disponibilità dei medesimi.

La veste di soggetto passivod'imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolaritàdei beni sequestrati e, quindi, il soggetto passivo d'imposta è individuato aposteriori, seppure con effetto ex tunc, nello Stato o nell'indiziato, aseconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con laNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026restituzione dei beni e per questo motivo non ha la disponibilità deimedesimi; il che, nella disciplina attuale, giustifica la sospensione delversamento sino alla definitiva confisca dei beni o alla loro restituzione altitolare a seguito della revoca della misura patrimoniale.2.8.

In ogni caso, la sospensione ex lege del versamento è indifferenterispetto alla TIA dovuta per gli immobili in questione con riguardo alperiodo precedente l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo.2.9.

Infatti, la lettera dell'art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 6 settembre2011 n. 159 (con il riferimento alla «vigenza dei provvedimenti disequestro e confisca» ed alle «imposte, tasse e tributi, dovuti per ilperiodo di durata dell'amministrazione giudiziaria») evidenziaunivocamente come la sospensione non riguardi i crediti, anche tributari,anteriori al sequestro preventivo.3.

Tanto premesso, occorre stabilire se l'esercizio del potere impositivo (inrelazione ai presupposti maturati prima della misura di prevenzione)influisca sull'accertamento dei crediti tributari in sede giudiziale.3.1.

A tal fine, è opportuno l'esame preventivo del procedimentodisciplinato dagli artt. 57 ss. (costituenti il capo II del titolo IV) del d.lgs. 6settembre 2011 n. 159 recante il "Codice delle leggi antimafia e dellemisure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia didocumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13agosto 2010 n. 136"), che, stando alla sentenza impugnata, avrebbedevoluto alla cognizione del giudice delegato a tale procedimento lacompetenza esclusiva per l'accertamento dei crediti tributari anche seanteriori all'applicazione della misura di prevenzione.3.2.

A tal proposito, questa Corte ha affermato che: «Quanto alprocedimento di ammissione del credito - di natura tipicamenteNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026concorsuale -, il richiamo alle norme del d.lgs. n. 159 del 2011 (artt. 52 e58) conferma l'intento legislativo di risolvere - almeno tendenzialmente -in modo complessivamente unitario le multiformi vicende normativerelative alle misure di prevenzione patrimoniali.

L'ammissione èsubordinata, unitamente all'accertamento della sussistenza edell'ammontare del credito, alla ricorrenza della condizione di cui all'art.52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011» (Cass., Sez. 3^, 8 agosto2013, n. 18909).3.3.

Una sommaria comparazione dei testi degli artt. 57 - 65 del d.lgs. 6settembre 2011 n. 159 (c.d.

"Codice antimafia"), degli artt. 92 - 103 delR.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d.

"Legge fallimentare") e degli artt. 205 -215 del d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (c.d.

"Codice della crisi d'impresa edell'insolvenza") evidenzia un chiaro parallelismo tra le procedureconcorsuali, che sono finalizzate ad assicurare un sistema unitario diaccertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati nei confronti diimprenditori o società per le ipotesi di sottoposizione a misura diprevenzione, di dichiarazione di fallimento o di dichiarazione diliquidazione giudiziale, attraverso una sequenza di fasi articolate secondoun modello uniforme ed omogeneo (individuazione e informazione degliaventi diritto; presentazione, verifica ed ammissione delle domande;formazione, discussione ed approvazione dello stato passivo;impugnazioni; presentazione ed esame delle domande tardive), suimpulso di un organo nominato dal tribunale procedente e sotto il controllodi un giudice delegato alla procedura.

Per cui, l'evidente analogia tra idiversi istituti si presta a fornire utili spunti in sede esegetica perl'eventuale estensione di principi ispirati a fondamenti comuni.

E tantovale con specifico riguardo alla disciplina della procedura fallimentare, cheè stata passata al vaglio pluriennale di una giurisprudenza ormaiconsolidata e sedimentata.Numero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/20263.4.

