CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 luglio 2020
Cassazione n. 14997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21379-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto n. cronol. 271/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21379/2020 Numero sezionale 2582/2022 Numero di raccolta generale 14997/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. con decreto 3 luglio 2020, il Tribunale di Latina ha rigettato l’opposizione, ai sensi dell’art. 98 l. fall., di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., da cui il credito insinuato di € 26.691,42, a titolo di T.f.r., era stato escluso in quanto non provato; 2. esso ha ribadito il difetto di prova di tale credito, per asserito rapporto, alle dipendenze della società fallita dal 1° gennaio 1993 al 31 marzo 2008, del lavoratore con qualifica di operaio e inquadramento al IV livello del CCNL commercio all’ingrosso e al dettaglio, per la ritenuta inidoneità della produzione: di una busta paga di marzo 2008 quietanzata dal lavoratore e di altre (dicembre 2007, gennaio, febbraio e giugno 2008) “senza sottoscrizioni e simili”; dei CUD 2008 e 2009; della convocazione, ai sensi dell’art. 171 l. fall., del [OSCURATO:PERSONA] del concordato preventivo, cui la società era stata ammessa prima della dichiarazione di fallimento; 3. con atto notificato il 30 luglio 2020 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; il Fallimento intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116, 213 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2709 c.c., 24 Cost. e 6 CEDU, per erronea esclusione dallo stato passivo del Fallimento del credito per T.f.r., comprovato dalla busta paga prodotta, dal CUD 2008 e dal CUD 2009, certificazioni provenienti dall’imprenditore, dotate di efficacia probatoria nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2709 c.c., non contestate per la contumacia della curatela fallimentare, oltre che dalla convocazione, ai sensi dell’art. 171 l. fall., del [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 21379 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21379/2020 Numero sezionale 2582/2022 Numero di raccolta generale 14997/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 del concordato preventivo, cui la società prima del fallimento era stata ammessa (unico motivo); 2. indipendentemente da ogni questione sull’eventuale inesistenza della procura speciale allegata al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (recante un mandato così formulato: “delego a rappresentarmi e difendermi e proporre ricorso per cassazione… ” , in assenza quivi di alcun riferimento al decreto impugnato, né al ricorso avverso di esso); e pure al di là del difetto di specificità in violazione della prescrizione posta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., sotto il profilo di omessa trascrizione delle buste paga e dei CUD e di specifica indicazione della loro sede di produzione (Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 7 giugno 2017, n. 14107; Cass. 5 agosto 2019, n. 20914), il motivo è infondato; 3. come esattamente ritenuto dal Tribunale, la documentazione offerta a supporto probatorio del credito insinuato, non è idonea ad offrirne certa dimostrazione; 3.1. le buste paga, in quanto prive di sottoscrizione o di altre sigle datoriali, soltanto una (marzo 2008) recando la sottoscrizione di quietanza del lavoratore, non possono avere piena efficacia probatoria del credito, che il dipendente insinui allo stato passivo del fallimento del suo datore di lavoro, non essendo munite dei requisiti previsti dall’art. 1, secondo comma l. 4/1953, ossia alternativamente della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo (Cass. 15 maggio 2019, n. 13006; Cass.6 luglio 2020, n. 13781); 3.2. quanto ai CUD 2008 e 2009, essi sono documenti fiscali relativi alla posizione del lavoratore subordinato (come il modello 101), attestanti gli importi dichiarati come corrispostigli dal datore di lavoro e pertanto da lui confezionati e provenienti, al pari delle scritture contabili (evocate Ric. 2020 n. 21379 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21379/2020 Numero sezionale 2582/2022 Numero di raccolta generale 14997/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 dallo stesso lavoratore per la loro efficacia probatoria contro l’imprenditore che le abbia tenute: ultimo capoverso di pg. 5 del ricorso). Tuttavia, per la sua qualità di terzo in sede di accertamento dello stato passivo, comportante l’inopponibilità ad esso degli atti di data certa non cerziorati ai sensi dell’art. 2704 c.c. (come esplicitamente rilevato anche dal Tribunale), le dette scritture sono per tale ragione inopponibili al curatore (Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; Cass. 5 novembre 2020, n. 24775): solo tra imprenditori avendo esse l’efficacia probatoria prevista dagli artt. 2709 e 2710 c.c., opponibile al curatore qualora agisca in via di successione in un rapporto già in capo al fallito, nella funzione gestoria del suo patrimonio, a norma dell’art. 31, primo comma l. fall., ma non quando operi quale organo della procedura (a ciò legittimato dalla sentenza dichiarativa di fallimento), in sede di accertamento del passivo, in posizione di terzo nei confronti dell’imprenditore fallito e dei creditori (Cass. 7 luglio 2015, n. 14054; Cass. 4 dicembre 2020, n. 27902); 3.3. nessuna rilevanza assume, infine, l’inclusione del credito nell’elenco per la convocazione, ai sensi dell’art. 171 l. fall., del [OSCURATO:PERSONA] del concordato preventivo cui la società era stata ammessa prima del fallimento, in funzione probatoria dell’esistenza, entità e qualificazione del credito, in assenza di una fase di accertamento del passivo in tale procedura (Cass. 13 giugno 2018 n. 15495; Cass. 21 dicembre 2018, n. 33345); 4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo il Fallimento intimato vittorioso svolto difese, con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). Ric. 2020 n. 21379 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21379/2020 Numero sezionale 2582/2022 Numero di raccolta generale 14997/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 21379 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U