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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42093/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.DALL'OLMO Marco ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto e di euro 4.000 di ammenda.

2. Assume violazione di legge per non essere stata riconosciuta la inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest per omessa verifica della ricorrenza di difetti di funzionamento dell'etilonnetro nonché in relazione all'art.379 commi 7 e 8 Reg.

C.d.S. per difetto di allegazione circa la sussistenza della omologazione e della originaria verifica tecnica ai fini della messa in funzione dell'apparecchio e delle revisioni periodiche prescritte.

3. Il ricorso si presenta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali elementi abbiano rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer, Rv. 280958).

Il giudice di appello ha pertanto del tutto correttamente argomentato sul fatto che il ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell'etilometro, mentre la carenza della revisione originaria e di quelle periodiche risulta prospettata per la prima volta in sede di appello in assenza di qualsiasi allegazione idonea a comprovare la sussistenza di tali difetti, i quali al contempo risultavano contrastati dalla precisione dei dati rilevati e della, loro sostanziale univocità e, simmetria e compatibilità con gli elementi sintomatici riscontrati.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.DALL'OLMO Marco ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto e di euro 4.000 di ammenda. 2. Assume violazione di legge per non essere stata riconosciuta la inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest per omessa verifica della ricorrenza di difetti di funzionamento dell'etilonnetro nonché in relazione all'art.379 commi 7 e 8 Reg. C.d.S. per difetto di allegazione circa la sussistenza della omologazione e della originaria verifica tecnica ai fini della messa in funzione dell'apparecchio e delle revisioni periodiche prescritte. 3. Il ricorso si presenta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Quanto all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali elementi abbiano rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer, Rv. 280958). Il giudice di appello ha pertanto del tutto correttamente argomentato sul fatto che il ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell'etilometro, mentre la carenza della revisione originaria e di quelle periodiche risulta prospettata per la prima volta in sede di appello in assenza di qualsiasi allegazione idonea a comprovare la sussistenza di tali difetti, i quali al contempo risultavano contrastati dalla precisione dei dati rilevati e della, loro sostanziale univocità e, simmetria e compatibilità con gli elementi sintomatici riscontrati. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il