Discende che il sequestro degli immobili, con l'apertura delprocedimento di prevenzione e la conseguente applicazione delprocedimento concorsuale di cui agli artt. 57 ss. del d.lgs. 6 settembre2011 n. 159, è compatibile con l'emissione dell'accertamento tributario inquestione da parte del Comune.Soccorre, difatti, l’orientamento di questa Corte, secondo cui: - «[…] intema di assoggettamento ad imposizione dei beni sottoposti a misura diprevenzione, la cognizione del giudice ordinario nel procedimento previstodall'art. 57 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011 per l'accertamento e lasoddisfazione in ambito concorsuale dei creditori anteriori, non esclude lacognizione del giudice tributario sulla legittimità formale e sostanzialedell'atto impositivo, i cui presupposti siano maturati in data anterioreall'adozione della misura di prevenzione» (così Cass., n. 30483/2024; n.1898/2024; Cass. n. 27515/2023, che richiama Cass. n. 3356/2022;Cass. n. 3757/2022).3.5.

Trovano applicazione analogica, in caso di soggezione a sequestro diprevenzione del patrimonio del contribuente, i principi già affermati daquesta Corte in materia di legge fallimentare, in base ai quali lagiurisdizione del tribunale fallimentare sull'accertamento dei crediti e sullaloro ammissione al passivo non può estendersi a questioni sulla debenzadei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dall'art. 2 d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546 sulle quali è attribuita una giurisdizione esclusiva allecommissioni tributarie (v.

Cass., Sez.

Un., 18 ottobre 2005, n. 20112;Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2006, n. 25606; Cass., Sez.

Un., 5 marzo2008, n. 5902; Cass., Sez. 6^-1, 16 ottobre 2011, n. 21190; Cass., Sez.6^-1, 18 marzo 2014, n. 6248; Cass., Sez. 6^-1, 21 ottobre 2015, n.21483; Cass., Sez. 1^, 9 ottobre 2017, n. 23576; Cass., Sez. 1^, 9maggio 2018, n. 11200; Cass., Sez.

T., 25 settembre 2023, n. 27515 e lepronunce richiamate da Cass., Sez. 6/5, 3 febbraio 2022, n. 3356 cit.).Numero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/20263.6.

Per cui, poiché la procedura fallimentare non attrae nel suo ambito ladefinizione delle controversie in materia d'imposte, le quali restanodevolute in via esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie,l'accertamento delle obbligazioni tributarie sorte in capo al fallito nonrichiede l'osservanza della disciplina speciale di cui agli artt. 92 ss. delR.D. 16 marzo 1942 n. 267, ma delle procedure previste dalle singoleleggi d'imposta (Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2006, n. 7791).3.7.

Così, l'accertamento fiscale avente ad oggetto obbligazioni tributarie icui presupposti siano maturati in data antecedente alla dichiarazione difallimento è opponibile alla curatela fallimentare se è stato notificato alcuratore e, pertanto, ove quest'ultimo voglia contestarne la fondatezza ol'ammontare della pretesa, ha l'onere di rimettere la questione all'esamedel giudice tributario in ragione delle vigenti disposizioni in tema di ripartodi giurisdizione (Cass., Sez. 6^-1, 21 dicembre 2015, n. 25689; Cass.,Sez. 1^, 9 ottobre 2017, n. 23576).

L'insinuazione al passivo è, difatti,funzionale al (futuro ed eventuale) soddisfacimento dei crediti concorsuali,pure di quelli di natura tributaria: anche se la misura del credito èaccertata altrove, la domanda di ammissione al passivo va in ogni casopresentata ed è pur sempre il giudice fallimentare che deve valutare se ilcredito è opponibile e se sussistono le ragioni di prelazione.3.8.

E ciò perché l'oggetto dell'accertamento del passivo concerne il dirittoal concorso, anche se il giudizio sull'esistenza del credito, e sul suo mododi essere, non può che essere devoluto alla cognizione del giudicetributario (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2020, n. 25897).3.9.

Tale asserto non è smentito dall’arresto delle SS.UU. 11 novembre2021, n. 33408, chiamate a decidere sulla specifica questione se, perottenere l'ammissione al passivo fallimentare, occorra la notificazionedegli avvisi di addebito e di quelli di accertamento esecutivo da questeNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026norme regolati, il giudice di legittimità ha stabilito che, ai finidell'ammissibilità della domanda di insinuazione proposta dall'agente dellariscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso delcredito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso diaccertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del D.L.31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio2010 n. 122, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto diruolo.

