CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 14002/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 20662 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI NAPOLIemessa in data 8 giugno 2022 nel procedimento civile iscritto al n. 1766/2022del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 20662/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, statuendo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha declinato la propria competenza per territorioin favore del Tribunale di Bologna, sul rilievo dell’ubicazione dell’immobile oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra le parti ed in forza degli artt. 21, 447-bise 661 cod. proc. civ.. 2. Avverso siffatto provvedimento propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo. Non svolge attività difensiva in questa sede [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali invoca pronuncia declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, il ricorrente, a suffragio dell’erroneità della declinatoria di competenza pronunciata, assume che la domanda spiegata era «relativa alla restituzione delle somme pagate, con l’assenso della locatrice, per la trasformazione di fatto dell’immobile, per uso di fatto, di locazione », talché la competenza andava determinata in base al luogo di residenza dell’istante, sito in Napoli. 2. Il regolamento di competenza è inammissibile, per una duplice, concorrente ed autonoma, ragione. 2.1. In primo luogo, perché tardivo. Come da attestazione resa dalla Cancelleria dell’A.G. emittente, la ordinanza qui impugnata è stata comunicata alle parti il giorno 8 giugno 2022: pertanto, il ricorso per regolamento in esame, notificato il 25 luglio 2022, risulta proposto quando era irrimediabilmente elasso il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 47 , secondo comma, cod. proc. civ., per dispiegare l’impugnazione. 2.2. In secondo luogo, poiché inosservante del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, di cui all’art. 366, primo r.g. n. 20662/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comma, num. 3, cod. proc. civ., «applicabile a tutte le impugnazioni promosse dinanzi a questa Suprema Corte», quindi anche al regolamento di competenza (così Cass. 09/06/2021, n. 16194; Cass.09/07/2019, n. 18423). Siffatto requisito esige una esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda il provvedimento impugnato, onde garantire al giudice di legittimità una conoscenza completa del fatto sostanziale che ha originato lalite e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure sollevate, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compreso il provvedimento gravato (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass.28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072). Nella specie, il ricorso introduttivo, limitandosi a frammentari e disorganici cenni algiudizio di merito: non illustra, in maniera adeguata o quantomeno sufficiente, la causa petendi dell’azione ivi spiegata, mancando una chiara esposizione della vicenda concreta scaturigine della lite e descrivendo il contenuto della domanda in termini di difficile intellegibilità sub specie iuris, anche in ordine alla posizione delle parti in lite («un giudizio con il quale il ricorrente aveva impugnato una domanda proposta dal concludente quale erede della moglie»); omette, in radice,di dare conto delle motivazioni della dichiarazione di incompetenza qui impugnata ed altresì di spiegare le ragioni a suffragio dell’applicabilità dell’invocato criterio di radicamento della causa (il foro r.g. n. 20662/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’attore), spiegazione oltremodo necessaria inconsiderazione della natura sussidiaria di detto criterio. La grave lacunosità testè evidenziata inibisce alla Corte lo scrutinio sulla doglianza così confusamente prospettata. 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite del presente giudizio, attesa la indefensio di parte intimata. 4. Dichiarato inammissibile ilricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (per il versamento da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. Detta norma, difatti, si applica, in ipotesi, anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass.22/05/2014, n. 11331; Cass. 02/07/2020, n. 13636). p. q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13