CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 15805/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Letta la richiesta di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 45 e ss., c.p.p.; letta la memoria difensiva in atti; rilevato che la richiesta va dichiarata inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 46, co. 4, c.p.p., per mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 46, co. 1, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 48, co. 6, c.p.p., della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. [OSCURATO:PERSONA] ore Il Prppiplente___, -AA- [OSCURATO:PERSONA] 26 AP