Difatti, tale affermazione non smentisce che la cognizione delgiudice fallimentare sui crediti tributari rimane, comunque, limitataall'accertamento dell'idoneità del titolo ed alla collocazione della pretesafiscale all'interno del passivo concorsuale.

Per cui, nel caso dicontestazione sull'an o sul quantum della pretesa fiscale, l'ente impositorenon può prescindere dalla precostituzione di un titolo idoneo dinanzi algiudice tributario per la successiva insinuazione al passivo concorsualedinanzi al giudice fallimentare.4.

Analogamente, quindi, in caso di soggezione a sequestro di prevenzionedel patrimonio del contribuente, la cognizione del giudice ordinario nelprocedimento previsto dagli artt. 57 ss. del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 per l'accertamento della sussistenza dei creditori anteriori all’adozionedella misura non esclude la cognizione del giudice tributario sullalegittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo, i cui presuppostisiano maturati in data anteriore all'assunzione della misura diprevenzione.

Anzi, in questo specifico ambito, l'esigenza di una pronunziadefinitiva del giudice tributario sul fondamento e/o sulla entità dellapretesa impositiva è ancor più accentuata - stante l'evidentecontrapposizione all'art. 94 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, secondo cui ladomanda di insinuazione al passivo fallimentare «produce gli effetti delladomanda giudiziale per tutto il corso del fallimento - dalla previsionedell'art. 56, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, a tenore delquale la domanda di ammissione al passivo concorsuale per i creditiNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro preventivo «noninterrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini didecadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario deibeni».

Tale differenza trova origine nel diverso regime del procedimentofallimentare, in cui il soggetto perde la capacità processuale, e ilprocedimento di prevenzione, ove il proposto o il terzo formale intestatariosono solo spossessati dei beni ritenuti di illecita provenienza e proseguononei rapporti giuridici ed economici di natura lecita.4.1.

Ove si volesse ipotizzare una cognizione esclusiva del giudice dellaprevenzione anche per l'accertamento dei crediti tributari, l'enteimpositore non troverebbe adeguata tutela delle proprie ragioni nella solaproposizione della domanda di ammissione ex art. 52 del d.lgs. 6settembre 2011 n. 159, potendo esserne vanificata l'efficacia conservativadal rischio di un eccessivo prolungamento della procedura concorsuale,con un evidente vulnus per il diritto di difesa dell'ente impositore, il quale,per un verso, sarebbe gravato dall'onere di reiterare atti di costituzione inmora per evitare la prescrizione (art. 2943, comma 4, cod. civ.) e, per unaltro verso, sarebbe costretto, comunque, a subire la decadenza (artt.2964 cod. civ.).4.2.

Ne discende che l'adozione di una misura di prevenzione non inibiscel'esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore e, perconseguenza, non esonera l'amministratore giudiziario della societàprevenuta dall'impugnazione dell'atto impositivo dinanzi al giudicetributario per contestare l'an e/o il quantum della pretesa fiscale, i cuipresupposti siano insorti in epoca antecedente alla misura di prevenzione.4.3.

Pertanto, la cognizione in materia del giudice della prevenzione è pursempre limitata - come per il giudice del fallimento - all'accertamentoNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell'idoneità del titolo e della collocazione del credito tributario nell'ambitodel procedimento.4.4.

Nella specie, il giudice di appello non si è uniformato ai principienunciati, avendo ritenuto che il riconoscimento del credito per la TIArelativa ad annata antecedente alla misura di prevenzione spettasse in viaesclusiva al giudice della prevenzione secondo i criteri fissati dal codiceantimafia e che, pertanto, l'esercizio del potere di accertamento fosseprecluso all'ente impositore.5.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi lafondatezza del secondo motivo dedotto, il ricorso può trovareaccoglimento limitatamente alla censura accolta e la sentenza impugnatadeve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia - in diversa composizione - la quale si atterrà ai principisopra enunciati e provvederà altresì al regolamento delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia - in diversa composizione - cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale della sezione tributaria della corte dicassazione del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Roof [OSCURATO:PERSONA] in persona degliamministratori giudiziari, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]TrottaNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilian. 3695/2019 depositata il 11/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di Petrosino notificava alla società [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n. 5 del 23 aprile 2014 relativa alla tassa rifiuti (TIA) perl’annualità 2010, con la quale le veniva richiesto il pagamento dell’importodi € 44.540,00, oltre interessi e sanzioni, in relazione agli immobili dallastessa posseduti nel territorio comunale.1.1. Avverso il predetto atto, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorsoavanti la CTP di Trapani chiedendo accertarsi, in via principale,l’inesistenza giuridica dell’avviso d’accertamento per vizio della notifica,nonchè la violazione degli artt. 3 e 21 septies della legge n. 241/90, 7,comma 1, della legge n. 212/2000 e 42, commi 2 e 3, in combinatodisposto del d.P.R. 600/73, denunciando l’omessa motivazione dell’attoimpositivo e la carente indicazione dell’aliquota applicata.1.2. In data 23-24/11/2015, nelle more del giudizio di primo grado, lasez. Mis. Prev. del Tribunale di Trapani sottoponeva alla misura delsequestro il capitale sociale della S.r.l.; in prosecuzione dei giudizipendenti si costituiva quindi l’Amministratore giudiziario nominato dalTribunale.1.3. [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, con sentenza n.162/2018 rigettava il ricorso.Numero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/20261.4. La Corte regionale della Sicilia con sentenza n. 3695/14/19, nelriformare la decisione di primo grado, accoglieva l’appello, annullandol’avviso di accertamento TIA con la seguente motivazione: “trattandosi diimposte dell’anno 2010 e posto che la società odierna appellante è stataassoggettata a sequestro di prevenzione successivamente allamaturazione del credito nell’anno 2015 non viene in rilievo il disposto dicui all’art. 51, 3-bis 1, del Codice antimafia in forza del quale durante lavigenza dei provvedimento di sequestro e confisca, e comunque fino allaassegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso ilversamento delle imposte locali sui rifiuti e sugli immobili (ICI, [OSCURATO:PERSONA])dovute con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cuipresupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nelpossesso degli stessi.1.5. L’ente locale propone ricorso per la cassazione della sentenza indicatain epigrafe articolato in due motivi.1.6. Replica con controricorso la società contribuente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLe formulate doglianze prospettano rispettivamente:1. Il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’ art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., denuncia la nullità della sentenza per violazione delprincipio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell’art.112 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, non avendo la società denunciato nei motivi diappello la violazione o la falsa applicazione degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n.159/2011, né invocato, nelle conclusioni, l’applicazione delle norme delcodice antimafia.1.1. Il motivo non ha pregio.Numero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/20261.2. [OSCURATO:PERSONA]. n. 3150/2019 l’improponibilità della domanda in sedeextra fallimentare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, sicchè ilgiudice d’appello non ha statuito ultra petita, come denunciato dalComune, essendo rilevabile d’ufficio la giurisdizione del delegato delprocedimento di prevenzione.2. La seconda censura reca la denuncia di violazione e falsa applicazionedegli artt. 57 – 58 - 59 d.lgs. n. 159/2011 ([OSCURATO:PERSONA]), dell’art. 2d.lgs. n. 546/92, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Si osserva che l’avviso di accertamento TIA riferita all’anno 2010 riguardal’omesso pagamento dell’imposta dovuta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inepoca antecedente alla data di inizio della procedura di prevenzione. Inparticolare, la disposizione rubricata riguarda le imposte maturate durantela vigenza della summenzionata misura e non concerne i crediti sortiprecedentemente e relativi ad imposte evase dal proposto.La sentenza della CTR della Sicilia avrebbe, erroneamente, annullatol’opposto avviso di accertamento ritenendo che, ai sensi degli artt. 57 ess. del [OSCURATO:PERSONA], fosse di competenza esclusiva del Giudicedelegato del procedimento di prevenzione l’accertamento del credito delComune per la TIA non pagata dal destinatario della misura diprevenzione per i crediti sorti precedentemente all’applicazione dellamisura medesima.Il decidente, difatti, ha ritenuto che “l’antecedente storico” delladisposizione che attribuisce al giudice della prevenzione la verifica deicrediti sia costituito dall’art. 52 L.F. che impone l’esclusività del giudiziodi verificazione del passivo nel procedimento fallimentare (art. 52 L.F.) eche l’esigenza della concorsualità propria della procedura fallimentare,per essere soddisfatta, comporta la necessità di incidere sia sul momentocognitivo (appunto la verifica del passivo) sia sul momento esecutivo ,Numero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026trascurando che nella legge fallimentare non è prevista alcuna limitazionee/o deroga alla potestà di accertamento del credito dell’Ente impositore infavore del giudice delegato in ossequio al principio di concorsualità.Si osserva che in materia, coesistono due diversi principi inderogabili: ilprincipio di concorsualità in ambito fallimentare e il principio di specialitàdella giurisdizione tributaria; l’art. 2 d.lgs. 546/92 attribuisce allagiurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi diogni genere e specie comunque denominati. Per l’effetto, il tribunalefallimentare deve limitarsi a verificare se il titolo in base al qualel’Amministrazione finanziaria chiede di essere ammessa al passivo, sia, omeno, definitivo.2.1. La doglianza in disamina è fondata.2.2. La questione prospettata nel ricorso è stata oggetto di recentissimepronunce di questa Corte, condivise dal Collegio, cui si intende darecontinuità (cfr. Cass. nn. 3733, 3734 e 3737 del 2022; Cass. n.2125/2023; Cass. n. 27811/2025, tra le medesime parti; Cass. n.34274/2025).2.3. La questione che viene qui in rilievo, sulla scorta della ratio decidendiespressa dalla sentenza impugnata, è se il sequestro degli immobili, conl'apertura del procedimento di prevenzione e la conseguente applicazionedel procedimento concorsuale di cui agli artt. 57 ss. del d.lgs. 6 settembre2011 n. 159, sia compatibile con l'emissione dell'accertamento tributarioin questione da parte del Comune, e quindi se tale atto impositivo fosselegittimo.2.4. L'art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (recante il"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuovedisposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoliNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/20261 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136"), nel testo novellato dall'art. 32,comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2014 n. 175 (con decorrenza dall'1gennaio 2014), dispone che: «Durante la vigenza dei provvedimenti disequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazionedei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse etributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cuipresupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nelpossesso degli stessi. (...) Se la confisca è revocata, l'amministratoregiudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enticompetenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi,dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo alsoggetto cui i beni sono stati restituiti».2.5. Stando al tenore della formulazione vigente, la quale ha introdotto«un regime fiscale speciale per í beni immobili oggetto dei provvedimentidi sequestro e confisca non definitiva», tale disposizione non comporta lasospensione della potestà di accertamento delle imposte, delle tasse e deitributi relativi ad immobili, il cui presupposto sia costituito dalla proprietào dal possesso dei medesimi, limitandosi a disporre solamente la"sospensione" del relativo pagamento in relazione ai crediti tributarimaturati durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca(quindi, nel corso dell'amministrazione giudiziaria). Ciò a differenza diquanto era desumibile dalla formulazione precedente nel testo introdottodall'art. 1, comma 189, lett. d, n. 2, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228(con decorrenza dall'1 gennaio 2013), la quale sanciva l'esenzione degliimmobili da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimentidi sequestro e confisca. Secondo il paragrafo 23 della circolare emanatadall'Agenzia delle Entrate il 30 dicembre 2014 n. 31/E: «In particolare, ilcomma 3-bis, nella precedente formulazione, prevedeva, a far data dal 10gennaio 2013, un'esenzione da imposte, tasse e tributi dovuti in relazioneai beni immobili oggetto dei provvedimenti di prevenzione. Esenzione,Numero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026comunque, temporanea dal momento che, in caso di restituzione deisuddetti beni al soggetto sottoposto alla misura cautelare, era prevista laliquidazione, in capo a quest'ultimo, di quanto dovuto per il periodo didurata dell'amministrazione giudiziaria».2.6. Per effetto della nuova formulazione, a decorrere dal 10 gennaio2014, in luogo della "esenzione" è disposta la "sospensione delversamento" da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivoconsista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un beneimmobile. (..) Essendo la "sospensione" limitata al "versamento", neconsegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, incapo all'amministratore giudiziario, l'obbligo di adempiere agli ulteriorioneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza deiprovvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.2.7. Tuttavia, la sospensione dell'obbligo di versamento di cui all'art. 51,comma 3-bis, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, con la conseguenteinesigibilità dei relativi crediti, mantiene, con riferimento ai tributi localimaturati dopo la misura di prevenzione e nella pendenzadell'amministrazione giudiziaria, la funzione di evitare che quest'ultimadebba anticipare il versamento di somme che potrebbero successivamenterisultare dovute piuttosto dal titolare dei beni che ne abbia riacquisito inipotesi la disponibilità a seguito della revoca. In questo caso, quindi, sidetermina, in pendenza di sequestro, in attesa della confisca o dellarestituzione al proprietario, la provvisorietà della situazione per la quale iltitolare dei beni non è individuato a titolo definitivo e per questo motivonon ha la disponibilità dei medesimi. La veste di soggetto passivod'imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolaritàdei beni sequestrati e, quindi, il soggetto passivo d'imposta è individuato aposteriori, seppure con effetto ex tunc, nello Stato o nell'indiziato, aseconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con laNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026restituzione dei beni e per questo motivo non ha la disponibilità deimedesimi; il che, nella disciplina attuale, giustifica la sospensione delversamento sino alla definitiva confisca dei beni o alla loro restituzione altitolare a seguito della revoca della misura patrimoniale.2.8. In ogni caso, la sospensione ex lege del versamento è indifferenterispetto alla TIA dovuta per gli immobili in questione con riguardo alperiodo precedente l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo.2.9. Infatti, la lettera dell'art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. 6 settembre2011 n. 159 (con il riferimento alla «vigenza dei provvedimenti disequestro e confisca» ed alle «imposte, tasse e tributi, dovuti per ilperiodo di durata dell'amministrazione giudiziaria») evidenziaunivocamente come la sospensione non riguardi i crediti, anche tributari,anteriori al sequestro preventivo.3. Tanto premesso, occorre stabilire se l'esercizio del potere impositivo (inrelazione ai presupposti maturati prima della misura di prevenzione)influisca sull'accertamento dei crediti tributari in sede giudiziale.3.1. A tal fine, è opportuno l'esame preventivo del procedimentodisciplinato dagli artt. 57 ss. (costituenti il capo II del titolo IV) del d.lgs. 6settembre 2011 n. 159 recante il "Codice delle leggi antimafia e dellemisure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia didocumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13agosto 2010 n. 136"), che, stando alla sentenza impugnata, avrebbedevoluto alla cognizione del giudice delegato a tale procedimento lacompetenza esclusiva per l'accertamento dei crediti tributari anche seanteriori all'applicazione della misura di prevenzione.3.2. A tal proposito, questa Corte ha affermato che: «Quanto alprocedimento di ammissione del credito - di natura tipicamenteNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026concorsuale -, il richiamo alle norme del d.lgs. n. 159 del 2011 (artt. 52 e58) conferma l'intento legislativo di risolvere - almeno tendenzialmente -in modo complessivamente unitario le multiformi vicende normativerelative alle misure di prevenzione patrimoniali. L'ammissione èsubordinata, unitamente all'accertamento della sussistenza edell'ammontare del credito, alla ricorrenza della condizione di cui all'art.52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011» (Cass., Sez. 3^, 8 agosto2013, n. 18909).3.3. Una sommaria comparazione dei testi degli artt. 57 - 65 del d.lgs. 6settembre 2011 n. 159 (c.d. "Codice antimafia"), degli artt. 92 - 103 delR.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. "Legge fallimentare") e degli artt. 205 -215 del d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (c.d. "Codice della crisi d'impresa edell'insolvenza") evidenzia un chiaro parallelismo tra le procedureconcorsuali, che sono finalizzate ad assicurare un sistema unitario diaccertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati nei confronti diimprenditori o società per le ipotesi di sottoposizione a misura diprevenzione, di dichiarazione di fallimento o di dichiarazione diliquidazione giudiziale, attraverso una sequenza di fasi articolate secondoun modello uniforme ed omogeneo (individuazione e informazione degliaventi diritto; presentazione, verifica ed ammissione delle domande;formazione, discussione ed approvazione dello stato passivo;impugnazioni; presentazione ed esame delle domande tardive), suimpulso di un organo nominato dal tribunale procedente e sotto il controllodi un giudice delegato alla procedura. Per cui, l'evidente analogia tra idiversi istituti si presta a fornire utili spunti in sede esegetica perl'eventuale estensione di principi ispirati a fondamenti comuni. E tantovale con specifico riguardo alla disciplina della procedura fallimentare, cheè stata passata al vaglio pluriennale di una giurisprudenza ormaiconsolidata e sedimentata.Numero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/20263.4. Discende che il sequestro degli immobili, con l'apertura delprocedimento di prevenzione e la conseguente applicazione delprocedimento concorsuale di cui agli artt. 57 ss. del d.lgs. 6 settembre2011 n. 159, è compatibile con l'emissione dell'accertamento tributario inquestione da parte del Comune.Soccorre, difatti, l’orientamento di questa Corte, secondo cui: - «[…] intema di assoggettamento ad imposizione dei beni sottoposti a misura diprevenzione, la cognizione del giudice ordinario nel procedimento previstodall'art. 57 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011 per l'accertamento e lasoddisfazione in ambito concorsuale dei creditori anteriori, non esclude lacognizione del giudice tributario sulla legittimità formale e sostanzialedell'atto impositivo, i cui presupposti siano maturati in data anterioreall'adozione della misura di prevenzione» (così Cass., n. 30483/2024; n.1898/2024; Cass. n. 27515/2023, che richiama Cass. n. 3356/2022;Cass. n. 3757/2022).3.5. Trovano applicazione analogica, in caso di soggezione a sequestro diprevenzione del patrimonio del contribuente, i principi già affermati daquesta Corte in materia di legge fallimentare, in base ai quali lagiurisdizione del tribunale fallimentare sull'accertamento dei crediti e sullaloro ammissione al passivo non può estendersi a questioni sulla debenzadei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dall'art. 2 d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546 sulle quali è attribuita una giurisdizione esclusiva allecommissioni tributarie (v. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2005, n. 20112;Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2006, n. 25606; Cass., Sez. Un., 5 marzo2008, n. 5902; Cass., Sez. 6^-1, 16 ottobre 2011, n. 21190; Cass., Sez.6^-1, 18 marzo 2014, n. 6248; Cass., Sez. 6^-1, 21 ottobre 2015, n.21483; Cass., Sez. 1^, 9 ottobre 2017, n. 23576; Cass., Sez. 1^, 9maggio 2018, n. 11200; Cass., Sez. T., 25 settembre 2023, n. 27515 e lepronunce richiamate da Cass., Sez. 6/5, 3 febbraio 2022, n. 3356 cit.).Numero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/20263.6. Per cui, poiché la procedura fallimentare non attrae nel suo ambito ladefinizione delle controversie in materia d'imposte, le quali restanodevolute in via esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie,l'accertamento delle obbligazioni tributarie sorte in capo al fallito nonrichiede l'osservanza della disciplina speciale di cui agli artt. 92 ss. delR.D. 16 marzo 1942 n. 267, ma delle procedure previste dalle singoleleggi d'imposta (Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2006, n. 7791).3.7. Così, l'accertamento fiscale avente ad oggetto obbligazioni tributarie icui presupposti siano maturati in data antecedente alla dichiarazione difallimento è opponibile alla curatela fallimentare se è stato notificato alcuratore e, pertanto, ove quest'ultimo voglia contestarne la fondatezza ol'ammontare della pretesa, ha l'onere di rimettere la questione all'esamedel giudice tributario in ragione delle vigenti disposizioni in tema di ripartodi giurisdizione (Cass., Sez. 6^-1, 21 dicembre 2015, n. 25689; Cass.,Sez. 1^, 9 ottobre 2017, n. 23576). L'insinuazione al passivo è, difatti,funzionale al (futuro ed eventuale) soddisfacimento dei crediti concorsuali,pure di quelli di natura tributaria: anche se la misura del credito èaccertata altrove, la domanda di ammissione al passivo va in ogni casopresentata ed è pur sempre il giudice fallimentare che deve valutare se ilcredito è opponibile e se sussistono le ragioni di prelazione.3.8. E ciò perché l'oggetto dell'accertamento del passivo concerne il dirittoal concorso, anche se il giudizio sull'esistenza del credito, e sul suo mododi essere, non può che essere devoluto alla cognizione del giudicetributario (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2020, n. 25897).3.9. Tale asserto non è smentito dall’arresto delle SS.UU. 11 novembre2021, n. 33408, chiamate a decidere sulla specifica questione se, perottenere l'ammissione al passivo fallimentare, occorra la notificazionedegli avvisi di addebito e di quelli di accertamento esecutivo da questeNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026norme regolati, il giudice di legittimità ha stabilito che, ai finidell'ammissibilità della domanda di insinuazione proposta dall'agente dellariscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso delcredito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso diaccertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del D.L.31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio2010 n. 122, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto diruolo. Difatti, tale affermazione non smentisce che la cognizione delgiudice fallimentare sui crediti tributari rimane, comunque, limitataall'accertamento dell'idoneità del titolo ed alla collocazione della pretesafiscale all'interno del passivo concorsuale. Per cui, nel caso dicontestazione sull'an o sul quantum della pretesa fiscale, l'ente impositorenon può prescindere dalla precostituzione di un titolo idoneo dinanzi algiudice tributario per la successiva insinuazione al passivo concorsualedinanzi al giudice fallimentare.4. Analogamente, quindi, in caso di soggezione a sequestro di prevenzionedel patrimonio del contribuente, la cognizione del giudice ordinario nelprocedimento previsto dagli artt. 57 ss. del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 per l'accertamento della sussistenza dei creditori anteriori all’adozionedella misura non esclude la cognizione del giudice tributario sullalegittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo, i cui presuppostisiano maturati in data anteriore all'assunzione della misura diprevenzione. Anzi, in questo specifico ambito, l'esigenza di una pronunziadefinitiva del giudice tributario sul fondamento e/o sulla entità dellapretesa impositiva è ancor più accentuata - stante l'evidentecontrapposizione all'art. 94 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, secondo cui ladomanda di insinuazione al passivo fallimentare «produce gli effetti delladomanda giudiziale per tutto il corso del fallimento - dalla previsionedell'art. 56, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, a tenore delquale la domanda di ammissione al passivo concorsuale per i creditiNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro preventivo «noninterrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini didecadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario deibeni». Tale differenza trova origine nel diverso regime del procedimentofallimentare, in cui il soggetto perde la capacità processuale, e ilprocedimento di prevenzione, ove il proposto o il terzo formale intestatariosono solo spossessati dei beni ritenuti di illecita provenienza e proseguononei rapporti giuridici ed economici di natura lecita.4.1. Ove si volesse ipotizzare una cognizione esclusiva del giudice dellaprevenzione anche per l'accertamento dei crediti tributari, l'enteimpositore non troverebbe adeguata tutela delle proprie ragioni nella solaproposizione della domanda di ammissione ex art. 52 del d.lgs. 6settembre 2011 n. 159, potendo esserne vanificata l'efficacia conservativadal rischio di un eccessivo prolungamento della procedura concorsuale,con un evidente vulnus per il diritto di difesa dell'ente impositore, il quale,per un verso, sarebbe gravato dall'onere di reiterare atti di costituzione inmora per evitare la prescrizione (art. 2943, comma 4, cod. civ.) e, per unaltro verso, sarebbe costretto, comunque, a subire la decadenza (artt.2964 cod. civ.).4.2. Ne discende che l'adozione di una misura di prevenzione non inibiscel'esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore e, perconseguenza, non esonera l'amministratore giudiziario della societàprevenuta dall'impugnazione dell'atto impositivo dinanzi al giudicetributario per contestare l'an e/o il quantum della pretesa fiscale, i cuipresupposti siano insorti in epoca antecedente alla misura di prevenzione.4.3. Pertanto, la cognizione in materia del giudice della prevenzione è pursempre limitata - come per il giudice del fallimento - all'accertamentoNumero registro generale 3815/2020Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 11233/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell'idoneità del titolo e della collocazione del credito tributario nell'ambitodel procedimento.4.4. Nella specie, il giudice di appello non si è uniformato ai principienunciati, avendo ritenuto che il riconoscimento del credito per la TIArelativa ad annata antecedente alla misura di prevenzione spettasse in viaesclusiva al giudice della prevenzione secondo i criteri fissati dal codiceantimafia e che, pertanto, l'esercizio del potere di accertamento fosseprecluso all'ente impositore.5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi lafondatezza del secondo motivo dedotto, il ricorso può trovareaccoglimento limitatamente alla censura accolta e la sentenza impugnatadeve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia - in diversa composizione - la quale si atterrà ai principisopra enunciati e provvederà altresì al regolamento delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia - in diversa composizione - cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale della sezione tributaria della corte dicassazione del 12 marzo 2026.Il PresidenteUgo Candia